Art. 20. Rapporti con il volontariato, l'associazionismo e la cooperazione sociale 1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attivita' concorrono con le finalita' del servizio sanitario regionale, ed il servizio sanitario medesimo sono regolati da apposite convenzioni in conformita' con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti. 2. L'associazionismo e la cooperazione sociale concorrono nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalita' del servizio sanitario regionale e alle attivita' di assistenza sociale.