Art. 45
                        Collegio di direzione
    1.  In  ogni  Azienda  sanitaria  e'  costituito  il  collegio di
direzione di cui il direttore generale si avvale per il governo delle
attivita'  cliniche  la  programmazione e valutazione delle attivita'
tecnico  sanitarie  e  di  quelle  ad alta integrazione sanitaria. Il
collegio  di  direzione  concorre  alla formulazione dei programmi di
formazione,  delle  soluzioni  organizzativi  per  l'attuazione della
attivita'  libero  professionale  intramuraria e alla valutazione dei
risultati  conseguiti  rispetto  agli obiettivi clinici, Il direttore
generale  si  avvale del collegio di direzione per l'elaborazione del
programma  di  attivita' dell'Azienda, nonche' per l'organizzazione e
lo   sviluppo   dei   servizi,   anche   in  attuazione  del  modello
dipartimentale, e per l'utilizzazione delle risorse umane.
    2.  Le  Aziende  sanitarie  disciplinano  nei  propri  statuti le
attivita'  e la composizione del collegio di direzione, garantendo la
presenza nel medesimo dei componenti della direzione aziendale di cui
all'art. 49   e,   per   le  Aziende  unita'  sanitarie  locali,  del
responsabile del dipartimento della prevenzione.