Art. 26. Relazione sanitaria aziendale 1. La relazione sanitaria aziendale e' lo strumento di verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e aziendale. Essa costituisce pertanto atto rilevante per la programmazione sanitaria aziendale e regionale. 2. La relazione sanitaria aziendale e' adottata dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento sviluppando la partecipazione delle strutture organizzative e dei relativi responsabili, ed e' sottoposta al parere del consiglio dei sanitari. 3. La relazione sanitaria aziendale e' trasmessa dalle aziende unita' sanitarie locali alla giunta regionale ed alla conferenza dei sindaci; la relazione e' trasmessa da parte delle aziende ospedaliere alla giunta regionale ed alla conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria. La conferenza permanente e la conferenza dei sindaci esprimono le proprie valutazioni entro quindici giorni dall'acquisizione delle relazioni sanitarie e le trasmettono alla giunta regionale. 4. Le aziende sanitarie trasmettono la relazione sanitaria ai fini di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data del 30 aprile indicata al comma 2.