Art. 32. Finanziamento della mobilita' sanitaria 1. Le prestazioni erogate al cittadino nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal piano sanitario regionale sono finanziariamente a carico dell'Azienda unita' sanitaria locale di residenza del cittadino e l'istituzione privata o pubblica diversa dall'Azienda unita' sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto alla erogazione e' remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione. 2. Per prestazioni residenziali di ricovero non ospedaliero, nel caso di cambiamento di residenza dell'utente in applicazione del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, la giunta regionale puo' disciplinare il permanere della titolarita' dei relativi oneri alla Azienda unita' sanitaria locale di residenza al momento del ricovero avendo a riferimento la durata del ricovero e la residenza del nucleo familiare di appartenenza. 3. Gli scambi finanziari cosi' determinati possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzioni o rapporti ovvero su base regionale. attraverso procedure di compensazione regionali. 4. La giunta regionale provvede a disciplinare le modalita' e le procedure per regolare il sistema degli accordi diretti interaziendali e quello delle compensazioni regionali in base allo sviluppo dei sistemi informativi e delle procedure di controllo, anche in relazione alle disposizioni emanate a livello nazionale circa le modalita' di compensazione della mobilita' sanitaria interregionale. 5. La valorizzazione delle prestazioni, ancorche' gestite tramite compensazioni regionali e' definita dalle convenzioni e dai rapporti tra aziende sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non puo' comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione. In assenza di accordi convenzionali, si applicano le tariffe massime regionali. 6. La giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili ed alla attuazione della programmazione regionale, puo' sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa. I suddetti vincoli possono interessare sia le prestazioni erogate a cittadini direttamente nel territorio di propria competenza da parte delle aziende unita' sanitarie locali e delle istituzioni private sia le prestazioni erogate in regime di compensazione della mobilita' sanitaria regionale.