Art. 138. Norme transitorie di primo impianto 1. Le Aziende ospedaliere di cui all'art. 10, sono costituite secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del D. lgs. 517/1999; la proposta di costituzione e' formulata dalla Regione d'intesa con l'universita', nell'abito dei protocolli d'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo ed e' trasmessa al Ministero della sanita' entro novanta giorni dall'emanazione degli atti di indirizzo di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 2. Le Aziende unita' sanitarie locali adottano lo statuto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; le Aziende ospedaliere adottano il medesimo atto entro novanta giorni dalla costituzione di cui al comma 1. Fino all'adozione dello statuto si applicano le disposizioni previste in materia di organizzazione e funzionamento aziendale dal regolamento generale delle Aziende sanitarie.