Art. 22. Contenuti del piano sanitario regionale 1. Il piano sanitario regionale individua per il triennio di riferimento gli obiettivi e le linee di governo del servizio sanitario regionale e definisce in particolare. a) i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, quali prestazioni da garantire in termini di equita' a tutti i soggetti di cui all'art. 3. I livelli di assistenza tenuto conto delle disponibilita' finanziarie sono assicurati in condizioni uniformi sul territorio regionale e sono definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici e strutturali; b) le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno del triennio; c) i criteri di quantificazione ed impiego delle risorse di cui all'art. 7, comma 1 lettere b), c), d), e), f) e g); d) i criteri di riparto delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), alle aziende unita' sanitarie locali avuto riguardo specificatamente alle zone montane e insulari e alla compensazione della mobilita' sanitaria; e) i programmi regionali finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione dell'assistenza sanitaria nelle zone insulari e montane; f) le quote di anticipazione di cassa alle aziende ospedaliere; g) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da parte delle aziende sanitarie; h) i progetti obiettivo da realizzare tramite l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e di quelli di assistenza sociale di competenza degli enti locali; i) i criteri per la definizione degli atti della concertazione e per la disciplina della contrattazione con i soggetti privati accreditati'; l) le azioni programmate di rilievo regionale anche articolate per poli; m) gli strumenti per l'integrazione delle medicine non convenzionali negli interventi per la salute; n) il repertorio delle funzioni operative e le soglie di costituzione delle corrispondenti strutture organizzative, nonche' i margini di flessibilita' nel loro utilizzo ai sensi dell'art. 52; o) gli strumenti finalizzati allo sviluppo delle aziende a sistema e della rete dei servizi; p) i criteri e le modalita' di determinazione delle tariffe anche in relazione alle diverse tipologie dei soggetti erogatori; q) i criteri per l'erogazione di prestazioni alla popolazione delle zone di confine, attraverso la previsione di appositi accordi convenzionali interaziendali con le aziende sanitarie extraregionali interessate; r) le modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana; s) i criteri e le modalita' di controllo dell'attuazione dei piano medesimo; t) i criteri per l'individuazione delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogabili in forma indiretta e della misura del rimborso a carico del servizio sanitario regionale, secondo il disposto dell'art. 8-septies del decreto delegato. 2. I contenuti del piano sanitario regionale hanno valore di indirizzo direttiva, prescrizione e vincolo, secondo quanto espressamente disposto dal piano medesimo.