Art. 25. Piani attuativi 1. Il piano attuativo e' l'atto di programmazione con il quale le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli del piano sanitario regionale, programmano l'attivita' da svolgere nel periodo di vigenza del piano sanitario regionale. 2. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di attivita'. 3. Le aziende sanitarie adottano il piano attuativo e contestualmente il programma di attivita' del primo anno, quale parte integrante del piano attuativo stesso nel rispetto dei termini e con le modalita' indicate ai commi da 6 a 15; i termini prescritti per l'elaborazione, l'adozione, la verifica di conformita' e l'approvazione dei piani attuativi sono da riferire al primo anno di vigenza del piano sanitario regionale. 4. Il piano attuativo, in esecuzione di quanto previsto dagli atti di programmazione regionale, sulla base degli indirizzi della giunta regionale e per le aziende unita' sanitarie locali, anche sulla base degli indirizzi formulati dalla conferenza dei sindaci, definisce: a) le attivita' da svolgere, determinate in rapporto agli obiettivi ed ai livelli di assistenza da garantire ed attribuite alle proprie strutture specificando le risorse finanziarie previste per ciascun livello di assistenza; b) i livelli di qualita' delle prestazioni assistenziali e le modalita' di fruizione dei servizi; c) i livelli di integrazione tra servizi sociali e sanitari e le modalita' di realizzazione dei progetti obiettivo; d) le modalita' ed i termini di attuazione delle azioni programmate, anche ai fini della individuazione dei relativi percorsi assistenziali; e) gli strumenti per lo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete in ambito aziendale ed interaziendale; f) le azioni conseguenti agli impegni assunti in sede di adozione e aggiornamento annuale della carta dei servizi; g) le forme della partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni rappresentative degli utenti. 5. Il piano attuativo indica altresi': a) gli obiettivi e i risultati di gestione da garantire attraverso l'utilizzo del sistema di budget; b) gli strumenti ed i sistemi per il controllo qualitativo e gestionale dei risultati; c) l'attribuzione delle risorse alle proprie strutture organizzativi e i settori e le quote di attivita' per le quali sono previste iniziative di concertazione interaziendale e di contrattazione con istituzioni pubbliche e private prevedendone gli esiti organizzativi, economici e finanziari; d) le necessita' di risorse materiali e di personale e le modalita' del loro reperimento; e) i piani di investimento per il potenziamento e l'ammodernamento strutturale e per l'acquisizione di tecnologie sulla base delle risorse assegnate e di quelle comunque disponibilia questo fine. 6. La giunta regionale entro il 30 gennaio emana gli indirizzi per la stesura dei piani attuativi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a). 7. La conferenza dei sindaci, tramite il suo esecutivo, detta alle aziende unita' sanitarie locali gli indirizzi per l'elaborazione dei piani attuativi locali entro il 1omarzo. 8. Il direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale adotta il piano attuativo entro il 30 aprile, anche a seguito delle concertazioni di area vasta. Entro lo stesso termine il direttore generale trasmette il piano attuativo locale alla conferenza dei sindaci che lo approva entro il 30 giugno. 9. La conferenza dei sindaci comunica immediatamente al direttore generale l'intervenuta approvazione. 10. Il direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale trasmette entro dieci giorni dalla comunicazione dell'intervenuta approvazione o, in caso di mancata approvazione decorsi dieci giorni dal termine del 30 giugno, il piano attuativo e le determinazioni della conferenza dei sindaci alla giunta regionale che ne verifica la conformita' al piano sanitario regionale entro quaranta giorni dal ricevimento. 11. Nel caso di mancata approvazione da parte della conferenza dei sindaci, la giunta regionale valutata la conformita' del piano attuativo al piano sanitario regionale, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell'attivita'. 12. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera adotta il piano attuativo ospedaliero entro il 31 maggio, anche a seguito delle concertazioni di area vasta promosse su iniziativa della giunta regionale. 13. Entro il termine del 31 maggio di cui al comma 12 il direttore generale trasmette il piano attuativo alle conferenze dei sindaci del bacino di riferimento che entro il 30 giugno esaminano gli elaborati. 14. Decorsi dieci giorni dal termine di cui al comma 13, il direttore generale trasmette alla giunta regionale il piano attuativo corredato dalle eventuali osservazioni delle conferenze dei sindaci. 15. La giunta regionale approva il piano attuativo delle aziende ospedaliere entro quaranta giorni dal ricevimento. 16. Per gli anni successivi al primo anno di vigenza del piano sanitario regionale, i direttori generali delle aziende sanitarie adottano il programma annuale di attivita'. 17. Il direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale adotta i programmi annuali di cui al comma 16 entro il 30 settembre degli anni precedenti a quelli di riferimento, trasmettendoli entro lo stesso termine alla conferenza dei sindaci, che li approva entro il 30 ottobre dandone immediata comunicazione al direttore generale. Entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta approvazione il direttore generale trasmette il programma annuale alla giunta regionale che procede al controllo di conformita' entro quaranta giorni dal ricevimento. Ove la conferenza dei sindaci non provveda all'approvazione entro il 30 ottobre, decorsi dieci giorni, il direttore generale trasmette il programma annuale corredato dalle eventuali determinazioni assunte dalla conferenza alla giunta regionale che, valutata la conformita' del piano annuale al piano sanitario regionale, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell'attivita'. 18. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera adotta i piani annuali di cui al comma 16 entro il 30 settembre degli anni precedenti a quelli di riferimento, trasmettendoli, entro lo stesso termine alle conferenze dei sindaci del bacino di riferimento che inviano entro il 30 ottobre le proprie osservazioni al direttore generale; decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine del 30 ottobre, il direttore generale trasmette alla giunta regionale il programma annuale di attivita' corredato delle osservazioni delle conferenze dei sindaci. La giunta regionale approva il piano attuativo della Azienda ospedaliera entro quaranta giorni dal ricevimento. 19. La giunta regionale e la conferenza dei sindaci per quanto di rispettiva competenza, possono, a fronte di accertate esigenze che richiedano sostanziali modifiche dei piani attuativi, modificare le direttive di cui ai comma 6 e 7, anche indirizzando i piani annuali; i nuovi indirizzi devono essere tempestivamente formulati al fine di assicurare che i medesimi siano recepiti nei termini e attraverso gli strumenti previsti.