Art. 16.
                       Conferenza dei sindaci
    1.  La  conferenza  dei  sindaci disciplina con il regolamento la
propria  attivita'  ed  elegge  la  rappresentanza di cui all'art. 3,
comma  14,  del  decreto  delegato,  che  assume  la denominazione di
esecutivo  mediante il quale la conferenza stessa esercita le proprie
funzioni di indirizzo e valutazione. La conferenza dei sindaci adegua
il  proprio  regolamento  alle  disposizioni della presente legge e a
quelle recate, in materia di riordino dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari integrati dalla legge regionale n. 72/1997.
    2.  La  conferenza  dei  sindaci approva, entro il termine di cui
all'art. 25,  comma  7,  il  piano  attuativo  locale predisposto dal
direttore  generale  dell'Azienda unita' sanitaria locale nell'ambito
delle  disposizioni  del  piano  sanitario  regionale degli indirizzi
generali impartiti dalla giunta regionale e degli indirizzi specifici
impartiti  dall'esecutivo  della  stessa  conferenza. Entro la stessa
data  la  conferenza  dei  sindaci esprime parere sul piano attuativo
dell'Azienda ospedaliera del bacino di riferimento.
    3.  Nel  regolamento  di  cui  al  comma  1,  sono individuate le
modalita'  per  la  scelta  del  presidente della conferenza e per la
formazione  dell'esecutivo.  La disciplina per il funzionamento della
conferenza dei sindaci deve consentire l'effettiva partecipazione dei
rappresentanti  di  tutti  i  comuni  delle  zone all'esercizio delle
funzioni  attribuite alla conferenza ed al suo esecutivo. L'esecutivo
e'  composto  dal  presidente  della  conferenza che lo presiede e da
quattro  sindaci  individuati  in  modo  da  garantire la presenza di
almeno  un  sindaco per ciascuna zona. Il regolamento di cui al comma
1,  prevede  la  possibilita' di delega da parte del sindaco a favore
dell'assessore competente.
    4.  Al  fine  di  concorrere  all'esercizio  delle funzioni della
conferenza  dei  sindaci  di  cui ai comuni 1, 2 e 3, sono costituite
articolazioni zonali della conferenza composte da tutti i sindaci dei
comuni  facenti parte di ogni zona. Il funzionamento della conferenza
in   riferimento   all'articolazione   zonale   e'  disciplinato  dal
regolamento  di  cui  al  comma  1.  Ogni  articolazione zonale della
conferenza   elegge   il  proprio  presidente.  Il  presidente  della
conferenza presiede anche l'articolazione zonale della quale fa parte
il  comune  ove  ricopre la carica di sindaco. L'articolazione zonale
rimette  all'esecutivo  della  conferenza  dei sindaci osservazioni e
proposte sul piano attuativo locale.
    5.  L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci di cui al
comma   4,   esercita   le  proprie  funzioni  per  l'elaborazione  e
l'approvazione  del  piano  zonale  di assistenza sociale di cui alla
legge regionale n. 72/1997. A tale scopo, la provincia partecipa alla
articolazione  zonale  per  l'integrazione  con  i  programmi  e  gli
interventi specifici di propria competenza.
    6. Ai fini di cui al comma 5, il regolamento della conferenza dei
sindaci,  e' integrato con la disciplina concernente il funzionamento
dell'articolazione  zonale  e  le procedure di approvazione del piano
zonale di assistenza sociale.
    7.  La conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria almeno
in  occasione  dell'esame  degli  atti bilancio dell'emanazione degli
indirizzi  per  l'elaborazione  del  piano  attuativo  locale e della
relativa  approvazione,  in  occasione  del  confronto  con la giunta
regionale sulla nomina del direttore generale delle aziende sanitarie
nonche'  per  avanzare  la  proposta  di  revoca  del medesimo di cui
all'art. 3-bis comma 7, del decreto delegato.
    8.  Il  direttore  generale  assicura  i  rapporti  tra l'Azienda
sanitaria  e  la  conferenza  dei  sindaci.  Il direttore generale e'
tenuto a partecipare alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su
invito  del presidente. Il direttore generale assicura i rapporti con
l'articolazione  zonale  della conferenza dei sindaci in modo diretto
o,  per le materie da esso delegate, tramite il responsabile di zona.
Il   responsabile  di  zona  e'  tenuto  a  partecipare  alle  sedute
dell'articolazione  zonale della conferenza dei sindaci su invito del
presidente.
    9.  L'Azienda unita' sanitaria locale mette a disposizione idonei
locali per le conferenze dei sindaci e le articolazioni zonali di cui
al  comma 4. Le conferenze dei sindaci e le loro articolazioni zonali
sono  supportate da una segreteria incaricata dell'assistenza tecnica
ai  lavori  e  della  predisposizione dell'istruttoria, nonche' degli
adempimenti  connessi  alle decisioni, alle relazioni agli ordini del
giorno  e ai verbali delle riunioni. Il personale della segreteria e'
messo a disposizione dai comuni dalle aziende unita' sanitarie locali
e  per  quanto di loro competenza dalle province. E' fatto obbligo al
direttore  generale,  d'intesa con il presidente della conferenza dei
sindaci,  di dare attuazione per quanto di competenza al disposto del
presente comma.