Art. 21. Piano sanitario regionale 1. Il piano sanitario regionale e' lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in conformita' al piano sanitario nazionale, nell'ambito del programma regionale di sviluppo e delle relative politiche generali di bilancio, definisce gli obiettivi di politica sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione del servizio sanitario regionale in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione rilevati attraverso la relazione sanitaria regionale di cui all'art. 23 e attraverso idonei strumenti di osservazione dello stato di salute individuati anche su iniziativa dell'A.R.S. 2. Il piano sanitario regionale e' adottato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, formulata previo parere della conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria regionale, nell'anno antecedente al triennio al quale si riferisce la programmazione. La giunta regionale trasmette la proposta di piano al consiglio regionale e al Ministro della sanita' allo scopo di acquisirne il parere di cui all'art. 1, comma 14, del decreto delegato. 3. Il piano sanitario regionale e' adottato nel rispetto delle norme in materia di programmazione regionale di cui alla legge regionale, 11 agosto 1999, n. 49. Il piano ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.