Art. 29. Determinazione del fabbisogno e relativi adempimenti 1. Annualmente la giunta regionale procede: a) alla determinazione del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale nel triennio di riferimento del piano sanitario regionale tenuto conto dell'andamento a livello regionale dei costi, dei fattori produttivi e dei tassi di inflazione programmati a livello nazionale; b) alla stima delle risorse finanziarie disponibili; c) alla individuazione di eventuali manovre da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse ivi compresa la proposta di eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale; d) alla assegnazione finanziaria delle risorse disponibili alle aziende sanitarie; e) ad emanare direttive per la formazione dei bilanci da parte delle aziende sanitarie; f) alla assegnazione finanziaria delle risorse di cui all'art. 28, comma 1, lett. 1). 2. La determinazione di cui al comma 1 e' effettuata altresi' in riferimento al fabbisogno complessivo per gli investimenti sulla base delle effettive necessita' di mantenimento e sviluppo del patrimonio strumentale e strutturale, tenuto conto delle risorse in conto capitale disponibili a carico del fondo sanitario nazionale o di quelle comunque attribuite dallo Stato.