Art. 36. Funzioni e competenze del direttore generale 1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la rappresentanza delle aziende sanitarie ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato. Il direttore generale e' tenuto ad assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda; a tal fine adotta lo statuto aziendale. 2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalita' previste dallo statuto aziendale. 3. E' riservata al direttore generale l'adozione dei seguenti atti: a) la nomina la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario previsti dall'articolo 3-bis comma 8, del decreto delegato; l'incarico la sospensione e la sostituzione del responsabile di zona e del coordinatore dei servizi sociali per le aziende unita' sanitarie locali; b) la nomina dei membri del collegio sindacale su designazione delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del collegio ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto delegato; c) la nomina dei direttori o dei responsabili delle strutture ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilita' aziendali ; d) lo statuto aziendale; e) gli atti di bilancio; f) i piani attuativi; g) la relazione sanitaria aziendale; h) i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'Azienda; i) la costituzione delle societa' di cui all'art. 11, comma 5. 4. Il direttore generale invia alla giunta regionale una relazione trimestrale sull'attivita' svolta. La giunta regionale contestualmente all'invio della relazione sanitaria regionale di cui all'art. 23, informa la sede consiliare competente sull'andamento dell'attivita' gestionale delle aziende sanitarie.