Art. 30.
         Finanziamento delle aziende unita' sanitarie locali
    1.  Annualmente  la  giunta  regionale provvede, sulla base delle
disposizioni  del  piano  sanitario  regionale alla assegnazione alle
aziende  unita'  sanitarie  locali  della  quota  del fondo sanitario
regionale di cui all'art. 28 comma 1, lettera a).
    2.  L'assegnazione,  e'  disposta per quota capitaria secondo gli
indici  di  accesso  determinati  dal piano sanitario regionale sulla
base  dei  bisogni  espressi  dalla popolazione e della distribuzione
territoriale degli stessi.
    3.  La  giunta  regionale  assegna  inoltre  alle  aziende unita'
sanitarie  locali  l'eventuale  quota  dei  fondi di cui all'art. 28,
comma  1,  lett.  b),  c),  d),  e) e f) relativa al finanziamento di
attivita' svolte dalle aziende unita' sanitarie locali medesime.
    4.  Gli  enti locali possono provvedere annualmente ad attribuire
all'Azienda  unita'  sanitaria  locale  risorse  finanziarie  volte a
coprire  interamente  i  costi  di  specifici programmi di attivita',
relativi  a  servizi  sanitari  territoriali  di  zona  aggiuntivi  o
integrativi  rispetto  a  quelli erogati a carico del fondo sanitario
regionale.