Art. 15.
     Conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria
    1. La conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria
e' organo consultivo del consiglio e della giunta regionale.
    2. La conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria
esprime parere:
      a) sulla proposta di piano sanitario regionale;
      b) sulla  proposta  di  piano  integrato sociale regionale, sui
criteri di ripartizione delle risorse e sugli atti riguardanti l'alta
integrazione socio sanitaria;
      c) sugli atti di concertazione di rilievo regionale fra aziende
sanitarie;
      d) sugli   indirizzi   emanati   dalla   giunta  regionale  per
l'elaborazione  dei piani attuativi ospedalieri e dei piani attuativi
locali;
      e) sulle   proposte  di  legge  e  di  regolamento  in  materia
sanitaria e sociale.
    3. La conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria
valuta  annualmente lo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei
servizi.  A questo fine la giunta regionale trasmette alla conferenza
permanente   la   relazione   sanitaria   regionale.   La  conferenza
permanente,  ove  lo  ritenga,  trasmette  al consiglio regionale una
propria relazione in merito.
    4. La conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria
e'  presieduta dai componenti la giunta regionale preposti ai settori
competenti ed e' cosi' costituita:
      a) dai   presidenti   delle   conferenze  dei  sindaci  di  cui
all'art. 16;
      b) dai  presidenti  delle  articolazioni  zonali delle predette
conferenze;
      c) da tre rappresentanti dell'A.N.C.I.;
      d) da un rappresentante dell'U.R.P.T;
      e) da un rappresentante dell'U.N.C.E.M.
    5.  Ai  fini  dell'espressione  del parere nelle materie relative
alla  programmazione  sociale ed alla integrazione socio sanitaria la
conferenza   permanente  per  la  programmazione  socio-sanitaria  e'
integrata dai presidenti delle province.
    6.  I  membri  della  conferenza permanente per la programmazione
socio-sanitaria  di  cui  al comma 4, lett. c) d) ed e) sono nominati
con  decreto  del  presidente  della giunta regionale su designazione
delle rispettive associazioni.
    7.  Le modalita' di funzionamento della conferenza sono stabilite
con  regolamento  regionale  approvato  dal  consiglio  regionale  su
proposta della giunta regionale.
    8.  Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse al
consiglio   delle  autonomie  locali  di  cui  alla  legge  regionale
21 aprile 1998, n. 22.