Art. 24.
                Piano sanitario regionale. Attuazione
    1.  Il  piano  sanitario regionale trova attuazione attraverso la
programmazione   sanitaria   aziendale.   L'atto   di  programmazione
sanitaria aziendale e' il piano attuativo.
    2. La giunta regionale:
      a) indirizza   la   formazione  dei  piani  attuativi  e  delle
relazioni  sanitarie aziendali anche attraverso l'emanazione di linee
guida a carattere tecnico operativo e di schemi tipo per la redazione
degli elaborati;
      b) controlla  la  conformita' dei piani attuativi delle aziende
unita'   sanitarie  locali  alle  disposizioni  del  piano  sanitario
regionale emanando eventuali prescrizioni di adeguamento;
      c) controlla,  attraverso  le relazioni sanitarie aziendali, la
corrispondenza   dei  risultati  raggiunti  con  i  risultati  attesi
previsti dai piani attuativi;
      d) puo'  attivare apposite iniziative nell'ambito delle proprie
competenze in materia di vigilanza e controllo anche sulla base delle
risultanze  della relazione trimestrale del direttore generale di cui
all'art. 36, comma 4.