Art. 47 Principi e finalita' dell'organizzazione 1. Le Aziende sanitarie, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge provvedono in merito alla specifica determinazione dell'organizzazione mediante lo statuto aziendale. 2. In applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre1992 n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dell'art. 5, comma 1, lett, a) del decreto stesso, le attivita' di produzione ed erogazione delle prestazioni sono articolate in strutture organizzative, secondo criteri di omogeneita' e di funzionalita'; ad ogni struttura organizzativa e' preposto un responsabile. 3. L'organizzazione specifica delle Aziende sanitarie al fine di assicurare la realizzazione del percorso assistenziale, deve essere attuata in coerenza ai seguenti criteri: a) flessibilita' delle strutture organizzative e delle procedure; b) responsabilita' di budget; c) integrazione ed interazione tra diverse professionalita'; d) condivisione delle risorse; e) umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza; f) previsione di strumenti organizzativi interaziendali; g) sviluppo della funzione di pianificazione strategica e di controllo direzionale; h) raggiungimento di adeguati livelli di qualificazione ed economicita' dell'attivita'. 4. Il funzionamento delle Aziende ospedaliere tiene conto ai sensi dell'art. 17 della presenza delle attivita' assistenziali disciplinate dai protocolli d'intesa fra Regione e Universita'.