Art. 24. Piano sanitario regionale. Attuazione 1. Il piano sanitario regionale trova attuazione attraverso la programmazione sanitaria aziendale. L'atto di programmazione sanitaria aziendale e' il piano attuativo. 2. La giunta regionale: a) indirizza la formazione dei piani attuativi e delle relazioni sanitarie aziendali anche attraverso l'emanazione di linee guida a carattere tecnico operativo e di schemi tipo per la redazione degli elaborati; b) controlla la conformita' dei piani attuativi delle aziende unita' sanitarie locali alle disposizioni del piano sanitario regionale emanando eventuali prescrizioni di adeguamento; c) controlla, attraverso le relazioni sanitarie aziendali, la corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati attesi previsti dai piani attuativi; d) puo' attivare apposite iniziative nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo anche sulla base delle risultanze della relazione trimestrale del direttore generale di cui all'art. 36, comma 4.