Art. 14.
                               comune
    1.  I  comuni  concorrono alla programmazione sanitaria regionale
attraverso   la   conferenza   permanente   per   la   programmazione
socio-sanitaria.
    2.  I comuni esercitano le funzioni di indirizzo e valutazione di
cui  all'articolo  3,  comma  14,  del  decreto  delegato nell'ambito
territoriale  di ciascuna Azienda unita' sanitaria locale, tramite la
conferenza dei sindaci.