Art. 42 Consiglio dei sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali 1. Il consiglio dei sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali e' organismo elettivo e la sua composizione e' cosi' articolata: a) la rappresentanza medica e' costituita da diciotto membri; i componenti sono eletti, assicurando la presenza maggioritaria della componente ospedaliera. Tale rappresentanza e' composta da dieci dirigenti medici ospedalieri, da tre medici dirigenti delle attivita' extra ospedaliere, di cui almeno uno del dipartimento di prevenzione, da quattro medici convenzionati, di cui due medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale, da un medico veterinario eletto tra i dirigenti; b) tre componenti in rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario, eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentativita' sia delle attivita' ospedaliere che di quelle territoriali; c) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico, eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentativita' sia delle attivita' ospedaliere che di quelle territoriali; d) tre componenti eletti tra il personale tecnico sanitario dirigente. 2. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al comma 1, le modalita' per lo svolgimento delle elezioni sono le seguenti: a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui al comma 1, lettera a), tutti i medici dipendenti ospedalieri ed extra ospedalieri, ivi compresi i medici veterinari; b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario di cui al comma 1, lettera b), tutti gli altri laureati del ruolo sanitario dipendenti dell'Azienda unita' sanitaria locale; c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica di cui al comma 1, lettera c), tutto il personale di assistenza infermieristica dell'Azienda unita' sanitaria locale; d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui al comma 1, lettera d) tutto il personale tecnico sanitario di riabilitazione e di vigilanza ed ispezione dell'Azienda unita' sanitaria locale. Per quanto concerne la rappresentanza dei medici convenzionati di cui al comma 1 lettera a) provvede la federazione regionale dell'ordine dei medici. 3. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ciascun elettore partecipa con voto limitato all'ambito della componente di appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione e' chiamato a concorrere. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi nel rispetto comunque del principio di rappresentativita' delle attivita' ospedaliere ed extraospedaliere di cui al comma 1, lettera b) e c). 4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo e qualora ad un membro elettivo venga conferito un incarico che ai sensi della presente legge comporti l'acquisizione dello status di membro di diritto, si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che e' risultato dalla votazione. 5. Sono membri di diritto del consiglio dei sanitari oltre al direttore sanitario che lo presiede: a) il responsabile del dipartimento della prevenzione; b) il responsabile del dipartimento di emergenza-urgenza; c) i dirigenti di cui all'art. 59, comma, 5; d) un rappresentante individuato dal direttore sanitario per ciascuna delle materie di cui all'art. 57, comma 2, lett. a), b), c), e d), scelto tra i coordinatori di cui al medesimo comma; e) il coordinatore delle attivita' infermieristiche ed il coordinatore delle attivita' tecnico sanitarie di cui all'art. 53, comma 6. 6. Al fine di assicurare la piena rappresentativita' nel consiglio sanitario delle componenti professionali relative al personale sanitario laureato il direttore generale designa, fino ad un massimo di cinque membri di diritto individuati tra i dirigenti di tali professionalita', tenendo conto dei livelli di responsabilita' nell'organizzazione aziendale. 7. Partecipa alle sedute, senza diritto di voto, il presidente della federazione regionale dell'ordine dei medici o suo delegato.