Art. 139. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 29 giugno 1994, n. 49; b) legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1; c) legge regionale 22 febbraio 1996, n. 14; d) legge regionale 20 marzo 1998, n. 16; e) legge regionale 30 settembre 1998, n. 71; f) legge regionale 30 settembre 1998, n. 72. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 marzo 2000 GIANNARELLI (incaricato con D.P.G.R. n. 37/1.3.2000) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 1o febbraio 2000 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 2000.