Art. 15. Conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria 1. La conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria e' organo consultivo del consiglio e della giunta regionale. 2. La conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria esprime parere: a) sulla proposta di piano sanitario regionale; b) sulla proposta di piano integrato sociale regionale, sui criteri di ripartizione delle risorse e sugli atti riguardanti l'alta integrazione socio sanitaria; c) sugli atti di concertazione di rilievo regionale fra aziende sanitarie; d) sugli indirizzi emanati dalla giunta regionale per l'elaborazione dei piani attuativi ospedalieri e dei piani attuativi locali; e) sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale. 3. La conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria valuta annualmente lo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi. A questo fine la giunta regionale trasmette alla conferenza permanente la relazione sanitaria regionale. La conferenza permanente, ove lo ritenga, trasmette al consiglio regionale una propria relazione in merito. 4. La conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria e' presieduta dai componenti la giunta regionale preposti ai settori competenti ed e' cosi' costituita: a) dai presidenti delle conferenze dei sindaci di cui all'art. 16; b) dai presidenti delle articolazioni zonali delle predette conferenze; c) da tre rappresentanti dell'A.N.C.I.; d) da un rappresentante dell'U.R.P.T; e) da un rappresentante dell'U.N.C.E.M. 5. Ai fini dell'espressione del parere nelle materie relative alla programmazione sociale ed alla integrazione socio sanitaria la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria e' integrata dai presidenti delle province. 6. I membri della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui al comma 4, lett. c) d) ed e) sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale su designazione delle rispettive associazioni. 7. Le modalita' di funzionamento della conferenza sono stabilite con regolamento regionale approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. 8. Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse al consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22.