Art. 17.
                             Universita'
    1.   Le   Universita'   toscane  contribuiscono,  per  quanto  di
competenza,   all'elaborazione   degli   atti   della  programmazione
regionale.
    2.  La  Regione, nell'ambito del piano sanitario vigente, elabora
protocolli  d'intesa  con  l'Universita'  per regolamentare l'apporto
delle  facolta'  di medicina e chirurgia alle attivita' assistenziali
del  servizio  sanitario  regionale e l'apporto dello stesso servizio
alle attivita' didattiche, nel rispetto delle finalita' istituzionali
proprie  dell'universita'  e  del servizio sanitario nazionale. A tal
fine  e'  costituito  il comitato per l'intesa formato dal presidente
della giunta regionale e dai rettori delle Universita'.
    3.  Nell'individuazione  della  dislocazione  delle strutture del
servizio  sanitario regionale gli atti della programmazione regionale
tengono  conto delle strutture universitarie, secondo quanto previsto
dal  decreto  legislativo  n.  517/1999.  L'attuazione dei protocolli
d'intesa per le attivita' assistenziali e' disciplinata dallo statuto
aziendale   nonche'  da  eventuali  accordi  previsti  dallo  statuto
medesimo;  per  le  attivita'  formative  gli  accordi attuativi sono
stipulati tra l'Universita' e le aziende sanitarie interessate.
    4.  Per la predisposizione dei protocolli di intesa e' costituita
apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il comitato
di  cui al comma 2; la commissione e' formata da rappresentanti della
Regione   delle   Universita'   e   delle   aziende  interessate.  Le
rappresentanze sono designate, per le parti di rispettiva competenza,
dai  membri  del  comitato e dai direttori generali delle aziende. Le
rappresentanze delle aziende ospedaliere sono designate in maniera da
assicurare  la  pariteticita'  tra la componente ospedaliera e quella
universitaria  all'interno  della  commissione.  Alle attivita' della
commissione  partecipano ai fini della individuazione degli specifici
fabbisogni  formativi, nonche' per l'attuazione delle disposizioni di
cui  all'art. 6,  comma  2  e 3, del decreto delegato, rappresentanti
degli ordini e dei collegi professionali competenti.
    5.   I  protocolli  d'intesa  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'art. 6  del decreto delegato, dal decreto legislativo 517/1999 e
dagli  atti  della  programmazione sanitaria regionale nonche' tenuto
conto  delle  finalita'  istituzionali  dei  contraenti indirizzano e
vincolano  nelle  aree  di  seguito indicate lo statuto delle aziende
ospedaliere   e   gli  accordi  attuativi  tra  aziende  sanitarie  e
Universita', attraverso l'individuazione:
      a) relativamente  alle  attivita' assistenziali, degli elementi
costitutivi  delle  aziende  ospedaliere  dei criteri di costituzione
delle  strutture  organizzativi  di  cui  all'art. 52,  comma  5 e 6,
nonche'  degli  ulteriori contenuti che caratterizzano i rapporti tra
Universita'  e  servizio  sanitario regionale individuati dal decreto
legislativo  n.  517/1999 e dagli atti della programmazione sanitaria
regionale;
      b) relativamente alle attivita' formative:
        1.  dei criteri per la determinazione degli apporti reciproci
tenuto  conto  del  fabbisogno formativo delle strutture del servizio
sanitario regionale;
        2.  dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione sulla
base degli ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di
formazione;
        3. dei criteri per la ripartizione degli oneri.