Art. 21.
                      Piano sanitario regionale
    1. Il piano sanitario regionale e' lo strumento di programmazione
con il quale la Regione, in conformita' al piano sanitario nazionale,
nell'ambito  del  programma  regionale  di  sviluppo e delle relative
politiche  generali  di bilancio, definisce gli obiettivi di politica
sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione del servizio sanitario
regionale  in  relazione  ai  bisogni assistenziali della popolazione
rilevati   attraverso   la   relazione  sanitaria  regionale  di  cui
all'art. 23 e attraverso idonei strumenti di osservazione dello stato
di salute individuati anche su iniziativa dell'A.R.S.
    2. Il piano sanitario regionale e' adottato con deliberazione del
consiglio  regionale  su  proposta  della giunta regionale, formulata
previo parere della conferenza permanente per la programmazione socio
sanitaria  regionale,  nell'anno  antecedente al triennio al quale si
riferisce   la  programmazione.  La  giunta  regionale  trasmette  la
proposta  di piano al consiglio regionale e al Ministro della sanita'
allo  scopo  di acquisirne il parere di cui all'art. 1, comma 14, del
decreto delegato.
    3.  Il  piano  sanitario regionale e' adottato nel rispetto delle
norme  in  materia  di  programmazione  regionale  di  cui alla legge
regionale,  11 agosto  1999,  n. 49. Il piano ed i suoi aggiornamenti
sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.