Art. 43. Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere 1. Il consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere e' formato da una componente elettiva e da membri di diritto. La componente elettiva e' costituita da venticinque membri. 2. Nelle Aziende ospedaliere i membri della rappresentanza medica sono in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera. A tal fine il numero dei membri elettivi delle due componenti e' determinato, tenendo conto dei membri di diritto di cui ai comma 8 e 9, ascrivibiIi a ciascuna componente. 3. La componente elettiva e' cosi' articolata: a) dodici medici complessivi appartenenti alle componenti ospedaliera ed universitaria; i componenti ospedalieri sono eletti tra i dirigenti; b) tre medici convenzionati di cui un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale; c) quattro componenti in rappresentanza degli altri laureati di cui due eletti tra i dirigenti del ruolo sanitario e due in rappresentanza dell'universita'; d) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico eletti tra i dirigenti; e) tre componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari, eletti tra i dirigenti. 4. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al comma 3, le modalita' per lo svolgimento delle elezioni sono le seguenti: a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui al comma 3, lettera a) tutti i medici ospedalieri e tutti i medici universitari; b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri laureati di cui al comma 3, lettera c), gli altri laureati del ruolo sanitario dell'Azienda ospedaliera e gli operatori sanitari laureati universitari; c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica di cui al comma 3, lettera d) tutto il personale di assistenza infermieristica della Azienda ospedaliera; d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui al comma 3, lettera e) tutto il personale tecnico sanitario e di riabilitazione della Azienda ospedaliera. Per quanto concerne la rappresentanza dei medici convenzionati di cui al comma 3, lettera b) provvede la federazione regionale dell'ordine dei medici. 5. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ciascun elettore partecipa con voto limitato all'ambito della componente di appartenenza indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione e' chiamato a concorrere. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il direttore generale, vista la composizione della componente medica di diritto e nel rispetto del principio del perfetto equilibrio tra componente medica universitaria e componente medica ospedaliera di cui al comma 2, ripartisce i dodici seggi spettanti ai medici tra la componente ospedaliera e la componente universitaria. La componente medica universitaria e la componente medica ospedaliera costituiscono raggruppamenti diversi ai fini dell'elezione della rappresentanza medica nel consiglio dei sanitari. 6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che e' risultato dalla votazione. 7. Qualora, a seguito di cambiamenti nella composizione della rappresentanza medica, si' verifichi uno squilibrio tra componente ospedaliera e componente universitaria in ottemperanza del principio della pariteticita' delle componenti di cui al comma 2, il membro elettivo della componente in eccesso che ha conseguito il minor numero di voti al momento dell'elezione e' sostituito dal primo dei non eletti della componente in difetto. Il direttore generale procede alla sostituzione. 8. Sono membri di diritto del consiglio dei sanitari dell'Azienda ospedaliera oltre al direttore sanitario che lo presiede: a) i responsabili dei dipartimenti ospedalieri; b) il coordinatore delle attivita' infermieristiche; c) il coordinatore delle attivita' tecnico sanitarie. 9. Al fine di assicurare la piena rappresentativita' nel consiglio sanitario delle componenti professionali relative al personale sanitario laureato, il direttore generale designa fino ad un massimo di cinque membri di diritto individuati tra i dirigenti di tali professionalita' tenendo conto dei livelli di responsabilita' nell'organizzazione aziendale. 10. Partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto il presidente della federazione regionale dell'ordine dei medici o suo delegato.