Art. 55
                               Z o n a
    1.  Nelle  Aziende  unita'  sanitarie locali il cui territorio e'
articolato in piu' zone e' preposto per ciascuna zona un responsabile
incaricato  dal  direttore generale. L'incarico e' revocabile in ogni
momento con provvedimento motivato.
    2. L'incarico puo' essere conferito a:
      a) un  dipendente  dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale  con
esperienza  acquisita per almeno tre anni presso Aziende sanitarie in
qualifica dirigenziale;
      b) un   laureato   con   esperienza   acquista  per  almeno  un
quinquennio in funzioni dirigenziali apicali presso organismi ed Enti
pubblici  o  privati  o  Aziende  e strutture pubbliche o private. Il
rapporto  di  lavoro  dell'incaricato  e'  regolato  con  1 contratto
stipulato  ai sensi dell'art. 15-septies, comma 1, 3 e 4, del decreto
delegato.  Con  riferimento  a  tali incarichi, da parte dell'Azienda
unita'  sanitaria locale interessata e' data applicazione al disposto
dell'art. 15-septies, comma 5 del decreto delegato.
    3.  Il  direttore  generale  delega  al  responsabile  di zona le
funzioni relative a:
      a) l'attuazione  del  piano attuativo locale mediante specifici
programmi  operativi di zona, in raccordo con il piano di zona di cui
all'art. 11  della  l.r.  72/1997, avvalendosi dei responsabili delle
strutture organizzative presenti nella zona;
      b) il  coordinamento  tra  le  attivita' ospedaliere, i servizi
sanitari  territoriali  di  zona e le attivita' di prevenzione, anche
attraverso  momenti  collegiaIi  ai  quali partecipano i responsabili
delle rispettive strutture funzionali;
      c) l'operativita' integrata tra i servizi sanitari territoriali
di zona ed i servizi socio assistenziali;
      d) i  rapporti  permanenti di informazione e collaborazione con
l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci.
    4.  Il responsabile di zona, sulla base e nei limiti della delega
conferita dal direttore generale esercita le seguenti funzioni:
      a) dirige  le  attivita'  zonali  provvedendo alla gestione del
budget   attribuito   nell'ambito   del   piano  attuativo  locale  e
concertando  con i responsabili delle diverse strutture organizzative
la  allocazione  delle  risorse  alle  strutture  medesime  avendo in
particolare a riferimento l'obiettivo dell'organizzazione in rete dei
presidi ospedalieri;
      b) esercita le funzioni di coordinamento amministrativo zonale,
ivi  comprese quelle di cui all'art. 4, comma 9, del decreto delegato
avvalendosi  della  apposita struttura amministrativa individuata dal
repertorio di cui all'art. 50, comma 1 ;
      c) svolge le attivita' previste dallo statuto anche avvalendosi
della struttura amministrativa di cui alla lett. b);
      d) assicura  il  supporto  alle  attivita' svolte in zona anche
mettendo  a  disposizione dei responsabili delle strutture funzionali
personale della struttura di cui alla lett. b);
      e) nomina  i  responsabili  delle unita' funzionali dei servizi
sanitari territoriali di zona.
    5.  Il  responsabile  di  zona partecipa alla direzione aziendale
formulando  in  tale  sede proposte programmatiche generali in merito
allo   sviluppo   dei   servizi  sanitari  territoriali  di  zona  ed
all'integrazione socio sanitaria.
    6. Al fine di regolare le funzioni di cui al comma 3 lett. a) b),
c)  e  al comma 4, lo statuto dell'Azienda disciplina le modalita' di
rapporto  tra  il  responsabile  di  zona  ed  i  responsabili  delle
strutture  organizzative funzionali presenti nella zona nonche' con i
direttori dei presidi ospedalieri ed i responsabili di distretto.
    7.  Nelle  Aziende unita' sanitarie locali monozonali le funzioni
di cui ai commi 3 e 4, sono assicurate dalla direzione aziendale e lo
statuto  disciplina  le forme di rapporto e di coordinamento previste
al comma 6.
    8. Ciascuna zona e' articolata in uno o piu' distretti.