Art. 2.
                             Definizioni
    1. Ai fini della presente legge si intende:
      a) per   area   vasta,   la   dimensione   operativa   a  scala
interaziendale,  individuata  come  dimensione  ottimale  per atti di
concertazione;
      b) per  azione  programmata,  lo  strumento  di  programmazione
previsto  dal  piano  sanitario regionale e adottato dalla Regione al
quale  le aziende sanitarie e gli altri produttori accreditati devono
conformarsi.   L'azione   programmata  ha  ad  oggetto:  il  percorso
assistenziale   di  determinate  patologie;  la  regolamentazione  di
specifiche   e   pratiche  mediche  o  d'interventistica  chirurgica;
l'organizzazione di particolari iniziative di prevenzione collettiva;
      c) per  aziende  sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende
unita' sanitarie locali;
      d) per  bacino  di  Azienda  ospedaliera,  l'area  territoriale
delimitata  dagli  atti  regionali  di  programmazione entro la quale
l'Azienda ospedaliera opera come naturale centro di attrazione;
      e) per  budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al
responsabile   di   una  struttura  organizzativa  o  di  un  livello
gestionale;
      f) per  concertazione, il metodo di relazione e lo strumento di
programmazione   con   il  quale,  di  norma,  le  aziende  sanitarie
stabiliscono  reciproche  intese,  sia  per  lo  sviluppo in rete dei
servizi   ospedalieri  che  per  l'erogazione  dei  servizi  sanitari
territoriali   di   zona  e  di  quelli  di  prevenzione  collettiva,
definiscono  accordi  di sistema con gli altri produttori accreditati
al  fine di disciplinare la successiva contrattazione degli specifici
rapporti;
      g) per  dipartimento,  la  struttura funzionale di direzione di
attivita'  o  di  coordinamento  di  procedure  operative, operante a
livello aziendale o interaziendale; esso si qualifica come:
        1.  dipartimento  di  coordinamento  tecnico,  finalizzato  a
garantire  a  livello  aziendale e interaziendale l'omogeneita' delle
procedure  operative  in  relazione  ad  azioni programmate, progetti
obiettivo o specifici processi produttivi;
        2.   dipartimento  operativo  interaziendale,  finalizzato  a
dirigere,  attraverso apposito budget, attivita' ospedaliere omogenee
svolte da piu' aziende nell'ambito di area vasta;
        3. dipartimento della prevenzione, struttura funzionale della
Azienda  unita'  sanitaria  locale  finalizzata  alla  direzione  dei
servizi di prevenzione collettiva;
        4.  dipartimento  dellemergenza urgenza, struttura funzionale
finalizzata  a  dirigere  le attivita' di emergenza e urgenza erogate
nell'ambito  dei  servizi sanitari territoriali di zona e dei servizi
ospedalieri in rete;
        5.  dipartimento  delle  aziende  ospedaliere,  finalizzato a
garantire  l'omogeneita' delle procedure assistenziali ed organizzato
per  aree  funzionali  di  professionalita' omogenea, per particolari
finalita'  assistenziali,  per  gruppi  di  patologie,  di organi, di
apparati;
      h) per distretto, l'articolazione della zona al cui livello:
        1.   Il  servizio  sanitario  regionale  attiva  il  percorso
assistenziale;
        2. I servizi di assistenza sociale attivano gli interventi di
sostegno e di reinserimento sociale;
        3.  si  realizza  l'integrazione  delle attivita' sanitarie e
sociali;
      i) per  funzione operativa, l'insieme di attivita' riconosciute
come omogenee sotto il profilo professionale;
      l)  per livello uniforme ed essenziale di assistenza, l'insieme
delle  prestazioni  che  il servizio sanitario regionale e' tenuto ad
assicurare  sulla  base  della  normativa  vigente  e  degli  atti di
programmazione  nazionale  e regionale a tutela della collettivita' e
dell'individuo;
      m) per  percorso  assistenziale,  il risultato di una modalita'
organizzativa  che  assicura  tempestivamente  al  cittadino in forme
coordinate,   integrate   e  programmate  l'accesso  informato  e  la
fruizione  appropriata e condivisa dei servizi sanitari di zona e dei
servizi  ospedalieri  in rete, in relazione agli accertati bisogni di
educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale,
di diagnosi, cura e riabilitazione;
      n) per  polo,  la  dimensione operativa predefinita in cui puo'
essere articolata una azione programmata per agevolarne l'attuazione;
      o) per   presidio,   il   complesso  unitario  delle  dotazioni
strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di attivita'
omogenee  e  per l'erogazione delle relative prestazioni. Un presidio
puo'  articolarsi in piu' edifici o stabilimenti; uno stesso edificio
o stabilimento puo' peraltro ospitare piu' presidi;
      p) per  progetto  obiettivo,  lo  strumento  di  programmazione
previsto  dal  piano  sanitario  regionale  e  adottato dalla Regione
finalizzato a tutelare specifiche tipologie di utenza mediante azioni
coordinate ed integrate di natura sanitaria e sociale;
      q) per proiezione, la modalita' operativa per mezzo della quale
una o piu' unita' di personale operano in una struttura organizzativa
funzionale.  Il personale della proiezione risponde, sotto il profilo
professionale,  alle direttive impartite dal responsabile dell'unita'
operativa  di  riferimento  e,  sotto  il profilo organizzativo, alle
direttive  del  responsabile della struttura organizzativa funzionale
nella quale e' inserito;
      r) per  servizi ospedalieri in rete, il sistema di collegamenti
funzionali  fra  presidi  ospedalieri  finalizzati  ad  assicurare al
cittadino  l'appropriatezza  del percorso assistenziale nella fase di
degenza,   attraverso   l'erogazione   delle   prestazioni  in  forma
coordinata  ed  adeguata  alla  complessita'  delle stesse. I servizi
ospedalieri in rete si sviluppano e operano in forma coordinata con i
servizi  sanitari  di  zona  allo  scopo  di  assicurare al cittadino
l'appropriatezza del percorso assistenziale prima e dopo la degenza;
      s) per  servizi  sanitari  territoriali di zona, il sistema dei
servizi  di  assistenza educativa, di prevenzione, di attivita' socio
assistenziali   a   rilievo   sanitario   di   diagnosi,  di  cura  e
riabilitazione  erogati  non  in regime di ricovero a livello di zona
dalle   aziende   unita'  sanitarie  locali  direttamente  o  tramite
produttori  accreditati.  I  servizi sanitari territoriali di zona si
sviluppano e operano:
        1.  in  forma  coordinata  con i servizi ospedalieri in rete,
allo  scopo  di assicurare al cittadino l'appropriatezza del percorso
assistenziale;
        2. in modo integrato con i servizi di assistenza sociale, per
attivare  con  tempestivita'  gli interventi di reinserimento sociale
dell'individuo   o   per   assisterlo   costantemente  permanendo  la
situazione di disuguaglianza;
      t) per  struttura  organizzativa  funzionale, l'insieme di piu'
funzioni  operative  riconosciute  appartenenti a settori omogenei di
attivita'; essa si qualifica come:
        1.  area  funzionale,  per  le  attivita'  di  produzione  ed
erogazione  delle prestazioni assistenziali di ricovero ospedaliero e
di  prevenzione  e per le attivita' tecnico-amministrative del centro
direzionale;
        2  unita'  funzionale,  per  le attivita' di erogazione delle
prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona e
della prevenzione;
      u) per   struttura  organizzativa  professionale  l'insieme  di
professionalita'   omogenee,  attinenti  ad  una  specifica  funzione
operativa; essa si qualifica come:
        1.  unita'  operativa o professionale, che e' dotata di piena
autonomia  tecnico  professionale  ed e' direttamente titolare di una
funzione operativa;
        2. sezione ed ufficio, la cui autonomia tecnico professionale
si  esprime  nell'ambito  delle  direttive impartite dal responsabile
dell'unita'   operativa   di  riferimento,  titolare  della  funzione
operativa.  La  sezione e' costituita per lo svolgimento di attivita'
sanitarie     ospedaliere,    gli    uffici    per    le    attivita'
tecnico-amministrative.  Sotto  il profilo organizzativo la sezione e
l'ufficio  rispondono alle direttive del responsabile della struttura
organizzativa nella quale sono inserite;
      v) per  zona,  l'articolazione  dell'Azienda  unita'  sanitaria
locale al cui livello:
        1.  vengono assunte le decisioni programmatiche organizzative
ed  operative  per  la  gestione dei servizi sanitari territoriali di
zona;
        2.  vengono adottati i provvedimenti necessari per assicurare
che  i  servizi sanitari territoriali di zona operino e si sviluppino
in modo integrato con i servizi di assistenza sociale;
        3.  viene  data  attuazione  alle  determinazioni  assunte  a
livello  di Azienda per garantire che i servizi sanitari territoriali
di  zona  si sviluppino in forma coordinata con i servizi ospedalieri
in rete e con i servizi di prevenzione.