Art. 44 Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali e del le Aziende ospedaliere 1. Il consiglio dei sanitari e' organismo consultivo delle Aziende e si esprime sugli atti di cui agli articoli 25 e 26, nonche' sulle materie individuate dallo statuto aziendale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art, 3, comma 12, del decreto delegato. Il consiglio dei sanitari si esprime entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal consiglio dei sanitari. 2. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni. Le elezioni del nuovo consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla cessazione del precedente e sono indette dal direttore generale nei sessanta giorni antecedenti la scadenza. 3. Il consiglio dei sanitari e' convocato dal direttore sanitario che lo presiede. Nella prima seduta il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto un vice presidente. 4. Le sedute del consiglio sono valide solo in caso di partecipazione in prima convocazione, di almeno la meta' dei componenti. Le determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, In caso di parita' di voto prevale il voto del presidente.