Art. 40.
             Collegio sindacale: nomina e funzionamento
    1.  Il direttore generale nomina i Sindaci revisori con specifico
provvedimento  e  li convoca entro il termine massimo di dieci giorni
dalla  nomina.  Nella  prima seduta il collegio procede alla elezione
tra  i  propri componenti del presidente che provvede alle successive
convocazioni.  Nel  caso  di  cessazione del presidente dalle proprie
funzioni,  le convocazioni sono effettuate dal membro piu' anziano di
eta' fino alla nomina del nuovo presidente.
    2.  Entro  dieci  giorni dalla data in cui e' venuto a conoscenza
della  cessazione  di  uno  o piu' componenti a seguito di dimissioni
vacanza  o  qualunque  altra  causa, il direttore generale provvede a
chiedere  una  nuova  designazione  all'amministrazione competente ed
alla  ricostituzione  del collegio nel termine di trenta giorni dalla
data  di  designazione. In caso di mancanza di piu' di due componenti
deve  procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il
direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro
il  termine  dei  trenta  giorni,  la  giunta  regionale  provvede  a
costituirlo  in via straordinaria con due dirigenti della Regione. Il
collegio   straordinario   cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario.
    3.  Le  adunanze  del  collegio  sono  valide  quando e' presente
la maggioranza  dei  componenti. Il membro del collegio sindacale che
senza  giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive dei
collegio decade dall'ufficio.
    4.   Il   collegio   tiene   un  libro  delle  adunanze  e  delle
deliberazioni  in  cui  verbalizza  lo  svolgimento  di  ogni seduta,
annotando  i  controlli  eseguiti  e  registrando  i  risultati delle
verifiche  e  degli  accertamenti  compiuti. I verbali di ogni seduta
sono sottoscritti dai componenti del collegio e sono conservati negli
atti   del   medesimo  senza  obbligo  di  trasmissione  alla  giunta
regionale. Nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, la giunta
puo' comunque richiedere al collegio la trasmissione dei verbali.
    5.  Le  funzioni ed i poteri del collegio sindacale sono previsti
dall'art. 3-ter del decreto delegato