Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per area vasta, la dimensione operativa a scala interaziendale, individuata come dimensione ottimale per atti di concertazione; b) per azione programmata, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario regionale e adottato dalla Regione al quale le aziende sanitarie e gli altri produttori accreditati devono conformarsi. L'azione programmata ha ad oggetto: il percorso assistenziale di determinate patologie; la regolamentazione di specifiche e pratiche mediche o d'interventistica chirurgica; l'organizzazione di particolari iniziative di prevenzione collettiva; c) per aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende unita' sanitarie locali; d) per bacino di Azienda ospedaliera, l'area territoriale delimitata dagli atti regionali di programmazione entro la quale l'Azienda ospedaliera opera come naturale centro di attrazione; e) per budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al responsabile di una struttura organizzativa o di un livello gestionale; f) per concertazione, il metodo di relazione e lo strumento di programmazione con il quale, di norma, le aziende sanitarie stabiliscono reciproche intese, sia per lo sviluppo in rete dei servizi ospedalieri che per l'erogazione dei servizi sanitari territoriali di zona e di quelli di prevenzione collettiva, definiscono accordi di sistema con gli altri produttori accreditati al fine di disciplinare la successiva contrattazione degli specifici rapporti; g) per dipartimento, la struttura funzionale di direzione di attivita' o di coordinamento di procedure operative, operante a livello aziendale o interaziendale; esso si qualifica come: 1. dipartimento di coordinamento tecnico, finalizzato a garantire a livello aziendale e interaziendale l'omogeneita' delle procedure operative in relazione ad azioni programmate, progetti obiettivo o specifici processi produttivi; 2. dipartimento operativo interaziendale, finalizzato a dirigere, attraverso apposito budget, attivita' ospedaliere omogenee svolte da piu' aziende nell'ambito di area vasta; 3. dipartimento della prevenzione, struttura funzionale della Azienda unita' sanitaria locale finalizzata alla direzione dei servizi di prevenzione collettiva; 4. dipartimento dellemergenza urgenza, struttura funzionale finalizzata a dirigere le attivita' di emergenza e urgenza erogate nell'ambito dei servizi sanitari territoriali di zona e dei servizi ospedalieri in rete; 5. dipartimento delle aziende ospedaliere, finalizzato a garantire l'omogeneita' delle procedure assistenziali ed organizzato per aree funzionali di professionalita' omogenea, per particolari finalita' assistenziali, per gruppi di patologie, di organi, di apparati; h) per distretto, l'articolazione della zona al cui livello: 1. Il servizio sanitario regionale attiva il percorso assistenziale; 2. I servizi di assistenza sociale attivano gli interventi di sostegno e di reinserimento sociale; 3. si realizza l'integrazione delle attivita' sanitarie e sociali; i) per funzione operativa, l'insieme di attivita' riconosciute come omogenee sotto il profilo professionale; l) per livello uniforme ed essenziale di assistenza, l'insieme delle prestazioni che il servizio sanitario regionale e' tenuto ad assicurare sulla base della normativa vigente e degli atti di programmazione nazionale e regionale a tutela della collettivita' e dell'individuo; m) per percorso assistenziale, il risultato di una modalita' organizzativa che assicura tempestivamente al cittadino in forme coordinate, integrate e programmate l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari di zona e dei servizi ospedalieri in rete, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione; n) per polo, la dimensione operativa predefinita in cui puo' essere articolata una azione programmata per agevolarne l'attuazione; o) per presidio, il complesso unitario delle dotazioni strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di attivita' omogenee e per l'erogazione delle relative prestazioni. Un presidio puo' articolarsi in piu' edifici o stabilimenti; uno stesso edificio o stabilimento puo' peraltro ospitare piu' presidi; p) per progetto obiettivo, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario regionale e adottato dalla Regione finalizzato a tutelare specifiche tipologie di utenza mediante azioni coordinate ed integrate di natura sanitaria e sociale; q) per proiezione, la modalita' operativa per mezzo della quale una o piu' unita' di personale operano in una struttura organizzativa funzionale. Il personale della proiezione risponde, sotto il profilo professionale, alle direttive impartite dal responsabile dell'unita' operativa di riferimento e, sotto il profilo organizzativo, alle direttive del responsabile della struttura organizzativa funzionale nella quale e' inserito; r) per servizi ospedalieri in rete, il sistema di collegamenti funzionali fra presidi ospedalieri finalizzati ad assicurare al cittadino l'appropriatezza del percorso assistenziale nella fase di degenza, attraverso l'erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessita' delle stesse. I servizi ospedalieri in rete si sviluppano e operano in forma coordinata con i servizi sanitari di zona allo scopo di assicurare al cittadino l'appropriatezza del percorso assistenziale prima e dopo la degenza; s) per servizi sanitari territoriali di zona, il sistema dei servizi di assistenza educativa, di prevenzione, di attivita' socio assistenziali a rilievo sanitario di diagnosi, di cura e riabilitazione erogati non in regime di ricovero a livello di zona dalle aziende unita' sanitarie locali direttamente o tramite produttori accreditati. I servizi sanitari territoriali di zona si sviluppano e operano: 1. in forma coordinata con i servizi ospedalieri in rete, allo scopo di assicurare al cittadino l'appropriatezza del percorso assistenziale; 2. in modo integrato con i servizi di assistenza sociale, per attivare con tempestivita' gli interventi di reinserimento sociale dell'individuo o per assisterlo costantemente permanendo la situazione di disuguaglianza; t) per struttura organizzativa funzionale, l'insieme di piu' funzioni operative riconosciute appartenenti a settori omogenei di attivita'; essa si qualifica come: 1. area funzionale, per le attivita' di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali di ricovero ospedaliero e di prevenzione e per le attivita' tecnico-amministrative del centro direzionale; 2 unita' funzionale, per le attivita' di erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona e della prevenzione; u) per struttura organizzativa professionale l'insieme di professionalita' omogenee, attinenti ad una specifica funzione operativa; essa si qualifica come: 1. unita' operativa o professionale, che e' dotata di piena autonomia tecnico professionale ed e' direttamente titolare di una funzione operativa; 2. sezione ed ufficio, la cui autonomia tecnico professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile dell'unita' operativa di riferimento, titolare della funzione operativa. La sezione e' costituita per lo svolgimento di attivita' sanitarie ospedaliere, gli uffici per le attivita' tecnico-amministrative. Sotto il profilo organizzativo la sezione e l'ufficio rispondono alle direttive del responsabile della struttura organizzativa nella quale sono inserite; v) per zona, l'articolazione dell'Azienda unita' sanitaria locale al cui livello: 1. vengono assunte le decisioni programmatiche organizzative ed operative per la gestione dei servizi sanitari territoriali di zona; 2. vengono adottati i provvedimenti necessari per assicurare che i servizi sanitari territoriali di zona operino e si sviluppino in modo integrato con i servizi di assistenza sociale; 3. viene data attuazione alle determinazioni assunte a livello di Azienda per garantire che i servizi sanitari territoriali di zona si sviluppino in forma coordinata con i servizi ospedalieri in rete e con i servizi di prevenzione.