Art. 32.
               Finanziamento della mobilita' sanitaria
    1.  Le  prestazioni  erogate al cittadino nell'ambito dei livelli
uniformi  ed  essenziali  di  assistenza definiti dal piano sanitario
regionale   sono   finanziariamente   a  carico  dell'Azienda  unita'
sanitaria locale di residenza del cittadino e l'istituzione privata o
pubblica  diversa  dall'Azienda unita' sanitaria locale di residenza,
che  ha  eventualmente provveduto alla erogazione e' remunerata nella
misura  conseguente  all'applicazione del sistema tariffario definito
dalla Regione.
    2.  Per prestazioni residenziali di ricovero non ospedaliero, nel
caso  di  cambiamento  di  residenza  dell'utente in applicazione del
decreto  del  presidente  della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, la
giunta regionale puo' disciplinare il permanere della titolarita' dei
relativi  oneri  alla Azienda unita' sanitaria locale di residenza al
momento del ricovero avendo a riferimento la durata del ricovero e la
residenza del nucleo familiare di appartenenza.
    3.  Gli  scambi  finanziari cosi' determinati possono avvenire in
forma  diretta,  sulla base di apposite convenzioni o rapporti ovvero
su base regionale. attraverso procedure di compensazione regionali.
    4.  La giunta regionale provvede a disciplinare le modalita' e le
procedure   per   regolare   il   sistema   degli   accordi   diretti
interaziendali  e  quello  delle compensazioni regionali in base allo
sviluppo  dei  sistemi  informativi  e  delle procedure di controllo,
anche  in  relazione  alle  disposizioni  emanate a livello nazionale
circa   le  modalita'  di  compensazione  della  mobilita'  sanitaria
interregionale.
    5. La valorizzazione delle prestazioni, ancorche' gestite tramite
compensazioni  regionali e' definita dalle convenzioni e dai rapporti
tra  aziende  sanitarie  e  tra queste e le istituzioni private e non
puo'  comunque  essere  superiore alle tariffe massime definite dalla
Regione. In assenza di accordi convenzionali, si applicano le tariffe
massime regionali.
    6.  La giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili ed
alla  attuazione  della  programmazione regionale, puo' sottoporre il
sistema  di  erogazione  delle  prestazioni  da  parte  delle aziende
sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il
volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite
la  determinazione  di  tetti  di  spesa.  I suddetti vincoli possono
interessare  sia  le prestazioni erogate a cittadini direttamente nel
territorio  di  propria  competenza  da  parte  delle  aziende unita'
sanitarie  locali  e  delle  istituzioni  private  sia le prestazioni
erogate   in   regime  di  compensazione  della  mobilita'  sanitaria
regionale.