Art. 42
    Consiglio dei sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali
    1.  Il  consiglio  dei  sanitari  delle  Aziende unita' sanitarie
locali   e'  organismo  elettivo  e  la  sua  composizione  e'  cosi'
articolata:
      a) la rappresentanza medica e' costituita da diciotto membri; i
componenti  sono  eletti, assicurando la presenza maggioritaria della
componente  ospedaliera.  Tale  rappresentanza  e'  composta da dieci
dirigenti medici ospedalieri, da tre medici dirigenti delle attivita'
extra ospedaliere, di cui almeno uno del dipartimento di prevenzione,
da  quattro  medici  convenzionati,  di  cui  due  medici di medicina
generale,  un  pediatra  di  libera  scelta  ed un medico specialista
ambulatoriale, da un medico veterinario eletto tra i dirigenti;
      b) tre  componenti  in  rappresentanza degli altri laureati del
ruolo   sanitario,   eletti   tra   i   dirigenti,   assicurando   la
rappresentativita'  sia  delle  attivita'  ospedaliere  che di quelle
territoriali;
      c) tre    componenti    in    rappresentanza    del   personale
infermieristico,    eletti    tra   i   dirigenti,   assicurando   la
rappresentativita'  sia  delle  attivita'  ospedaliere  che di quelle
territoriali;
      d) tre  componenti  eletti  tra  il personale tecnico sanitario
dirigente.
    2.  Ai  fini della formazione della componente elettiva di cui al
comma  1,  le  modalita'  per  lo  svolgimento delle elezioni sono le
seguenti:
      a) partecipano  all'elezione della rappresentanza medica di cui
al  comma  1,  lettera  a),  tutti i medici dipendenti ospedalieri ed
extra ospedalieri, ivi compresi i medici veterinari;
      b) partecipano  all'elezione  della  rappresentanza degli altri
laureati del ruolo sanitario di cui al comma 1, lettera b), tutti gli
altri  laureati  del  ruolo  sanitario dipendenti dell'Azienda unita'
sanitaria locale;
      c) partecipa  all'elezione della rappresentanza infermieristica
di  cui  al  comma  1,  lettera  c), tutto il personale di assistenza
infermieristica dell'Azienda unita' sanitaria locale;
      d) partecipa  all'elezione  della  rappresentanza del personale
tecnico  sanitario  di  cui al comma 1, lettera d) tutto il personale
tecnico  sanitario  di  riabilitazione  e  di  vigilanza ed ispezione
dell'Azienda unita' sanitaria locale.
    Per quanto concerne la rappresentanza dei medici convenzionati di
cui   al  comma  1  lettera  a)  provvede  la  federazione  regionale
dell'ordine dei medici.
    3.  L'elezione  avviene  a  scrutinio  segreto.  Ciascun elettore
partecipa   con   voto   limitato   all'ambito  della  componente  di
appartenenza,  indicando  un  numero  di  nominativi  non superiore a
quello dei rappresentanti alla cui elezione e' chiamato a concorrere.
Risultano  eletti  coloro  che  abbiano ottenuto il maggior numero di
voti  validamente  espressi  nel  rispetto  comunque del principio di
rappresentativita' delle attivita' ospedaliere ed extraospedaliere di
cui al comma 1, lettera b) e c).
    4.  In  caso  di  dimissioni  o  di cessazione dalla carica di un
membro  elettivo  e  qualora ad un membro elettivo venga conferito un
incarico  che  ai  sensi della presente legge comporti l'acquisizione
dello  status  di  membro  di  diritto, si provvede alla sostituzione
secondo l'ordine che e' risultato dalla votazione.
    5.  Sono  membri  di  diritto del consiglio dei sanitari oltre al
direttore sanitario che lo presiede:
      a) il responsabile del dipartimento della prevenzione;
      b) il responsabile del dipartimento di emergenza-urgenza;
      c) i dirigenti di cui all'art. 59, comma, 5;
      d) un  rappresentante  individuato  dal direttore sanitario per
ciascuna delle materie di cui all'art. 57, comma 2, lett. a), b), c),
e d), scelto tra i coordinatori di cui al medesimo comma;
      e) il  coordinatore  delle  attivita'  infermieristiche  ed  il
coordinatore  delle  attivita'  tecnico sanitarie di cui all'art. 53,
comma 6.
    6.   Al  fine  di  assicurare  la  piena  rappresentativita'  nel
consiglio   sanitario  delle  componenti  professionali  relative  al
personale  sanitario  laureato il direttore generale designa, fino ad
un massimo di cinque membri di diritto individuati tra i dirigenti di
tali  professionalita',  tenendo conto dei livelli di responsabilita'
nell'organizzazione aziendale.
    7.  Partecipa  alle  sedute, senza diritto di voto, il presidente
della federazione regionale dell'ordine dei medici o suo delegato.