Art. 52
Criteri   per   la   costituzione   delle   strutture   organizzative
                            professionali
    1.  Le  strutture  organizzative  professionali  sono  costituite
avendo  a riferimento livelli ottimali di attivita' individuati dalle
Aziende sanitarie nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2.
    2.  Le  strutture  organizzative professionali sono costituite in
funzione  dei  percorsi  assistenziali  ed in previsione dei seguenti
risultati annualmente verificati:
      a) miglioramento  degli  standard  qualitativi  delle attivita'
svolte;
      b) tempestivita'   ed   adeguatezza  di  risposta  ai  problemi
operativi e professionali tipici delle funzioni svolte;
      c) costante   aggiornamento   professionale   e  corrispondente
miglioramento della capacita' operativa.
    3. Il piano sanitario regionale individua le soglie operative o i
livelli  di  operativita'  al  di  sotto  dei quali non e' consentita
l'attivazione   delle   strutture   organizzative   professionali  in
relazione al raggiungimento dei risultati di cui al comma 2.
    4.   Per  quanto  riguarda  i  servizi  ospedalieri  in  rete  la
costituzione  delle  strutture organizzative professionali deve tener
conto dei seguenti criteri:
      a) volumi   di  attivita'  corrispondenti  al  mantenimento  di
livelli  qualitativamente validi ed economicamente adeguati, anche in
relazione alle norme vigenti in materia di accreditamento;
      b) obiettivi di funzionamento in rete dei servizi di assistenza
ospedaliera  definiti  a  livello  di  pianificazione  regionale,  di
concertazione di area vasta e di pianificazione aziendale.
    5. Il piano sanitario regionale definisce le funzioni operative e
le   corrispondenti  strutture  organizzativi  professionali  la  cui
costituzione   presso   le   Aziende   sanitarie  e'  vincolata  alla
predisposizione    di    appositi   programmi   regionali   attinenti
l'organizzazione ottimale dei servizi a livello di sistema.
    6.  Il  piano sanitario regionale individua altresi' i margini di
flessibilita' nell'utilizzo di tali soglie in relazione a particolari
condizioni   territoriali  epidemiologiche  e  demografiche,  nonche'
specifici  vincoli  e  criteri  per  la  costituzione delle strutture
organizzativi  professionali  alle  quali sono attribuite le funzioni
operative.
    7.   Per  le  Aziende  ospedaliere,  nell'ambito  dei  protocolli
d'intesa per le attivita' assistenziali stipulati tra la Regione e le
Universita' sono determinati:
      a) i  criteri  generali di riferimento per l'individuazione del
numero  delle  unita'  operative ed in particolare per l'applicazione
delle soglie operative di cui alla lettera b);
      b) le  soglie  operative,  rappresentate  dal numero minimo dei
casi necessario a garantire l'adeguata qualificazione delle strutture
organizzativi professionali;
      c) i  criteri di applicazione delle funzioni operative previste
dal repertorio di cui all'art. 50, comma l, alle Aziende ospedaliere.
    8.  Le Aziende ospedaliere possono costituire in via sperimentale
previa  autorizzazione della giunta regionale strutture organizzativi
professionali  per  funzioni operative non previste nel repertorio di
cui all'art. 50, comma 1. Tali strutture sono attribuite alle dirette
dipendenze  di  un  dipartimento.  A  seguito  di  verifica  positiva
dell'attivita'  svolta e dei risultati economici conseguiti nell'arco
di  un  triennio,  possono  essere  mantenute in via definitiva dalle
Aziende  medesime anche previa trasformazione in unita' operativa. La
relativa  funzione  operativa  viene  inserita  nel repertorio con le
procedure previste per l'aggiornamento del piano sanitario regionale.