Art. 53 Responsabilita' delle strutture organizzative professionali 1. La responsabilita' dell'unita' operativa e' attribuita dal direttore generale: a) ad un dirigente del ruolo sanitario per le unita' operative titolari di funzioni operative sanitarie, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto delegato; b) ad un operatore professionale dirigente delle rispettive categorie, per le unita' operative relative alle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie di riabilitazione di vigilanza ed ispezione; c) ad un dirigente dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo, per le unita' operative titolari di funzioni operative di carattere tecnico ed amministrativo. 2. La responsabilita' delle unita' operative di assistenza sociale e' attribuita dal direttore generale secondo quanto previsto dalla l.r. 25/1996 e dalla l.r 72/1997. 3. Per le unita' operative universitarie delle Aziende ospedaliere gli incarichi sono conferiti dal direttore generale secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 517/1999. 4. Il responsabile delle unita' operative e' denominato direttore. 5. La responsabilita' delle sezioni e' attribuita ad un dirigente dal direttore generale su proposta del direttore dell'unita' operativa di riferimento. 6. Per il coordinamento aziendale delle strutture organizzative professionali relative alle funzioni operative di assistenza infermieristica e tecnico sanitarie il direttore generale su proposta del direttore sanitario, nomina un coordinatore infermieristico ed un coordinatore tecnico sanitario tra i direttori delle unita' operative interessate.