Art. 40. Collegio sindacale: nomina e funzionamento 1. Il direttore generale nomina i Sindaci revisori con specifico provvedimento e li convoca entro il termine massimo di dieci giorni dalla nomina. Nella prima seduta il collegio procede alla elezione tra i propri componenti del presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal membro piu' anziano di eta' fino alla nomina del nuovo presidente. 2. Entro dieci giorni dalla data in cui e' venuto a conoscenza della cessazione di uno o piu' componenti a seguito di dimissioni vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di piu' di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro il termine dei trenta giorni, la giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con due dirigenti della Regione. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. 3. Le adunanze del collegio sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti. Il membro del collegio sindacale che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive dei collegio decade dall'ufficio. 4. Il collegio tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti. I verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio e sono conservati negli atti del medesimo senza obbligo di trasmissione alla giunta regionale. Nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, la giunta puo' comunque richiedere al collegio la trasmissione dei verbali. 5. Le funzioni ed i poteri del collegio sindacale sono previsti dall'art. 3-ter del decreto delegato