Art. 139.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) legge regionale 29 giugno 1994, n. 49;
      b) legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1;
      c) legge regionale 22 febbraio 1996, n. 14;
      d) legge regionale 20 marzo 1998, n. 16;
      e) legge regionale 30 settembre 1998, n. 71;
      f) legge regionale 30 settembre 1998, n. 72.
      La  presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
      E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 8 marzo 2000
                             GIANNARELLI
              (incaricato con D.P.G.R. n. 37/1.3.2000)
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
1o febbraio  2000  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il
3 marzo 2000.