Art. 55 Z o n a 1. Nelle Aziende unita' sanitarie locali il cui territorio e' articolato in piu' zone e' preposto per ciascuna zona un responsabile incaricato dal direttore generale. L'incarico e' revocabile in ogni momento con provvedimento motivato. 2. L'incarico puo' essere conferito a: a) un dipendente dell'Azienda unita' sanitaria locale con esperienza acquisita per almeno tre anni presso Aziende sanitarie in qualifica dirigenziale; b) un laureato con esperienza acquista per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali presso organismi ed Enti pubblici o privati o Aziende e strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro dell'incaricato e' regolato con 1 contratto stipulato ai sensi dell'art. 15-septies, comma 1, 3 e 4, del decreto delegato. Con riferimento a tali incarichi, da parte dell'Azienda unita' sanitaria locale interessata e' data applicazione al disposto dell'art. 15-septies, comma 5 del decreto delegato. 3. Il direttore generale delega al responsabile di zona le funzioni relative a: a) l'attuazione del piano attuativo locale mediante specifici programmi operativi di zona, in raccordo con il piano di zona di cui all'art. 11 della l.r. 72/1997, avvalendosi dei responsabili delle strutture organizzative presenti nella zona; b) il coordinamento tra le attivita' ospedaliere, i servizi sanitari territoriali di zona e le attivita' di prevenzione, anche attraverso momenti collegiaIi ai quali partecipano i responsabili delle rispettive strutture funzionali; c) l'operativita' integrata tra i servizi sanitari territoriali di zona ed i servizi socio assistenziali; d) i rapporti permanenti di informazione e collaborazione con l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci. 4. Il responsabile di zona, sulla base e nei limiti della delega conferita dal direttore generale esercita le seguenti funzioni: a) dirige le attivita' zonali provvedendo alla gestione del budget attribuito nell'ambito del piano attuativo locale e concertando con i responsabili delle diverse strutture organizzative la allocazione delle risorse alle strutture medesime avendo in particolare a riferimento l'obiettivo dell'organizzazione in rete dei presidi ospedalieri; b) esercita le funzioni di coordinamento amministrativo zonale, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, comma 9, del decreto delegato avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all'art. 50, comma 1 ; c) svolge le attivita' previste dallo statuto anche avvalendosi della struttura amministrativa di cui alla lett. b); d) assicura il supporto alle attivita' svolte in zona anche mettendo a disposizione dei responsabili delle strutture funzionali personale della struttura di cui alla lett. b); e) nomina i responsabili delle unita' funzionali dei servizi sanitari territoriali di zona. 5. Il responsabile di zona partecipa alla direzione aziendale formulando in tale sede proposte programmatiche generali in merito allo sviluppo dei servizi sanitari territoriali di zona ed all'integrazione socio sanitaria. 6. Al fine di regolare le funzioni di cui al comma 3 lett. a) b), c) e al comma 4, lo statuto dell'Azienda disciplina le modalita' di rapporto tra il responsabile di zona ed i responsabili delle strutture organizzative funzionali presenti nella zona nonche' con i direttori dei presidi ospedalieri ed i responsabili di distretto. 7. Nelle Aziende unita' sanitarie locali monozonali le funzioni di cui ai commi 3 e 4, sono assicurate dalla direzione aziendale e lo statuto disciplina le forme di rapporto e di coordinamento previste al comma 6. 8. Ciascuna zona e' articolata in uno o piu' distretti.