Art. 138.
                 Norme transitorie di primo impianto
    1.  Le  Aziende  ospedaliere  di cui all'art. 10, sono costituite
secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del D. lgs. 517/1999; la
proposta  di  costituzione  e'  formulata  dalla Regione d'intesa con
l'universita',  nell'abito dei protocolli d'intesa di cui all'art. 1,
comma  1,  del  medesimo  decreto  legislativo  ed  e'  trasmessa  al
Ministero  della  sanita'  entro novanta giorni dall'emanazione degli
atti  di  indirizzo  di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
    2.  Le  Aziende unita' sanitarie locali adottano lo statuto entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge; le
Aziende  ospedaliere  adottano  il medesimo atto entro novanta giorni
dalla costituzione di cui al comma 1. Fino all'adozione dello statuto
si  applicano le disposizioni previste in materia di organizzazione e
funzionamento   aziendale  dal  regolamento  generale  delle  Aziende
sanitarie.