Art. 28.
                      Fondo sanitario regionale
    1.   Il   fondo   sanitario   regionale  cosi'  come  determinato
annualmente con legge di bilancio, e' finalizzato a finanziare:
      a) il  fondo  di gestione delle aziende unita' sanitarie locali
di  cui  all'art. 7  lett.  a),  con  il quale fare fronte agli oneri
relativi   all'attivita'   svolta   dall'Azienda  nei  confronti  dei
cittadini in essa residenti nonche' all'attivita' erogata da parte di
altri   produttori  pubblici  e  privati  accreditati,  remunerati  a
prestazione  attraverso il sistema tariffario; il finanziamento della
mobilita' sanitaria dei cittadini tra aziende sanitarie e' assicurato
attraverso  lo strumento delle compensazioni finanziarie regionali ed
interregionali e delle convenzioni dirette interaziendali;
      b) programmi   di   attivita'  per  funzioni  obbligatorie  non
valutabili  a  prestazione previsti dalla presente legge o per quelli
ulteriori individuati dal piano sanitario regionale;
      c) programmi   interaziendali   di   interesse   regionale   di
razionalizzazione   e   qualificazione  dell'offerta  proposti  dalle
aziende sanitarie;
      d) programmi  di  interesse  generale  gestiti,  anche  in modo
diretto dalla Regione;
      e) specifici  progetti o programmi individuati dagli di atti di
programmazione regionale;
      f) un  fondo  per  sostenere  i programmi regionali finalizzati
alla  valorizzazione e qualificazione dell'assistenza sanitaria nelle
zone insulari e montane;
      g) quota  parte dell'attivita' dell'ARPAT ai sensi dell'art. 25
della   legge   regionale   18   aprile  1995,  n.  66  e  successive
modificazioni;
      h) il funzionamento dell'A.R.S., di cui all'art. 68;
      i) il funzionamento del C.S.R, di cui all'art. 88;
      l) un  fondo di riserva pari all'1 per mille dell'intero fondo,
trattenuto ai sensi dell'art, 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale);
      m) la  partecipazione alla costituzione delle fondazioni di cui
all'art. 27.