Art. 37. Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal presidente della giunta regionale tra gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis comma 3, del decreto delegato e che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', su conforme deliberazione della giunta medesima, previo confronto, per le aziende unita' sanitarie locali, con la conferenza dei sindaci, e per le aziende ospedaliere, con i presidenti delle conferenze dei sindaci del bacino di riferimento. 2. Alla nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere di cui all'art. 10, provvede il presidente della giunta regionale, ai sensi del disposto del comma 1, su conforme deliberazione della giunta medesima, acquisita l'intesa con il rettore dell'universita' interessata. 3. La nomina interviene previo specifico avviso, da pubblicare, a cura della giunta regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato secondo quanto prevista dall'art. 3-bis, comma 8, del decreto delegato, tra il presidente della giunta regionale ed il direttore generale nominato. La stipula del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina, e comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Azienda; sono altresi' a carico del bilancio dell'Azienda gli oneri di cui all'art. 3-bis, comma 11, del decreto delegato. Non puo' gravare sul bilancio dell'Azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente. 6. Alla scadenza del termine stabilito dal contratto, il rapporto di lavoro si risolve. 7. Il presidente della giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto puo', previa deliberazione della giunta medesima e valutato l'operato del direttore generale, procedere alla conferma dell'incarico ed alla stipula del nuovo contratto. Al rinnovo del contratto del direttore generale delle aziende sanitarie si provvede con le procedure di cui al comma 1. 8. La nomina dei direttori generali e' preceduta da un confronto nella sede consiliare competente.