Art. 18. Enti di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 1. I rapporti tra la Regione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca, le cui attivita' istituzionali sono concorrenti con le finalita' del servizio sanitario regionale, sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal presidente della giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi; i protocolli sono adottati nell'ambito del piano sanitario regionale vigente ed individuano gli spazi di collaborazione sul versante assistenziale della formazione e dello sviluppo delle competenze e conoscenze nel settore sanitario. 2. I rapporti convenzionali per le attivita' assistenziali tra il servizio sanitario regionale. gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca, sono instaurati tra le aziende sanitarie e gli enti medesimi sulla base dei protocolli d'intesa di cui al comma 1.