Art. 5. Promozione della cultura della salute 1. E' compito della Regione promuovere nei cittadini la crescita di una cultura della salute attraverso lo sviluppo di appropriate conoscenze e l'acquisizione di informazioni al fine di determinare le condizioni per lo stabilirsi di una capacita' individuale e collettiva di autotutela. A tali fini sono compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini e qualificare il loro ruolo in ordine: a) alla conservazione e al miglioramento del proprio stato di salute; b) alla prevenzione delle malattie e degli incidenti negli ambienti di vita e di lavoro; c) all'esercizio del principio di autonomia del singolo nel percorso assistenziale, relativamente all'esigenza di rendere effettivo il diritto all'autodeterminazione di fronte alle opzioni diagnostiche e terapeutiche, rispetto anche ai diversi livelli di qualita' della vita che ne possono derivare; d) ai processi riabilitativi o di trattamento negli stati cronici delle malattie invalidanti. 2. Le aziende sanitarie attuano interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali della sanita' e le associazioni di volontariato ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche. 3. Per l'esame degli aspetti etici attinenti la programmazione e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche' per sviluppare e sopportare i relativi interventi educativi della popolazione e di formazione del personale sono istituiti presso le aziende sanitarie appositi comitati etici locali. La commissione regionale di bioetica di cui alla legge regionale 13 agosto 1992, n. 37 e successive modificazioni supporta l'attivita' regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati etici locali.