Art. 56
                              Distretto
    1. Il distretto e' costituito al fine di:
      a) assicurare  il  governo  unitario  globale  della domanda di
salute espressa dalla comunita' locale;
      b) assicurare  la  presa  in  carico del bisogno del cittadino,
individuando  i  livelli  appropriati  di erogazione dell'offerta dei
servizi necessari;
      c) assicurare  la  gestione  integrata, sanitaria e sociale dei
servizi,  accedendo  alle  diverse  fonti  di  risorse  del  servizio
sanitario nazionale dei comuni e della solidarieta' locale;
      d) assicurare    l'appropriato    svolgimento    dei   percorsi
assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta e dai servizi direttamente gestiti per le competenze
loro attribuite dalla programmazione regionale e locale;
      e) sviluppare   iniziative   di   educazione   sanitaria  e  di
informazione  agli utenti sulle attivita' complessivamente assicurate
dal Servizio sanitario regionale;
      f)  garantire  la  fruizione  dei  servizi prodotti dai presidi
distrettuali  e  l'accesso  programmato  a quelli forniti dagli altri
presidi,   assicurando  in  particolare  l'integrazione  tra  servizi
territoriali ed ospedalieri;
      g) favorire   l'attivazione   e   l'attuazione  dei  protocolli
diagnostico terapeutici e riabilitativi adottati dall'Azienda.
    2.  Il  distretto  articola  l'organizzazione  dei propri servizi
tenendo conto della realta' del territorio.
    3.  Per ciascun distretto e' individuato un responsabile nominato
dal  direttore  generale su proposta del responsabile di zona sentiti
il  direttore  sanitario  ed  il coordinatore dei servizi sociali. Il
responsabile  assicura  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e l'uso
razionale del complesso delle risorse assegnate al distretto.
    4.  In  ogni  distretto  e' costituito l'ufficio di coordinamento
distrettuale  di  cui  all'articolo  20,  comma 5, della l.r. 72/1997
composto da:
      a) un coordinatore sanitario;
      b) un coordinatore sociale;
      c) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta
e    uno    specialista    ambulatoriale   convenzionato,   designati
rispettivamente,  dai  medici di medicina generale, dagli specialisti
pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel
distretto;
      d) un  farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  pubbliche e
private operanti nel distretto;
      e) un    rappresentante   designato   dalle   associazioni   di
volontariato operanti nel distretto;
      f)  un    infermiere   professionale   e   un   tecnico   della
riabilitazione  nominati  dal  responsabile  di  distretto  sentiti i
rispettivi coordinatori di zona di cui all'art. 57, comma 3.
    5.  All'ufficio di coordinamento di cui al comma 4 e' preposto il
responsabile di distretto.
    6.  Il  responsabile  di  distretto,  coadiuvato  dall'ufficio di
coordinamento svolge le seguenti funzioni:
      a) predispone  gli  strumenti attuativi dei programmi operativi
di zona per le attivita' a valenza distrettuale;
      b) garantisce   l'integrazione   tra   le  attivita'  sanitarie
distrettuali e le attivita' di assistenza sociale;
      c) partecipa alla attivita' di programmazione zonale;
      d) e'  responsabile  del  budget  di  distretto che gestisce in
conformita' alle disposizioni del responsabile di zona ovvero, per le
Aziende monozonali, a quelle impartite dalla direzione aziendale.
    7.  L'individuazione  dei  distretti  avviene  nel  rispetto  dei
seguenti criteri:
      a) fatta  salva la previsione di cui alla lett, b) del presente
comma,  l'ambito  territoriale  del  distretto comprende di norma per
intero il territorio di uno o piu' comuni;
      b) l'ampiezza  di  un  distretto  infracomunale non deve essere
inferiore  a  quella  di  una delle circoscrizioni di cui all'art. 13
della legge n. 142/1990;
      c) la  soglia  minima  di  popolazione  del distretto e' pari a
sessantamila abitanti;
      d) ai  sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3-quater
del decreto delegato, le deroghe alla soglia minima di cui alla lett.
c) sono determinate in riferimento alle zone di cui all'art. 2, comma
1, lett. v), e sono quelle di seguito indicate:
        1)  si procede alla costituzione di un distretto per ciascuna
zona  anche  per  zone  caratterizzate  da popolazione inferiore alla
soglia minima;
        2)  e'  consentita  la  costituzione  di un secondo distretto
nelle   zone   con  popolazione  compresa  tra  quarantacinquemila  e
novantamila  abitanti se motivata in riferimento a territori montani,
insulari   o  caratterizzati  da  bassa  densita'  della  popolazione
residente;
        3)  e'  consentita  altresi' la costituzione di un distretto,
secondo  i  criteri  di  cui  al  punto  2.,  anche  nelle  zone  con
popolazione superiore a novantamila abitanti.