Art. 31.
               Finanziamento delle aziende ospedaliere
    1.   Il   finanziamento  delle  aziende  ospedaliere  avviene  in
relazione al volume delle prestazioni erogate, valorizzate sulla base
delle  tariffe massime fissate dalla Regione ai sensi della normativa
vigente  ovvero  sulla  base  delle valorizzazioni' concordate tra le
aziende nell'ambito delle concertazioni di area vasta.
    2.  La  giunta  regionale provvede annualmente ad anticipare alle
aziende  ospedaliere  nella  misura  determinata  dal piano sanitario
regionale  ai  sensi  dell'art. 4 del decreto delegato, una quota del
fondo  assegnato  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali  ai  sensi
dell'art. 28  in  proporzione  alla  mobilita'  sanitaria  registrata
nell'esercizio precedente valorizzata ai sensi del comma 1.
    3.  La  giunta  regionale  provvede,  altresi'  ad assegnare alle
aziende ospedaliere sulla base delle disposizioni del piano sanitario
regionale  la  quota di fondi di cui all'art. 28, comma 1 lettere b),
c),  d),  ed  e)  relativa al finanziamento di attivita' svolte dalle
aziende ospedaliere medesime.