Art. 33.
             Autofinanziamento aziendale tramite tariffe
    1.   Le   aziende   sanitarie,   nell'ambito   dei   propri  fini
istituzionali  e  nell'interesse pubblico possono fornire prestazioni
aggiuntive  rispetto  a  quelle  previste  nei  livelli  uniformi  ed
essenziali  di  assistenza,  definendone  in tal caso le modalita' di
valorizzazione,  a carico delle istituzioni pubbliche o private o dei
privati  cittadini  nei  confronti  dei  quali le stesse sono erogate
tramite  apposite  tariffe  determinate  dall'Azienda  sulla base dei
costi omnicomprensivi sostenuti.
    2.  Le  aziende  sanitarie  possono  altresi' erogare prestazioni
previste  dai  livelli uniformi ed essenziali di assistenza in regime
di  libera  professione dei dipendenti prevedendone la valorizzazione
tariffaria  sulla  base  delle  direttive e dei vincoli appositamente
disposti  dalla  giunta  regionale  in  conformita' alla legislazione
vigente.