Art. 14. comune 1. I comuni concorrono alla programmazione sanitaria regionale attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria. 2. I comuni esercitano le funzioni di indirizzo e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda unita' sanitaria locale, tramite la conferenza dei sindaci.