Art. 46 Statuto aziendale 1. Sono contenuti nello statuto aziendale: a) la sede legale dell'Azienda; b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale soggette a rendicontazione analitica e le competenze dei relativi responsabili; c) le modalita' di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti di coordinamento tecnico; d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento del direttore amministrativo e sanitario e per le Aziende unita' sanitarie locali del coordinatore dei servizi sociali e del responsabile di zona anche al fine dell'espressione dei pareri di loro competenza; e) la disciplina delle modalita' per il conferimento delle deleghe di cui all'art. 36, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo; f) le disposizioni generali in materia contrattuale di cui all'art. 3, comma 1 - ter del decreto delegato; g) l'individuazione dei distretti. 2. Per la disciplina di determinate materie lo statuto puo' rinviare a specifici regolamenti. 3. Per le Aziende unita' sanitarie locali sono disciplinati con atti regolamentari: a) i rapporti tra i responsabili di zona, i responsabili delle unita' funzionali dei servizi sanitari territoriali di zona e i responsabili di distretto; b) le modalita' di partecipazione dei medici convenzionati alle attivita' di gestione e programmazione dei servizi sanitari territoriali di zona e di programmazione dei servizi ospedalieri in rete anche al fine di consentire lo sviluppo dell'accesso dei medici di fiducia ai presidi delle Aziende sanitarie e di garantire la continuita' del percorso assistenziale. 4. Lo statuto aziendale, ai fini della delega, disciplina forme di pubblicita' dei provvedimenti con cui la stessa e' conferita e revocata nonche' l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del direttore generale in caso di inerzia o di adozione di atti ritenuti illegittimi o inopportuni, Per la delega di atti al responsabile di zona il regolamento dell'Azienda unita' sanitaria locale prevede altresi' le modalita' di vigilanza e controllo del direttore generale sugli atti delegati. 5. Lo statuto aziendale delle Aziende ospedaliere, tiene conto della presenza delle attivita' assistenziali disciplinate dai protocolli d'intesa fra Regione e Universita'. 6. Lo schema di statuto aziendale e' trasmesso dal direttore generale alla giunta regionale allo scopo di acquisire il parere sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale, nonche' con i principi ed i criteri stabiliti dalla presente legge. La giunta esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine il direttore generale procede.