Art. 37.
         Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale
    1.  Il direttore generale e' nominato dal presidente della giunta
regionale  tra  gli  aspiranti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 3-bis  comma  3,  del  decreto  delegato  e  che non abbiano
compiuto   il   sessantacinquesimo   anno   di   eta',   su  conforme
deliberazione della giunta medesima, previo confronto, per le aziende
unita'  sanitarie  locali,  con  la  conferenza dei sindaci, e per le
aziende  ospedaliere,  con  i presidenti delle conferenze dei sindaci
del bacino di riferimento.
    2.  Alla  nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere
di cui all'art. 10, provvede il presidente della giunta regionale, ai
sensi  del  disposto  del  comma  1,  su conforme deliberazione della
giunta  medesima,  acquisita l'intesa con il rettore dell'universita'
interessata.
    3. La nomina interviene previo specifico avviso, da pubblicare, a
cura  della  giunta regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    4.  L'efficacia  della  nomina  e'  subordinata  alla  stipula di
apposito   contratto  di  diritto  privato  secondo  quanto  prevista
dall'art. 3-bis,  comma  8,  del  decreto delegato, tra il presidente
della  giunta regionale ed il direttore generale nominato. La stipula
del  contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina, e
comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.
    5.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione del contratto sono a
carico del bilancio dell'Azienda; sono altresi' a carico del bilancio
dell'Azienda  gli  oneri di cui all'art. 3-bis, comma 11, del decreto
delegato.  Non  puo'  gravare sul bilancio dell'Azienda altro onere a
titolo  di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo
quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente.
    6. Alla scadenza del termine stabilito dal contratto, il rapporto
di lavoro si risolve.
    7. Il presidente della giunta regionale, prima della scadenza del
termine   del  contratto  puo',  previa  deliberazione  della  giunta
medesima  e valutato l'operato del direttore generale, procedere alla
conferma  dell'incarico  ed  alla  stipula  del  nuovo  contratto. Al
rinnovo  del contratto del direttore generale delle aziende sanitarie
si provvede con le procedure di cui al comma 1.
    8.  La nomina dei direttori generali e' preceduta da un confronto
nella sede consiliare competente.