Art. 49 Direzione aziendale 1. La direzione aziendale e' costituita dal direttore generale nonche' dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario ed ha sede presso il centro direzionale dell'Azienda sanitaria. 2. Nelle Aziende unita' sanitarie locali la direzione aziendale e' integrata dal coordinatore dei servizi sociali disciplinato dall'art. 14 della l.r. 42/1992 come sostituito dall'art. 2 della l.r. 28 marzo 1996 n. 25 e successive modificazioni e, per le Aziende unita' sanitarie locali articolate in zone, dai responsabili di zona. 3. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo e, per i provvedimenti relativi alle materie di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) ed, in caso di delega, anche a quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma, dal parere del coordinatore dei servizi sociali.