Art. 35.
                               Organi
    1. Gli organi delle aziende unita' sanitarie locali sono:
      a) il direttore generale;
      b) il collegio sindacale.
    2.  Gli  organi  delle  aziende  ospedaliere sono quelli indicati
dall'art, 4 del decreto legislativo n. 517/1999.
    3.  L'organo  di  indirizzo  e'  composto  da  cinque  membri; il
presidente e' nominato dal presidente della giunta regionale d'intesa
con il rettore dell'universita' interessata.