Art. 23.
                    Relazione sanitaria regionale
    1.  La  relazione  sanitaria  regionale  valuta, anche sulla base
delle   risultanze   delle   relazioni  sanitarie  aziendali  di  cui
all'art. 26,  lo  stato  di  salute  della popolazione ed i risultati
raggiunti  in  rapporto  agli  obiettivi definiti dal piano sanitario
regionale.
    2.   La   giunta  regionale  predispone  la  relazione  sanitaria
regionale  e la trasmette ogni anno entro il 30 ottobre, al consiglio
regionale.
    3.  La  giunta  trasmette  la  relazione medesima alla conferenza
permanente  per  la  programmazione  socio  sanitaria  al fine di cui
all'art. 15, comma 3.
    4.   Il   consiglio  regionale  esamina  la  relazione  sanitaria
regionale  e  formula  indirizzi  alla  giunta medesima anche al fine
dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione.