Art. 49
                         Direzione aziendale
    1.  La  direzione  aziendale e' costituita dal direttore generale
nonche'  dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario ed ha
sede presso il centro direzionale dell'Azienda sanitaria.
    2.  Nelle  Aziende unita' sanitarie locali la direzione aziendale
e'  integrata  dal  coordinatore  dei  servizi  sociali  disciplinato
dall'art. 14  della  l.r.  42/1992  come sostituito dall'art. 2 della
l.r. 28 marzo 1996 n. 25 e successive modificazioni e, per le Aziende
unita' sanitarie locali articolate in zone, dai responsabili di zona.
    3.  Il  direttore  generale  e' tenuto a motivare i provvedimenti
assunti  in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario e dal
direttore amministrativo e, per i provvedimenti relativi alle materie
di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) ed, in caso di delega, anche a
quelle  di  cui  alla  lettera  c) dello stesso comma, dal parere del
coordinatore dei servizi sociali.