Art. 53
     Responsabilita' delle strutture organizzative professionali
    1.  La  responsabilita'  dell'unita'  operativa e' attribuita dal
direttore generale:
      a) ad  un dirigente del ruolo sanitario per le unita' operative
titolari  di  funzioni  operative  sanitarie,  ai sensi dell'articolo
15-quater del decreto delegato;
      b) ad  un  operatore  professionale  dirigente delle rispettive
categorie,   per   le  unita'  operative  relative  alle  professioni
infermieristiche, tecnico sanitarie di riabilitazione di vigilanza ed
ispezione;
      c) ad   un   dirigente   dei  ruoli  professionale  tecnico  ed
amministrativo,   per   le  unita'  operative  titolari  di  funzioni
operative di carattere tecnico ed amministrativo.
    2.  La  responsabilita'  delle  unita'  operative  di  assistenza
sociale  e' attribuita dal direttore generale secondo quanto previsto
dalla l.r. 25/1996 e dalla l.r 72/1997.
    3.   Per   le   unita'   operative  universitarie  delle  Aziende
ospedaliere  gli  incarichi  sono  conferiti  dal  direttore generale
secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
517/1999.
    4.   Il   responsabile   delle  unita'  operative  e'  denominato
direttore.
    5. La responsabilita' delle sezioni e' attribuita ad un dirigente
dal   direttore   generale  su  proposta  del  direttore  dell'unita'
operativa di riferimento.
    6.  Per  il coordinamento aziendale delle strutture organizzative
professionali   relative   alle   funzioni  operative  di  assistenza
infermieristica e tecnico sanitarie il direttore generale su proposta
del direttore sanitario, nomina un coordinatore infermieristico ed un
coordinatore tecnico sanitario tra i direttori delle unita' operative
interessate.