Art. 35. Organi 1. Gli organi delle aziende unita' sanitarie locali sono: a) il direttore generale; b) il collegio sindacale. 2. Gli organi delle aziende ospedaliere sono quelli indicati dall'art, 4 del decreto legislativo n. 517/1999. 3. L'organo di indirizzo e' composto da cinque membri; il presidente e' nominato dal presidente della giunta regionale d'intesa con il rettore dell'universita' interessata.