Art. 3.
                        Diritti del cittadino
    1.  La  Regione  assicura  ai cittadini residenti e coloro che ne
hanno  diritto  in  base  alle  leggi  e  alle disposizioni vigenti i
livelli  uniformi  ed essenziali di assistenza previsti negli atti di
programmazione.
    2.  I  servizi sanitari territoriali di zona e quelli ospedalieri
in  rete  sono  organizzati  allo  scopo di garantire al cittadino la
fruizione  di  un percorso assistenziale appropriato, tempestivamente
corrispondente   al  bisogno  accertato,  secondo  i  principi  della
qualificazione  delle  prestazioni erogate e della compatibilita' con
le risorse disponibili.