Art. 33. Autofinanziamento aziendale tramite tariffe 1. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico possono fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definendone in tal caso le modalita' di valorizzazione, a carico delle istituzioni pubbliche o private o dei privati cittadini nei confronti dei quali le stesse sono erogate tramite apposite tariffe determinate dall'Azienda sulla base dei costi omnicomprensivi sostenuti. 2. Le aziende sanitarie possono altresi' erogare prestazioni previste dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza in regime di libera professione dei dipendenti prevedendone la valorizzazione tariffaria sulla base delle direttive e dei vincoli appositamente disposti dalla giunta regionale in conformita' alla legislazione vigente.