Art. 43.
          Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere
    1. Il consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere e' formato
da  una  componente  elettiva  e  da membri di diritto. La componente
elettiva e' costituita da venticinque membri.
    2. Nelle Aziende ospedaliere i membri della rappresentanza medica
sono in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera.
A  tal  fine  il  numero  dei membri elettivi delle due componenti e'
determinato,  tenendo conto dei membri di diritto di cui ai comma 8 e
9, ascrivibiIi a ciascuna componente.
    3. La componente elettiva e' cosi' articolata:
      a) dodici   medici  complessivi  appartenenti  alle  componenti
ospedaliera  ed  universitaria;  i componenti ospedalieri sono eletti
tra i dirigenti;
      b) tre  medici  convenzionati  di  cui  un  medico  di medicina
generale,  un  pediatra  di  libera  scelta  ed un medico specialista
ambulatoriale;
      c) quattro componenti in rappresentanza degli altri laureati di
cui  due  eletti  tra  i  dirigenti  del  ruolo  sanitario  e  due in
rappresentanza dell'universita';
      d) tre    componenti    in    rappresentanza    del   personale
infermieristico eletti tra i dirigenti;
      e) tre  componenti  in  rappresentanza  dei  tecnici  sanitari,
eletti tra i dirigenti.
    4.  Ai  fini della formazione della componente elettiva di cui al
comma  3,  le  modalita'  per  lo  svolgimento delle elezioni sono le
seguenti:
      a) partecipano  all'elezione della rappresentanza medica di cui
al  comma  3,  lettera a) tutti i medici ospedalieri e tutti i medici
universitari;
      b) partecipano  all'elezione  della  rappresentanza degli altri
laureati  di cui al comma 3, lettera c), gli altri laureati del ruolo
sanitario  dell'Azienda ospedaliera e gli operatori sanitari laureati
universitari;
      c) partecipa  all'elezione della rappresentanza infermieristica
di  cui  al  comma  3,  lettera  d)  tutto il personale di assistenza
infermieristica della Azienda ospedaliera;
      d) partecipa  all'elezione  della  rappresentanza del personale
tecnico  sanitario  di  cui al comma 3, lettera e) tutto il personale
tecnico sanitario e di riabilitazione della Azienda ospedaliera.
    Per quanto concerne la rappresentanza dei medici convenzionati di
cui  al  comma  3,  lettera  b)  provvede  la  federazione  regionale
dell'ordine dei medici.
    5.  L'elezione  avviene  a  scrutinio  segreto.  Ciascun elettore
partecipa   con   voto   limitato   all'ambito  della  componente  di
appartenenza indicando un numero di nominativi non superiore a quello
dei  rappresentanti  alla  cui  elezione  e'  chiamato  a concorrere.
Risultano  eletti  coloro  che  abbiano ottenuto il maggior numero di
voti   validamente   espressi.  Contestualmente  all'indizione  delle
elezioni,   il   direttore  generale,  vista  la  composizione  della
componente  medica  di  diritto  e  nel  rispetto  del  principio del
perfetto  equilibrio tra componente medica universitaria e componente
medica  ospedaliera  di  cui  al  comma  2, ripartisce i dodici seggi
spettanti  ai  medici  tra  la componente ospedaliera e la componente
universitaria.  La  componente  medica  universitaria e la componente
medica  ospedaliera  costituiscono  raggruppamenti  diversi  ai  fini
dell'elezione della rappresentanza medica nel consiglio dei sanitari.
    6.  In  caso  di  dimissioni  o  di cessazione dalla carica di un
membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che e'
risultato dalla votazione.
    7.  Qualora,  a  seguito  di cambiamenti nella composizione della
rappresentanza  medica,  si'  verifichi uno squilibrio tra componente
ospedaliera  e componente universitaria in ottemperanza del principio
della  pariteticita'  delle  componenti  di cui al comma 2, il membro
elettivo  della  componente  in  eccesso  che  ha conseguito il minor
numero  di  voti al momento dell'elezione e' sostituito dal primo dei
non eletti della componente in difetto. Il direttore generale procede
alla sostituzione.
    8. Sono membri di diritto del consiglio dei sanitari dell'Azienda
ospedaliera oltre al direttore sanitario che lo presiede:
      a) i responsabili dei dipartimenti ospedalieri;
      b) il coordinatore delle attivita' infermieristiche;
      c) il coordinatore delle attivita' tecnico sanitarie.
    9.   Al  fine  di  assicurare  la  piena  rappresentativita'  nel
consiglio   sanitario  delle  componenti  professionali  relative  al
personale  sanitario  laureato, il direttore generale designa fino ad
un massimo di cinque membri di diritto individuati tra i dirigenti di
tali  professionalita'  tenendo  conto dei livelli di responsabilita'
nell'organizzazione aziendale.
    10.  Partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto il
presidente  della  federazione regionale dell'ordine dei medici o suo
delegato.