Art. 20.
Rapporti  con  il  volontariato,  l'associazionismo e la cooperazione
                               sociale
    1.  I  rapporti  fra  le  associazioni  di  volontariato,  le cui
attivita'   concorrono   con  le  finalita'  del  servizio  sanitario
regionale,  ed  il  servizio  sanitario  medesimo  sono  regolati  da
apposite   convenzioni  in  conformita'  con  quanto  disposto  dalle
normative nazionali e regionali vigenti.
    2.   L'associazionismo   e  la  cooperazione  sociale  concorrono
nell'ambito  delle  loro  competenze  e con gli strumenti di cui alle
vigenti  leggi  regionali,  alla  realizzazione  delle  finalita' del
servizio sanitario regionale e alle attivita' di assistenza sociale.