Art. 31. Finanziamento delle aziende ospedaliere 1. Il finanziamento delle aziende ospedaliere avviene in relazione al volume delle prestazioni erogate, valorizzate sulla base delle tariffe massime fissate dalla Regione ai sensi della normativa vigente ovvero sulla base delle valorizzazioni' concordate tra le aziende nell'ambito delle concertazioni di area vasta. 2. La giunta regionale provvede annualmente ad anticipare alle aziende ospedaliere nella misura determinata dal piano sanitario regionale ai sensi dell'art. 4 del decreto delegato, una quota del fondo assegnato alle aziende unita' sanitarie locali ai sensi dell'art. 28 in proporzione alla mobilita' sanitaria registrata nell'esercizio precedente valorizzata ai sensi del comma 1. 3. La giunta regionale provvede, altresi' ad assegnare alle aziende ospedaliere sulla base delle disposizioni del piano sanitario regionale la quota di fondi di cui all'art. 28, comma 1 lettere b), c), d), ed e) relativa al finanziamento di attivita' svolte dalle aziende ospedaliere medesime.