Art. 27.
                             Fondazioni
    1.  La  giunta  regionale  puo'  promuovere, secondo le norme del
codice  civile, la costituzione di fondazioni aventi i seguenti scopi
:
      a) sostenere  la  spesa  per  prestazioni mediche chirurgiche e
riabilitative di alta specializzazione, che non siano gia' ricomprese
nelle  categorie  disciplinate  dalla  normativa vigente, da erogarsi
presso   aziende   sanitarie   regionali   in   favore  di  cittadini
extracomunitari  ed  apolidi,  che  non siano in grado di sostenere i
relativi oneri;
      b) promuovere  e  sostenere  gli  obiettivi  le  attivita' ed i
programmi della Banca Regionale dei Tessuti e delle Cellule.
    2.   Le  prestazioni  di  cui  al  comma  1,  non  erogabili  ne'
rimborsabili da parte dei Paesi di origine devono essere riconosciute
clinicamente  urgenti  o  comunque  necessarie ad evitare menomazioni
psicofisiche   gravi   o   irreversibili   alle  persone.  Le  stesse
prestazioni  non  devono,  inoltre,  essere  ricomprese nei programmi
assistenziali approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 32, comma 15
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica).