Art. 22.
               Contenuti del piano sanitario regionale
    1.  Il  piano  sanitario  regionale  individua per il triennio di
riferimento  gli  obiettivi  e  le  linee  di  governo  del  servizio
sanitario regionale e definisce in particolare.
      a) i  livelli  uniformi  ed  essenziali  di  assistenza,  quali
prestazioni  da garantire in termini di equita' a tutti i soggetti di
cui   all'art. 3.   I   livelli  di  assistenza  tenuto  conto  delle
disponibilita' finanziarie sono assicurati in condizioni uniformi sul
territorio  regionale  e  sono  definiti  sulla  base  di  indicatori
epidemiologici, clinici e strutturali;
      b) le  risorse  finanziarie  disponibili  per  ciascun anno del
triennio;
      c) i criteri di quantificazione ed impiego delle risorse di cui
all'art. 7, comma 1 lettere b), c), d), e), f) e g);
      d) i  criteri  di  riparto  delle  risorse  finanziarie  di cui
all'art. 7,  comma  1, lett. a), alle aziende unita' sanitarie locali
avuto  riguardo  specificatamente alle zone montane e insulari e alla
compensazione della mobilita' sanitaria;
      e) i programmi regionali finalizzati alla valorizzazione e alla
qualificazione   dell'assistenza  sanitaria  nelle  zone  insulari  e
montane;
      f)     le   quote   di  anticipazione  di  cassa  alle  aziende
ospedaliere;
      g) gli  eventuali  vincoli  di  utilizzo delle risorse da parte
delle aziende sanitarie;
      h) i  progetti  obiettivo  da realizzare tramite l'integrazione
funzionale   ed  operativa  dei  servizi  sanitari  e  di  quelli  di
assistenza sociale di competenza degli enti locali;
      i) i  criteri per la definizione degli atti della concertazione
e  per  la  disciplina  della  contrattazione  con i soggetti privati
accreditati';
      l)  le azioni programmate di rilievo regionale anche articolate
per poli;
      m) gli   strumenti   per   l'integrazione  delle  medicine  non
convenzionali negli interventi per la salute;
      n) il  repertorio  delle  funzioni  operative  e  le  soglie di
costituzione  delle corrispondenti strutture organizzative, nonche' i
margini di flessibilita' nel loro utilizzo ai sensi dell'art. 52;
      o) gli  strumenti  finalizzati  allo  sviluppo  delle aziende a
sistema e della rete dei servizi;
      p) i  criteri  e  le  modalita' di determinazione delle tariffe
anche in relazione alle diverse tipologie dei soggetti erogatori;
      q) i  criteri  per l'erogazione di prestazioni alla popolazione
delle  zone  di confine, attraverso la previsione di appositi accordi
convenzionali  interaziendali con le aziende sanitarie extraregionali
interessate;
      r) le  modalita'  di  raccordo funzionale tra i dipartimenti di
prevenzione  e  l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni
Lazio e Toscana;
      s) i  criteri  e  le modalita' di controllo dell'attuazione dei
piano medesimo;
      t) i criteri per l'individuazione delle prestazioni di ricovero
e di specialistica ambulatoriale erogabili in forma indiretta e della
misura  del  rimborso  a  carico  del  servizio  sanitario regionale,
secondo il disposto dell'art. 8-septies del decreto delegato.
    2.  I  contenuti  del  piano  sanitario regionale hanno valore di
indirizzo   direttiva,   prescrizione   e   vincolo,  secondo  quanto
espressamente disposto dal piano medesimo.