Art. 28. Fondo sanitario regionale 1. Il fondo sanitario regionale cosi' come determinato annualmente con legge di bilancio, e' finalizzato a finanziare: a) il fondo di gestione delle aziende unita' sanitarie locali di cui all'art. 7 lett. a), con il quale fare fronte agli oneri relativi all'attivita' svolta dall'Azienda nei confronti dei cittadini in essa residenti nonche' all'attivita' erogata da parte di altri produttori pubblici e privati accreditati, remunerati a prestazione attraverso il sistema tariffario; il finanziamento della mobilita' sanitaria dei cittadini tra aziende sanitarie e' assicurato attraverso lo strumento delle compensazioni finanziarie regionali ed interregionali e delle convenzioni dirette interaziendali; b) programmi di attivita' per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione previsti dalla presente legge o per quelli ulteriori individuati dal piano sanitario regionale; c) programmi interaziendali di interesse regionale di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta proposti dalle aziende sanitarie; d) programmi di interesse generale gestiti, anche in modo diretto dalla Regione; e) specifici progetti o programmi individuati dagli di atti di programmazione regionale; f) un fondo per sostenere i programmi regionali finalizzati alla valorizzazione e qualificazione dell'assistenza sanitaria nelle zone insulari e montane; g) quota parte dell'attivita' dell'ARPAT ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 e successive modificazioni; h) il funzionamento dell'A.R.S., di cui all'art. 68; i) il funzionamento del C.S.R, di cui all'art. 88; l) un fondo di riserva pari all'1 per mille dell'intero fondo, trattenuto ai sensi dell'art, 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); m) la partecipazione alla costituzione delle fondazioni di cui all'art. 27.