Art. 34.
    Approvazione degli atti fondamentali delle aziende sanitarie
    1.  Sono soggetti al controllo della giunta regionale gli atti di
cui   all'art. 12,   comma   3,   che   acquistano   efficacia   dopo
l'approvazione.  La giunta regionale trasmette tali atti al consiglio
regionale.
    2.  Entro  quaranta  giorni  dal ricevimento degli atti di cui al
comma  1,  la  giunta  regionale delibera l'approvazione dei medesimi
oppure,  previa  convocazione del direttore generale, la richiesta di
modifiche,  Nel  caso  di  richiesta di modifiche la giunta regionale
assegna  un  termine per gli adempimenti, decorso infruttuosamente il
quale l'atto si intende decaduto.
    3.  Sugli  atti  adottati  dalle  aziende  sanitarie a seguito di
richiesta   di   modifiche   la   giunta   regionale   si   pronuncia
definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.