Art. 45 Collegio di direzione 1. In ogni Azienda sanitaria e' costituito il collegio di direzione di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzativi per l'attuazione della attivita' libero professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici, Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attivita' dell'Azienda, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale, e per l'utilizzazione delle risorse umane. 2. Le Aziende sanitarie disciplinano nei propri statuti le attivita' e la composizione del collegio di direzione, garantendo la presenza nel medesimo dei componenti della direzione aziendale di cui all'art. 49 e, per le Aziende unita' sanitarie locali, del responsabile del dipartimento della prevenzione.