Art. 26.
                    Relazione sanitaria aziendale
    1.  La  relazione sanitaria aziendale e' lo strumento di verifica
dei  risultati  raggiunti  in  rapporto agli obiettivi definiti dalla
programmazione  sanitaria  regionale  e  aziendale.  Essa costituisce
pertanto  atto  rilevante per la programmazione sanitaria aziendale e
regionale.
    2.  La  relazione  sanitaria  aziendale e' adottata dal direttore
generale   entro  il  30 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento    sviluppando    la   partecipazione   delle   strutture
organizzative e dei relativi responsabili, ed e' sottoposta al parere
del consiglio dei sanitari.
    3.  La  relazione  sanitaria aziendale e' trasmessa dalle aziende
unita'  sanitarie locali alla giunta regionale ed alla conferenza dei
sindaci; la relazione e' trasmessa da parte delle aziende ospedaliere
alla   giunta   regionale   ed  alla  conferenza  permanente  per  la
programmazione   socio  sanitaria.  La  conferenza  permanente  e  la
conferenza   dei  sindaci  esprimono  le  proprie  valutazioni  entro
quindici  giorni  dall'acquisizione  delle  relazioni  sanitarie e le
trasmettono alla giunta regionale.
    4.  Le  aziende  sanitarie  trasmettono la relazione sanitaria ai
fini  di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data del 30 aprile
indicata al comma 2.