Art. 3. Diritti del cittadino 1. La Regione assicura ai cittadini residenti e coloro che ne hanno diritto in base alle leggi e alle disposizioni vigenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione. 2. I servizi sanitari territoriali di zona e quelli ospedalieri in rete sono organizzati allo scopo di garantire al cittadino la fruizione di un percorso assistenziale appropriato, tempestivamente corrispondente al bisogno accertato, secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate e della compatibilita' con le risorse disponibili.