Art. 30. Finanziamento delle aziende unita' sanitarie locali 1. Annualmente la giunta regionale provvede, sulla base delle disposizioni del piano sanitario regionale alla assegnazione alle aziende unita' sanitarie locali della quota del fondo sanitario regionale di cui all'art. 28 comma 1, lettera a). 2. L'assegnazione, e' disposta per quota capitaria secondo gli indici di accesso determinati dal piano sanitario regionale sulla base dei bisogni espressi dalla popolazione e della distribuzione territoriale degli stessi. 3. La giunta regionale assegna inoltre alle aziende unita' sanitarie locali l'eventuale quota dei fondi di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), c), d), e) e f) relativa al finanziamento di attivita' svolte dalle aziende unita' sanitarie locali medesime. 4. Gli enti locali possono provvedere annualmente ad attribuire all'Azienda unita' sanitaria locale risorse finanziarie volte a coprire interamente i costi di specifici programmi di attivita', relativi a servizi sanitari territoriali di zona aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli erogati a carico del fondo sanitario regionale.