Art. 47
              Principi e finalita' dell'organizzazione
    1. Le Aziende sanitarie, nel rispetto delle norme contenute nella
presente  legge  provvedono  in  merito alla specifica determinazione
dell'organizzazione mediante lo statuto aziendale.
    2.  In  applicazione  dei  principi di cui al decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico  impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre1992
n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare
dell'art. 5,  comma  1,  lett, a) del decreto stesso, le attivita' di
produzione   ed  erogazione  delle  prestazioni  sono  articolate  in
strutture   organizzative,   secondo  criteri  di  omogeneita'  e  di
funzionalita';   ad  ogni  struttura  organizzativa  e'  preposto  un
responsabile.
    3.  L'organizzazione specifica delle Aziende sanitarie al fine di
assicurare  la  realizzazione del percorso assistenziale, deve essere
attuata in coerenza ai seguenti criteri:
      a) flessibilita'   delle   strutture   organizzative   e  delle
procedure;
      b) responsabilita' di budget;
      c) integrazione ed interazione tra diverse professionalita';
      d) condivisione delle risorse;
      e)  umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza;
      f)  previsione di strumenti organizzativi interaziendali;
      g) sviluppo  della  funzione  di pianificazione strategica e di
controllo direzionale;
      h) raggiungimento  di  adeguati  livelli  di  qualificazione ed
economicita' dell'attivita'.
    4.  Il  funzionamento  delle  Aziende  ospedaliere tiene conto ai
sensi  dell'art. 17  della  presenza  delle  attivita'  assistenziali
disciplinate dai protocolli d'intesa fra Regione e Universita'.