Art. 27. Fondazioni 1. La giunta regionale puo' promuovere, secondo le norme del codice civile, la costituzione di fondazioni aventi i seguenti scopi : a) sostenere la spesa per prestazioni mediche chirurgiche e riabilitative di alta specializzazione, che non siano gia' ricomprese nelle categorie disciplinate dalla normativa vigente, da erogarsi presso aziende sanitarie regionali in favore di cittadini extracomunitari ed apolidi, che non siano in grado di sostenere i relativi oneri; b) promuovere e sostenere gli obiettivi le attivita' ed i programmi della Banca Regionale dei Tessuti e delle Cellule. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, non erogabili ne' rimborsabili da parte dei Paesi di origine devono essere riconosciute clinicamente urgenti o comunque necessarie ad evitare menomazioni psicofisiche gravi o irreversibili alle persone. Le stesse prestazioni non devono, inoltre, essere ricomprese nei programmi assistenziali approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).