Art. 18.
Enti di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
    1.  I  rapporti tra la Regione, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico  e  gli  enti  di  ricerca,  le  cui attivita'
istituzionali   sono   concorrenti  con  le  finalita'  del  servizio
sanitario regionale, sono definiti sulla base di specifici protocolli
stipulati  dal presidente della giunta regionale e dai rappresentanti
istituzionali   degli  enti  medesimi;  i  protocolli  sono  adottati
nell'ambito  del piano sanitario regionale vigente ed individuano gli
spazi di collaborazione sul versante assistenziale della formazione e
dello sviluppo delle competenze e conoscenze nel settore sanitario.
    2. I rapporti convenzionali per le attivita' assistenziali tra il
servizio  sanitario  regionale.  gli  Istituti  di  ricovero e cura a
carattere  scientifico  e gli enti di ricerca, sono instaurati tra le
aziende  sanitarie  e  gli  enti  medesimi  sulla base dei protocolli
d'intesa di cui al comma 1.