Art. 16. Conferenza dei sindaci 1. La conferenza dei sindaci disciplina con il regolamento la propria attivita' ed elegge la rappresentanza di cui all'art. 3, comma 14, del decreto delegato, che assume la denominazione di esecutivo mediante il quale la conferenza stessa esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione. La conferenza dei sindaci adegua il proprio regolamento alle disposizioni della presente legge e a quelle recate, in materia di riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati dalla legge regionale n. 72/1997. 2. La conferenza dei sindaci approva, entro il termine di cui all'art. 25, comma 7, il piano attuativo locale predisposto dal direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale degli indirizzi generali impartiti dalla giunta regionale e degli indirizzi specifici impartiti dall'esecutivo della stessa conferenza. Entro la stessa data la conferenza dei sindaci esprime parere sul piano attuativo dell'Azienda ospedaliera del bacino di riferimento. 3. Nel regolamento di cui al comma 1, sono individuate le modalita' per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell'esecutivo. La disciplina per il funzionamento della conferenza dei sindaci deve consentire l'effettiva partecipazione dei rappresentanti di tutti i comuni delle zone all'esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza ed al suo esecutivo. L'esecutivo e' composto dal presidente della conferenza che lo presiede e da quattro sindaci individuati in modo da garantire la presenza di almeno un sindaco per ciascuna zona. Il regolamento di cui al comma 1, prevede la possibilita' di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente. 4. Al fine di concorrere all'esercizio delle funzioni della conferenza dei sindaci di cui ai comuni 1, 2 e 3, sono costituite articolazioni zonali della conferenza composte da tutti i sindaci dei comuni facenti parte di ogni zona. Il funzionamento della conferenza in riferimento all'articolazione zonale e' disciplinato dal regolamento di cui al comma 1. Ogni articolazione zonale della conferenza elegge il proprio presidente. Il presidente della conferenza presiede anche l'articolazione zonale della quale fa parte il comune ove ricopre la carica di sindaco. L'articolazione zonale rimette all'esecutivo della conferenza dei sindaci osservazioni e proposte sul piano attuativo locale. 5. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci di cui al comma 4, esercita le proprie funzioni per l'elaborazione e l'approvazione del piano zonale di assistenza sociale di cui alla legge regionale n. 72/1997. A tale scopo, la provincia partecipa alla articolazione zonale per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di propria competenza. 6. Ai fini di cui al comma 5, il regolamento della conferenza dei sindaci, e' integrato con la disciplina concernente il funzionamento dell'articolazione zonale e le procedure di approvazione del piano zonale di assistenza sociale. 7. La conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria almeno in occasione dell'esame degli atti bilancio dell'emanazione degli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale e della relativa approvazione, in occasione del confronto con la giunta regionale sulla nomina del direttore generale delle aziende sanitarie nonche' per avanzare la proposta di revoca del medesimo di cui all'art. 3-bis comma 7, del decreto delegato. 8. Il direttore generale assicura i rapporti tra l'Azienda sanitaria e la conferenza dei sindaci. Il direttore generale e' tenuto a partecipare alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del presidente. Il direttore generale assicura i rapporti con l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci in modo diretto o, per le materie da esso delegate, tramite il responsabile di zona. Il responsabile di zona e' tenuto a partecipare alle sedute dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci su invito del presidente. 9. L'Azienda unita' sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per le conferenze dei sindaci e le articolazioni zonali di cui al comma 4. Le conferenze dei sindaci e le loro articolazioni zonali sono supportate da una segreteria incaricata dell'assistenza tecnica ai lavori e della predisposizione dell'istruttoria, nonche' degli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni agli ordini del giorno e ai verbali delle riunioni. Il personale della segreteria e' messo a disposizione dai comuni dalle aziende unita' sanitarie locali e per quanto di loro competenza dalle province. E' fatto obbligo al direttore generale, d'intesa con il presidente della conferenza dei sindaci, di dare attuazione per quanto di competenza al disposto del presente comma.