Art. 17. Universita' 1. Le Universita' toscane contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione degli atti della programmazione regionale. 2. La Regione, nell'ambito del piano sanitario vigente, elabora protocolli d'intesa con l'Universita' per regolamentare l'apporto delle facolta' di medicina e chirurgia alle attivita' assistenziali del servizio sanitario regionale e l'apporto dello stesso servizio alle attivita' didattiche, nel rispetto delle finalita' istituzionali proprie dell'universita' e del servizio sanitario nazionale. A tal fine e' costituito il comitato per l'intesa formato dal presidente della giunta regionale e dai rettori delle Universita'. 3. Nell'individuazione della dislocazione delle strutture del servizio sanitario regionale gli atti della programmazione regionale tengono conto delle strutture universitarie, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999. L'attuazione dei protocolli d'intesa per le attivita' assistenziali e' disciplinata dallo statuto aziendale nonche' da eventuali accordi previsti dallo statuto medesimo; per le attivita' formative gli accordi attuativi sono stipulati tra l'Universita' e le aziende sanitarie interessate. 4. Per la predisposizione dei protocolli di intesa e' costituita apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il comitato di cui al comma 2; la commissione e' formata da rappresentanti della Regione delle Universita' e delle aziende interessate. Le rappresentanze sono designate, per le parti di rispettiva competenza, dai membri del comitato e dai direttori generali delle aziende. Le rappresentanze delle aziende ospedaliere sono designate in maniera da assicurare la pariteticita' tra la componente ospedaliera e quella universitaria all'interno della commissione. Alle attivita' della commissione partecipano ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonche' per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 e 3, del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali competenti. 5. I protocolli d'intesa nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del decreto delegato, dal decreto legislativo 517/1999 e dagli atti della programmazione sanitaria regionale nonche' tenuto conto delle finalita' istituzionali dei contraenti indirizzano e vincolano nelle aree di seguito indicate lo statuto delle aziende ospedaliere e gli accordi attuativi tra aziende sanitarie e Universita', attraverso l'individuazione: a) relativamente alle attivita' assistenziali, degli elementi costitutivi delle aziende ospedaliere dei criteri di costituzione delle strutture organizzativi di cui all'art. 52, comma 5 e 6, nonche' degli ulteriori contenuti che caratterizzano i rapporti tra Universita' e servizio sanitario regionale individuati dal decreto legislativo n. 517/1999 e dagli atti della programmazione sanitaria regionale; b) relativamente alle attivita' formative: 1. dei criteri per la determinazione degli apporti reciproci tenuto conto del fabbisogno formativo delle strutture del servizio sanitario regionale; 2. dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione sulla base degli ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di formazione; 3. dei criteri per la ripartizione degli oneri.