Art. 25.
                           Piani attuativi
    1. Il piano attuativo e' l'atto di programmazione con il quale le
aziende sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli
del  piano  sanitario  regionale, programmano l'attivita' da svolgere
nel periodo di vigenza del piano sanitario regionale.
    2. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di
attivita'.
    3.   Le   aziende   sanitarie   adottano  il  piano  attuativo  e
contestualmente il programma di attivita' del primo anno, quale parte
integrante  del piano attuativo stesso nel rispetto dei termini e con
le  modalita'  indicate  ai commi da 6 a 15; i termini prescritti per
l'elaborazione,    l'adozione,   la   verifica   di   conformita'   e
l'approvazione  dei piani attuativi sono da riferire al primo anno di
vigenza del piano sanitario regionale.
    4.  Il  piano  attuativo,  in esecuzione di quanto previsto dagli
atti  di  programmazione  regionale, sulla base degli indirizzi della
giunta  regionale  e  per  le  aziende unita' sanitarie locali, anche
sulla  base  degli  indirizzi formulati dalla conferenza dei sindaci,
definisce:
      a) le  attivita'  da  svolgere,  determinate  in  rapporto agli
obiettivi ed ai livelli di assistenza da garantire ed attribuite alle
proprie  strutture  specificando  le risorse finanziarie previste per
ciascun livello di assistenza;
      b) i  livelli  di qualita' delle prestazioni assistenziali e le
modalita' di fruizione dei servizi;
      c) i  livelli  di integrazione tra servizi sociali e sanitari e
le modalita' di realizzazione dei progetti obiettivo;
      d) le  modalita'  ed  i  termini  di  attuazione  delle  azioni
programmate, anche ai fini della individuazione dei relativi percorsi
assistenziali;
      e) gli  strumenti  per  lo  sviluppo dei servizi ospedalieri in
rete in ambito aziendale ed interaziendale;
      f) le  azioni  conseguenti  agli  impegni  assunti  in  sede di
adozione e aggiornamento annuale della carta dei servizi;
      g) le   forme   della  partecipazione  dei  cittadini  e  delle
organizzazioni rappresentative degli utenti.
    5. Il piano attuativo indica altresi':
      a) gli  obiettivi  e  i  risultati  di  gestione  da  garantire
attraverso l'utilizzo del sistema di budget;
      b) gli  strumenti  ed  i sistemi per il controllo qualitativo e
gestionale dei risultati;
      c) l'attribuzione   delle   risorse   alle   proprie  strutture
organizzativi  e  i settori e le quote di attivita' per le quali sono
previste    iniziative   di   concertazione   interaziendale   e   di
contrattazione  con  istituzioni pubbliche e private prevedendone gli
esiti organizzativi, economici e finanziari;
      d) le  necessita'  di  risorse  materiali  e  di personale e le
modalita' del loro reperimento;
      e) i   piani   di   investimento   per   il   potenziamento   e
l'ammodernamento strutturale e per l'acquisizione di tecnologie sulla
base delle risorse assegnate e di quelle comunque disponibilia questo
fine.
    6.  La  giunta  regionale entro il 30 gennaio emana gli indirizzi
per  la  stesura dei piani attuativi ai sensi dell'articolo 24, comma
2, lettera a).
    7.  La  conferenza  dei  sindaci, tramite il suo esecutivo, detta
alle aziende unita' sanitarie locali gli indirizzi per l'elaborazione
dei piani attuativi locali entro il 1omarzo.
    8.  Il  direttore  generale  dell'Azienda unita' sanitaria locale
adotta  il  piano attuativo entro il 30 aprile, anche a seguito delle
concertazioni  di  area  vasta.  Entro lo stesso termine il direttore
generale  trasmette  il  piano  attuativo  locale alla conferenza dei
sindaci che lo approva entro il 30 giugno.
    9. La conferenza dei sindaci comunica immediatamente al direttore
generale l'intervenuta approvazione.
