Art. 23. Relazione sanitaria regionale 1. La relazione sanitaria regionale valuta, anche sulla base delle risultanze delle relazioni sanitarie aziendali di cui all'art. 26, lo stato di salute della popolazione ed i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano sanitario regionale. 2. La giunta regionale predispone la relazione sanitaria regionale e la trasmette ogni anno entro il 30 ottobre, al consiglio regionale. 3. La giunta trasmette la relazione medesima alla conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria al fine di cui all'art. 15, comma 3. 4. Il consiglio regionale esamina la relazione sanitaria regionale e formula indirizzi alla giunta medesima anche al fine dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione.