Art. 52 Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali 1. Le strutture organizzative professionali sono costituite avendo a riferimento livelli ottimali di attivita' individuati dalle Aziende sanitarie nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2. 2. Le strutture organizzative professionali sono costituite in funzione dei percorsi assistenziali ed in previsione dei seguenti risultati annualmente verificati: a) miglioramento degli standard qualitativi delle attivita' svolte; b) tempestivita' ed adeguatezza di risposta ai problemi operativi e professionali tipici delle funzioni svolte; c) costante aggiornamento professionale e corrispondente miglioramento della capacita' operativa. 3. Il piano sanitario regionale individua le soglie operative o i livelli di operativita' al di sotto dei quali non e' consentita l'attivazione delle strutture organizzative professionali in relazione al raggiungimento dei risultati di cui al comma 2. 4. Per quanto riguarda i servizi ospedalieri in rete la costituzione delle strutture organizzative professionali deve tener conto dei seguenti criteri: a) volumi di attivita' corrispondenti al mantenimento di livelli qualitativamente validi ed economicamente adeguati, anche in relazione alle norme vigenti in materia di accreditamento; b) obiettivi di funzionamento in rete dei servizi di assistenza ospedaliera definiti a livello di pianificazione regionale, di concertazione di area vasta e di pianificazione aziendale. 5. Il piano sanitario regionale definisce le funzioni operative e le corrispondenti strutture organizzativi professionali la cui costituzione presso le Aziende sanitarie e' vincolata alla predisposizione di appositi programmi regionali attinenti l'organizzazione ottimale dei servizi a livello di sistema. 6. Il piano sanitario regionale individua altresi' i margini di flessibilita' nell'utilizzo di tali soglie in relazione a particolari condizioni territoriali epidemiologiche e demografiche, nonche' specifici vincoli e criteri per la costituzione delle strutture organizzativi professionali alle quali sono attribuite le funzioni operative. 7. Per le Aziende ospedaliere, nell'ambito dei protocolli d'intesa per le attivita' assistenziali stipulati tra la Regione e le Universita' sono determinati: a) i criteri generali di riferimento per l'individuazione del numero delle unita' operative ed in particolare per l'applicazione delle soglie operative di cui alla lettera b); b) le soglie operative, rappresentate dal numero minimo dei casi necessario a garantire l'adeguata qualificazione delle strutture organizzativi professionali; c) i criteri di applicazione delle funzioni operative previste dal repertorio di cui all'art. 50, comma l, alle Aziende ospedaliere. 8. Le Aziende ospedaliere possono costituire in via sperimentale previa autorizzazione della giunta regionale strutture organizzativi professionali per funzioni operative non previste nel repertorio di cui all'art. 50, comma 1. Tali strutture sono attribuite alle dirette dipendenze di un dipartimento. A seguito di verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati economici conseguiti nell'arco di un triennio, possono essere mantenute in via definitiva dalle Aziende medesime anche previa trasformazione in unita' operativa. La relativa funzione operativa viene inserita nel repertorio con le procedure previste per l'aggiornamento del piano sanitario regionale.