Art. 50 Funzioni operative 1. Le funzioni operative delle Aziende sanitarie sono quelle indicate dal repertorio allegato a piano sanitario regionale. 2. Le funzioni operative sono attribuite alla competenza delle strutture organizzativi professionali e sono esercitate all'interno di strutture organizzativi funzionali. A questo fine il personale delle strutture organizzativi professionali dipende, sotto il profilo tecnico professionale, dal responsabili della unita' operativa di appartenenza, sotto il profilo organizzativo dal responsabile della struttura organizzativa funzionale in cui e' collocato.