Art. 34. Approvazione degli atti fondamentali delle aziende sanitarie 1. Sono soggetti al controllo della giunta regionale gli atti di cui all'art. 12, comma 3, che acquistano efficacia dopo l'approvazione. La giunta regionale trasmette tali atti al consiglio regionale. 2. Entro quaranta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, la giunta regionale delibera l'approvazione dei medesimi oppure, previa convocazione del direttore generale, la richiesta di modifiche, Nel caso di richiesta di modifiche la giunta regionale assegna un termine per gli adempimenti, decorso infruttuosamente il quale l'atto si intende decaduto. 3. Sugli atti adottati dalle aziende sanitarie a seguito di richiesta di modifiche la giunta regionale si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.