Art. 38. Incompatibilita' e cause di decadenza e revoca del direttore generale 1. Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca dalla nomina del direttore generale previste all'art. 3 e seguenti del decreto delegato, e' causa di decadenza dalla nomina il superamento del settantesimo anno di eta'. La pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto con il direttore generale. 2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'art, 3, comma 11, del decreto delegato, e' sempre causa di decadenza del direttore generale dalla nomina. 3. La decadenza dalla nomina e' pronunciata dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima. 4. Qualora la decadenza sia dichiarata per i motivi di cui all'art. 3-bis, comma 7, del decreto delegato, la giunta regionale acquisisce per il direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale il parere della conferenza dei sindaci e, per il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, il parere dei presidenti delle conferenze dei sindaci del bacino di riferimento, nonche' l'intesa con il rettore dell'universita' interessata. 5. Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 4, il presidente della giunta regionale puo' comunque pronunciare la decadenza. 6. La giunta regionale prescinde dai pareri nei casi di particolare gravita' ed urgenza e nell'ipotesi di commissariamento aziendale. 7. La conferenza dei sindaci, ovvero, per le Aziende ospedaliere, i presidenti delle conferenze dei sindaci del bacino di riferimento nel caso di manifesta in attuazione dei piani attuativi locali, possono chiedere alla giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia gia' scaduto. 8. Per le aziende ospedaliere i protocolli d'intesa di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999 tra Regione e Universita' disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attivita' dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'art. 3-bis del decreto delegato. 9. Il presidente della giunta regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilita' del direttore generale al momento delta nomina. 10. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste per i consiglieri regionali dall'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68. 11. Il rilievo di eventuali incompatibilita' e' contestato, in qualunque momento, dal presidente della giunta regionale al direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause dandone notizia al presidente della giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale e' dichiarato decaduto. 12. Nei casi di decadenza o revoca al direttore generale subentra il direttore piu' anziano per eta', tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario fino alla nomina del nuovo direttore generale. 13. In alternativa alla ipotesi di cui al comma 12, la giunta regionale puo' procedere in casi di particolare gravita' al commissariamento dell'Azienda, motivando il ricorso a tale procedura. 14. Il presidente della giunta regionale nella ipotesi di cui al comma 13, nomina su deliberazione della giunta medesima un commissario che adotta gli atti urgenti ed indifferibili previa sospensione dalle funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale. 15. Il presidente della giunta regionale nell'ipotesi in cui la decadenza del direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale sia pronunciata per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 3-bis, comma 7 del decreto delegato informa la conferenza dei sindaci; per i medesimi motivi quando la decadenza e' pronunciata nei confronti del direttore generale dell'Azienda ospedaliera informa i presidenti delle conferenze dei sindaci del bacino di riferimento, nonche' il rettore dell'Universita' interessata. 16. Nei casi di cui al comma 6, il presidente della giunta regionale informa tempestivamente della decadenza del direttore generale o dell'eventuale commissariamento aziendale, la conferenza dei sindaci, per l'Azienda unita' sanitaria locale il rettore dell'universita' interessata e i presidenti delle Conferenze dei Sindaci del bacino di riferimento per l'Azienda ospedaliera.