Art. 4. Percorso assistenziale 1. Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta sono responsabili nei confronti del cittadino dell'attivazione del percorso assistenziale, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia di accesso ai servizi sanitari. 2. Per l'Azienda unita' sanitaria locale sono responsabili del percorso assistenziale: a) il direttore generale, per quanto in particolare attiene: l. la disciplina dell'organizzazione prevista nello statuto aziendale; 2. gli atti di concertazione definiti con altre aziende unita' sanitarie locali, con le aziende ospedaliere e con gli altri soggetti pubblici del sistema; 3. la contrattazione e la definizione dei rapporti con i produttori privati accreditati; 4. la definizione dei rapporti con i medici di medicina generale con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali, in attuazione delle convenzioni nazionali; b) il direttore sanitario, per quanto in particolare attiene: 1. l'operativita' in rete dei servizi ospedalieri; 2. il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali di zona; 3. l'attivazione dei protocolli diagnostico-terapeutici e riabilitativi; c) il coordinatore dei servizi sociali, per quanto attiene l'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi di assistenza sociale; d) il responsabile di zona, per quanto in particolare attiene il coordinamento nell'ambito di competenza fra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali di zona e l'integrazione fra i servizi sanitari territoriali di zona e i servizi di assistenza sociale; e) il responsabile del distretto per quanto in particolare attiene: 1. l'informazione al cittadino in merito all'organizzazione dei servizi sanitari e di assistenza sociale, alle modalita' di accesso e a quelle della loro fruizione, avvalendosi dell'ufficio relazioni con il pubblico; 2. l'attivazione del percorso assistenziale. 3. Per l'Azienda ospedaliera sono responsabili del percorso assistenziale: a) il direttore generale, per quanto in particolare attiene: 1. la disciplina dell'organizzazione dell'Azienda prevista nello statuto aziendale, funzionale alla promozione ed allo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete; 2. gli atti di concertazione con le aziende unita' sanitarie locali del bacino di riferimento o dell'ambito di area vasta nonche' con le altre aziende ospedaliere della regione o di altre regioni; b) il direttore sanitario, per quanto in particolare attiene: 1. il coordinamento complessivo dei servizi nell'ambito delle disposizioni recate dagli accordi aziendali; 2. l'attivazione dei protocolli diagnostico-terapetitici e riabilitativi. 4. Per gli altri soggetti pubblici del sistema sono responsabili del percorso assistenziale: a) il legale rappresentante, per quanto attiene in particolare l'osservanza degli atti di concertazione e degli specifici atti convenzionali definiti con le aziende sanitarie; b) il direttore sanitario per quanto attiene in particolare l'osservanza delle procedure oggetto degli specifici atti convenzionali con le aziende sanitarie. 5. Per i produttori privati accreditati sono responsabili dei percorso assistenziale: a) il legale rappresentante, per quanto attiene in particolare l'osservanza degli atti di contrattazione e degli specifici rapporti definiti con le aziende sanitarie; b) il direttore sanitario, per quanto attiene in particolare l'osservanza delle procedure oggetto degli specifici rapporti con le aziende sanitarie. 6. La giunta regionale, avvalendosi dell'agenzia regionale di sanita', di seguito denominata A.R.S., provvede a definire indicatori che consentano di verificare, nel quadro delle responsabilita' definite, la congruita' dell'organizzazione dei servizi ai risultati attesi. 7. La giunta regionale, anche su iniziativa delle aziende ospedaliere, individua le problematiche per le quali affida al consiglio sanitario regionale ai sensi dell'art. 95 la predisposizione di linee guida. 8. I presidi costituiscono la sede fisica dove si avvia, si sviluppa e si completa il percorso assistenziale. L'organizzazione dei presidi deve rispondere alle seguenti finalita': a) assicurare all'utente la continuita' assistenziale nel passaggio tra diverse tipologie di prestazioni erogate nello stesso presidio o in altri presidi; b) garantire la fruizione di prestazioni adeguate alle effettive necessita' del cittadino, ricorrendo ad altri presidi della stessa Azienda o di altre istituzioni pubbliche o private ove queste garantiscano una risposta piu' adeguata alle necessita' del cittadino. 9. In relazione alle finalita' di cui alle lettere a) e b), del comma 8, le aziende sanitarie pubbliche prevedono forme e modalita' per l'integrazione tra presidi che consentano la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari territoriali di zona e dei servizi ospedalieri in rete e sviluppano relazioni organiche a livello nazionale ed internazionale con altre strutture sanitarie. 10. I principi sopra indicati vengono resi operativi attraverso gli specifici rapporti di cui all'art. 8 e seguenti del decreto delegato e la garanzia della loro attuazione rappresenta uno dei requisiti essenziali ai fini dell'accreditamento di cui alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 e successive modificazioni.