Art. 29.
        Determinazione del fabbisogno e relativi adempimenti
    1. Annualmente la giunta regionale procede:
      a) alla  determinazione del fabbisogno finanziario del servizio
sanitario  regionale  nel triennio di riferimento del piano sanitario
regionale  tenuto conto dell'andamento a livello regionale dei costi,
dei  fattori  produttivi  e  dei  tassi  di  inflazione programmati a
livello nazionale;
      b) alla stima delle risorse finanziarie disponibili;
      c) alla  individuazione di eventuali manovre da porre in essere
per  assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse ivi compresa la
proposta  di  eventuali  apporti  aggiuntivi  a  carico  del bilancio
regionale;
      d) alla assegnazione finanziaria delle risorse disponibili alle
aziende sanitarie;
      e) ad  emanare direttive per la formazione dei bilanci da parte
delle aziende sanitarie;
      f) alla   assegnazione   finanziaria   delle   risorse  di  cui
all'art. 28, comma 1, lett. 1).
    2.  La determinazione di cui al comma 1 e' effettuata altresi' in
riferimento al fabbisogno complessivo per gli investimenti sulla base
delle  effettive necessita' di mantenimento e sviluppo del patrimonio
strumentale  e  strutturale,  tenuto  conto  delle  risorse  in conto
capitale  disponibili  a  carico  del  fondo sanitario nazionale o di
quelle comunque attribuite dallo Stato.