Art. 36.
            Funzioni e competenze del direttore generale
    1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la
rappresentanza  delle  aziende  sanitarie ai sensi degli articoli 3 e
3-bis  del  decreto  delegato.  Il  direttore  generale  e' tenuto ad
assicurare  il regolare funzionamento dell'Azienda; a tal fine adotta
lo statuto aziendale.
    2.   Il   direttore   generale   esercita   le  proprie  funzioni
direttamente  ovvero  delegandole  nelle forme e secondo le modalita'
previste dallo statuto aziendale.
    3.  E'  riservata  al  direttore generale l'adozione dei seguenti
atti:
      a) la  nomina  la  sospensione  e  la  decadenza  del direttore
amministrativo e del direttore sanitario previsti dall'articolo 3-bis
comma  8,  del  decreto  delegato;  l'incarico  la  sospensione  e la
sostituzione  del responsabile di zona e del coordinatore dei servizi
sociali per le aziende unita' sanitarie locali;
      b) la  nomina dei membri del collegio sindacale su designazione
delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del collegio
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto delegato;
      c) la  nomina  dei direttori o dei responsabili delle strutture
ed  il  conferimento,  la  sospensione e la revoca degli incarichi di
responsabilita' aziendali ;
      d) lo statuto aziendale;
      e) gli atti di bilancio;
      f) i piani attuativi;
      g) la relazione sanitaria aziendale;
      h) i  provvedimenti  che  comportano  modificazioni dello stato
patrimoniale dell'Azienda;
      i) la costituzione delle societa' di cui all'art. 11, comma 5.
    4.   Il  direttore  generale  invia  alla  giunta  regionale  una
relazione  trimestrale  sull'attivita'  svolta.  La  giunta regionale
contestualmente  all'invio della relazione sanitaria regionale di cui
all'art. 23,  informa  la  sede  consiliare competente sull'andamento
dell'attivita' gestionale delle aziende sanitarie.