    10.  Il  direttore  generale dell'Azienda unita' sanitaria locale
trasmette  entro  dieci  giorni  dalla comunicazione dell'intervenuta
approvazione  o, in caso di mancata approvazione decorsi dieci giorni
dal  termine  del  30 giugno,  il piano attuativo e le determinazioni
della conferenza dei sindaci alla giunta regionale che ne verifica la
conformita'  al  piano  sanitario regionale entro quaranta giorni dal
ricevimento.
    11.  Nel  caso  di mancata approvazione da parte della conferenza
dei  sindaci,  la  giunta regionale valutata la conformita' del piano
attuativo  al  piano  sanitario  regionale,  autorizza  il  direttore
generale alla prosecuzione dell'attivita'.
    12.  Il  direttore  generale  dell'Azienda  ospedaliera adotta il
piano attuativo ospedaliero entro il 31 maggio, anche a seguito delle
concertazioni  di  area  vasta  promosse  su  iniziativa della giunta
regionale.
    13.  Entro  il  termine  del  31 maggio  di  cui  al  comma 12 il
direttore  generale  trasmette il piano attuativo alle conferenze dei
sindaci  del  bacino  di riferimento che entro il 30 giugno esaminano
gli elaborati.
    14.  Decorsi  dieci  giorni  dal  termine  di cui al comma 13, il
direttore generale trasmette alla giunta regionale il piano attuativo
corredato dalle eventuali osservazioni delle conferenze dei sindaci.
    15.  La giunta regionale approva il piano attuativo delle aziende
ospedaliere entro quaranta giorni dal ricevimento.
    16.  Per  gli  anni successivi al primo anno di vigenza del piano
sanitario  regionale,  i  direttori  generali delle aziende sanitarie
adottano il programma annuale di attivita'.
    17.  Il  direttore  generale dell'Azienda unita' sanitaria locale
adotta  i  programmi annuali di cui al comma 16 entro il 30 settembre
degli  anni  precedenti a quelli di riferimento, trasmettendoli entro
lo  stesso  termine alla conferenza dei sindaci, che li approva entro
il  30 ottobre dandone immediata comunicazione al direttore generale.
Entro  i  dieci  giorni  successivi  alla comunicazione dell'avvenuta
approvazione  il  direttore  generale  trasmette il programma annuale
alla  giunta  regionale che procede al controllo di conformita' entro
quaranta  giorni  dal  ricevimento. Ove la conferenza dei sindaci non
provveda  all'approvazione entro il 30 ottobre, decorsi dieci giorni,
il  direttore generale trasmette il programma annuale corredato dalle
eventuali   determinazioni   assunte  dalla  conferenza  alla  giunta
regionale  che,  valutata  la  conformita' del piano annuale al piano
sanitario   regionale,   autorizza   il   direttore   generale   alla
prosecuzione dell'attivita'.
    18. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera adotta i piani
annuali  di  cui  al  comma  16  entro  il  30 settembre  degli  anni
precedenti  a  quelli di riferimento, trasmettendoli, entro lo stesso
termine  alle  conferenze  dei  sindaci del bacino di riferimento che
inviano  entro  il  30 ottobre  le  proprie osservazioni al direttore
generale;  decorsi  dieci  giorni  dalla  scadenza  del  termine  del
30 ottobre,  il direttore generale trasmette alla giunta regionale il
programma  annuale  di  attivita'  corredato delle osservazioni delle
conferenze   dei  sindaci.  La  giunta  regionale  approva  il  piano
attuativo   della  Azienda  ospedaliera  entro  quaranta  giorni  dal
ricevimento.
    19. La giunta regionale e la conferenza dei sindaci per quanto di
rispettiva  competenza,  possono,  a fronte di accertate esigenze che
richiedano  sostanziali  modifiche dei piani attuativi, modificare le
direttive  di cui ai comma 6 e 7, anche indirizzando i piani annuali;
i  nuovi indirizzi devono essere tempestivamente formulati al fine di
assicurare che i medesimi siano recepiti nei termini e attraverso gli
strumenti previsti.