Art. 50
                         Funzioni operative
    1.  Le  funzioni  operative  delle  Aziende sanitarie sono quelle
indicate dal repertorio allegato a piano sanitario regionale.
    2.  Le  funzioni  operative sono attribuite alla competenza delle
strutture  organizzativi  professionali e sono esercitate all'interno
di  strutture  organizzativi  funzionali.  A questo fine il personale
delle strutture organizzativi professionali dipende, sotto il profilo
tecnico  professionale,  dal  responsabili  della unita' operativa di
appartenenza,  sotto  il profilo organizzativo dal responsabile della
struttura organizzativa funzionale in cui e' collocato.