Art. 44
Competenze  e  funzionamento del consiglio dei sanitari delle Aziende
        unita' sanitarie locali e del le Aziende ospedaliere
    1.  Il  consiglio  dei  sanitari  e'  organismo  consultivo delle
Aziende e si esprime sugli atti di cui agli articoli 25 e 26, nonche'
sulle  materie individuate dallo statuto aziendale nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  all'art, 3, comma 12, del decreto delegato. Il
consiglio  dei  sanitari  si esprime entro il termine di dieci giorni
dal  ricevimento  dei  provvedimenti  o delle richieste di parere. Il
direttore  generale  e'  tenuto a motivare i provvedimenti assunti in
difformita' dal parere reso dal consiglio dei sanitari.
    2. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni. Le elezioni
del  nuovo consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla cessazione
del  precedente  e  sono  indette dal direttore generale nei sessanta
giorni antecedenti la scadenza.
    3. Il consiglio dei sanitari e' convocato dal direttore sanitario
che lo presiede. Nella prima seduta il consiglio elegge a maggioranza
assoluta dei partecipanti al voto un vice presidente.
    4.   Le  sedute  del  consiglio  sono  valide  solo  in  caso  di
partecipazione   in  prima  convocazione,  di  almeno  la  meta'  dei
componenti.  Le  determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
partecipanti  al voto, In caso di parita' di voto prevale il voto del
presidente.