Art. 38.
Incompatibilita' e cause di decadenza e revoca del direttore generale
    1.  Oltre  alle  ipotesi  di  decadenza e revoca dalla nomina del
direttore  generale  previste  all'art.  3  e  seguenti  del  decreto
delegato,  e'  causa  di  decadenza  dalla  nomina il superamento del
settantesimo  anno  di  eta'.  La  pronuncia  della decadenza e della
revoca  comportano  la  risoluzione  di  diritto del contratto con il
direttore generale.
    2.  La  sussistenza  o la sopravvenienza degli impedimenti di cui
all'art,  3,  comma  11,  del  decreto  delegato,  e' sempre causa di
decadenza del direttore generale dalla nomina.
    3.  La decadenza dalla nomina e' pronunciata dal presidente della
giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.
    4.  Qualora  la  decadenza  sia  dichiarata  per  i motivi di cui
all'art. 3-bis,  comma  7,  del decreto delegato, la giunta regionale
acquisisce  per  il  direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria
locale  il  parere  della  conferenza dei sindaci e, per il direttore
generale  dell'Azienda  ospedaliera,  il  parere dei presidenti delle
conferenze  dei  sindaci  del bacino di riferimento, nonche' l'intesa
con il rettore dell'universita' interessata.
    5.  Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta dei pareri
di cui al comma 4, il presidente della giunta regionale puo' comunque
pronunciare la decadenza.
    6.   La  giunta  regionale  prescinde  dai  pareri  nei  casi  di
particolare  gravita'  ed  urgenza e nell'ipotesi di commissariamento
aziendale.
    7. La conferenza dei sindaci, ovvero, per le Aziende ospedaliere,
i  presidenti  delle conferenze dei sindaci del bacino di riferimento
nel  caso  di  manifesta  in  attuazione  dei piani attuativi locali,
possono  chiedere  alla  giunta  regionale  di  revocare il direttore
generale  o  di  non  disporne la conferma, ove il contratto sia gia'
scaduto.
    8.  Per  le  aziende  ospedaliere  i  protocolli  d'intesa di cui
all'art. 4,  comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999 tra Regione
e  Universita'  disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati
dell'attivita'  dei  direttori  generali  e  le relative procedure di
conferma  e revoca, sulla base dei principi di cui all'art. 3-bis del
decreto delegato.
    9.  Il  presidente  della giunta regionale accerta la sussistenza
delle  condizioni  di  incompatibilita'  del  direttore  generale  al
momento delta nomina.
    10.  Al  direttore generale si applicano le disposizioni previste
per  i  consiglieri  regionali dall'art. 11  della legge regionale 29
agosto 1983, n. 68.
    11.  Il  rilievo  di eventuali incompatibilita' e' contestato, in
qualunque momento, dal presidente della giunta regionale al direttore
generale   il   quale,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione,  provvede  a  rimuoverne  le  cause dandone notizia al
presidente  della giunta regionale. Decorso tale termine senza che le
cause  siano  state  rimosse,  il  direttore  generale  e' dichiarato
decaduto.
    12. Nei casi di decadenza o revoca al direttore generale subentra
il direttore piu' anziano per eta', tra il direttore amministrativo e
il direttore sanitario fino alla nomina del nuovo direttore generale.
    13.  In  alternativa  alla  ipotesi di cui al comma 12, la giunta
regionale   puo'   procedere  in  casi  di  particolare  gravita'  al
commissariamento dell'Azienda, motivando il ricorso a tale procedura.
    14.  Il presidente della giunta regionale nella ipotesi di cui al
comma   13,   nomina   su  deliberazione  della  giunta  medesima  un
commissario  che  adotta  gli  atti  urgenti  ed indifferibili previa
sospensione   dalle  funzioni  del  direttore  amministrativo  e  del
direttore  sanitario. Il commissario resta in carica fino alla nomina
del nuovo direttore generale.
    15.  Il  presidente della giunta regionale nell'ipotesi in cui la
decadenza del direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale
sia    pronunciata    per   motivi   diversi   da   quelli   previsti
dall'art. 3-bis,  comma  7 del decreto delegato informa la conferenza
dei sindaci; per i medesimi motivi quando la decadenza e' pronunciata
nei confronti del direttore generale dell'Azienda ospedaliera informa
i  presidenti delle conferenze dei sindaci del bacino di riferimento,
nonche' il rettore dell'Universita' interessata.
    16.  Nei  casi  di  cui  al  comma  6, il presidente della giunta
regionale  informa  tempestivamente  della  decadenza  del  direttore
generale  o  dell'eventuale commissariamento aziendale, la conferenza
dei  sindaci,  per  l'Azienda  unita'  sanitaria  locale  il  rettore
dell'universita'  interessata  e  i  presidenti  delle Conferenze dei
Sindaci del bacino di riferimento per l'Azienda ospedaliera.