Art. 54 Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie 1. Al fine di coordinare ed integrare le funzioni operative, le attivita' delle Aziende sanitarie sono organizzate e dirette attraverso strutture funzionali. 2. Presso il centro direzionale delle Aziende sanitarie le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali: a) area funzionale amministrativa: b) area funzionale tecnica; c) staff della direzione aziendale; d) staff della direzione sanitaria. 3. Le strutture organizzative funzionali di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali sono: a) per le Aziende unita' sanitarie locali: 1) le unita' funzionali per i servizi territoriali di zona e della prevenzione; 2) le aree funzionali ospedaliere; 3) il dipartimento della prevenzione e le relative aree funzionali di zona; b) per le Aziende ospedaliere: i dipartimenti del presidio ospedaliero. 4, Per le aree funzionali di cui alle lett. a) e b) del comma 2 e alla lett, a) del comma 3 il direttore generale nomina tra i dirigenti dell'Azienda sanitaria un responsabile che svolge le seguenti funzioni: a) e' responsabile del budget e della programmazione operativa dell'area; b) dirige il personale delle strutture organizzativi professionali assegnato direttamente all'area per lo svolgimento delle proprie funzioni; 5, Il responsabile dell'unita' funzionale e' nominato dal direttore generale o dal responsabile di zona, se delegato, e svolge le seguenti funzioni: a) e', responsabile del budget derivato dal budget di distretto nel caso in cui l'attivita' dell'unita' funzionale sia svolta in ambito distrettuale, o dal budget di zona per unita' funzionali non operanti esclusivamente nel distretto; b) e' responsabile della programmazione operativa della struttura; c) dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente all'unita' funzionale per lo svolgimento delle proprie funzioni.