Art. 4.
                       Percorso assistenziale
    1.  Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
sono  responsabili  nei  confronti del cittadino dell'attivazione del
percorso  assistenziale,  fatto  salvo  quanto previsto da specifiche
disposizioni in materia di accesso ai servizi sanitari.
    2.  Per  l'Azienda  unita' sanitaria locale sono responsabili del
percorso assistenziale:
      a) il direttore generale, per quanto in particolare attiene:
        l.  la  disciplina dell'organizzazione prevista nello statuto
aziendale;
        2.  gli  atti  di  concertazione  definiti  con altre aziende
unita'  sanitarie  locali, con le aziende ospedaliere e con gli altri
soggetti pubblici del sistema;
        3.  la  contrattazione  e  la  definizione dei rapporti con i
produttori privati accreditati;
        4.  la  definizione  dei  rapporti  con  i medici di medicina
generale  con  i  pediatri  di  libera  scelta  e con gli specialisti
ambulatoriali, in attuazione delle convenzioni nazionali;
      b) il direttore sanitario, per quanto in particolare attiene:
        1. l'operativita' in rete dei servizi ospedalieri;
        2. il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i
servizi sanitari territoriali di zona;
        3.  l'attivazione  dei  protocolli  diagnostico-terapeutici e
riabilitativi;
      c) il  coordinatore  dei  servizi  sociali,  per quanto attiene
l'integrazione  tra  i  servizi  sanitari  ed i servizi di assistenza
sociale;
      d) il  responsabile  di zona, per quanto in particolare attiene
il  coordinamento nell'ambito di competenza fra i servizi ospedalieri
e  i  servizi  sanitari  territoriali  di zona e l'integrazione fra i
servizi  sanitari  territoriali  di  zona  e  i servizi di assistenza
sociale;
      e) il  responsabile  del  distretto  per  quanto in particolare
attiene:
        1.  l'informazione  al cittadino in merito all'organizzazione
dei  servizi  sanitari  e  di  assistenza  sociale, alle modalita' di
accesso  e  a  quelle  della loro fruizione, avvalendosi dell'ufficio
relazioni con il pubblico;
        2. l'attivazione del percorso assistenziale.
    3.  Per  l'Azienda  ospedaliera  sono  responsabili  del percorso
assistenziale:
      a) il direttore generale, per quanto in particolare attiene:
        1.  la  disciplina  dell'organizzazione dell'Azienda prevista
nello  statuto aziendale, funzionale alla promozione ed allo sviluppo
dei servizi ospedalieri in rete;
        2.  gli atti di concertazione con le aziende unita' sanitarie
locali  del bacino di riferimento o dell'ambito di area vasta nonche'
con le altre aziende ospedaliere della regione o di altre regioni;
      b) il direttore sanitario, per quanto in particolare attiene:
        1. il coordinamento complessivo dei servizi nell'ambito delle
disposizioni recate dagli accordi aziendali;
        2.  l'attivazione  dei  protocolli diagnostico-terapetitici e
riabilitativi.
    4.  Per gli altri soggetti pubblici del sistema sono responsabili
del percorso assistenziale:
      a) il  legale rappresentante, per quanto attiene in particolare
l'osservanza  degli  atti  di  concertazione  e  degli specifici atti
convenzionali definiti con le aziende sanitarie;
      b) il  direttore  sanitario  per  quanto attiene in particolare
l'osservanza   delle   procedure   oggetto   degli   specifici   atti
convenzionali con le aziende sanitarie.
    5.  Per  i  produttori  privati accreditati sono responsabili dei
percorso assistenziale:
      a) il  legale rappresentante, per quanto attiene in particolare
l'osservanza  degli atti di contrattazione e degli specifici rapporti
definiti con le aziende sanitarie;
      b) il  direttore  sanitario,  per quanto attiene in particolare
l'osservanza  delle procedure oggetto degli specifici rapporti con le
aziende sanitarie.
    6.  La  giunta  regionale,  avvalendosi dell'agenzia regionale di
sanita', di seguito denominata A.R.S., provvede a definire indicatori
che  consentano  di  verificare,  nel  quadro  delle  responsabilita'
definite,  la congruita' dell'organizzazione dei servizi ai risultati
attesi.
    7.  La  giunta  regionale,  anche  su  iniziativa  delle  aziende
ospedaliere,  individua  le  problematiche  per  le  quali  affida al
consiglio    sanitario    regionale    ai   sensi   dell'art. 95   la
predisposizione di linee guida.
    8.  I  presidi  costituiscono  la  sede  fisica dove si avvia, si
sviluppa  e  si  completa il percorso assistenziale. L'organizzazione
dei presidi deve rispondere alle seguenti finalita':
      a) assicurare   all'utente  la  continuita'  assistenziale  nel
passaggio  tra  diverse tipologie di prestazioni erogate nello stesso
presidio o in altri presidi;
      b) garantire   la   fruizione   di  prestazioni  adeguate  alle
effettive necessita' del cittadino, ricorrendo ad altri presidi della
stessa  Azienda o di altre istituzioni pubbliche o private ove queste
garantiscano   una   risposta   piu'  adeguata  alle  necessita'  del
cittadino.
    9.  In  relazione alle finalita' di cui alle lettere a) e b), del
comma  8,  le aziende sanitarie pubbliche prevedono forme e modalita'
per   l'integrazione   tra   presidi   che  consentano  la  fruizione
appropriata  e  condivisa dei servizi sanitari territoriali di zona e
dei  servizi  ospedalieri  in rete e sviluppano relazioni organiche a
livello nazionale ed internazionale con altre strutture sanitarie.
    10.  I  principi sopra indicati vengono resi operativi attraverso
gli  specifici  rapporti  di  cui  all'art. 8  e seguenti del decreto
delegato  e  la  garanzia  della  loro attuazione rappresenta uno dei
requisiti  essenziali  ai  fini dell'accreditamento di cui alla legge
regionale 23 febbraio 1999, n. 8 e successive modificazioni.