Art. 56 Distretto 1. Il distretto e' costituito al fine di: a) assicurare il governo unitario globale della domanda di salute espressa dalla comunita' locale; b) assicurare la presa in carico del bisogno del cittadino, individuando i livelli appropriati di erogazione dell'offerta dei servizi necessari; c) assicurare la gestione integrata, sanitaria e sociale dei servizi, accedendo alle diverse fonti di risorse del servizio sanitario nazionale dei comuni e della solidarieta' locale; d) assicurare l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta e dai servizi direttamente gestiti per le competenze loro attribuite dalla programmazione regionale e locale; e) sviluppare iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti sulle attivita' complessivamente assicurate dal Servizio sanitario regionale; f) garantire la fruizione dei servizi prodotti dai presidi distrettuali e l'accesso programmato a quelli forniti dagli altri presidi, assicurando in particolare l'integrazione tra servizi territoriali ed ospedalieri; g) favorire l'attivazione e l'attuazione dei protocolli diagnostico terapeutici e riabilitativi adottati dall'Azienda. 2. Il distretto articola l'organizzazione dei propri servizi tenendo conto della realta' del territorio. 3. Per ciascun distretto e' individuato un responsabile nominato dal direttore generale su proposta del responsabile di zona sentiti il direttore sanitario ed il coordinatore dei servizi sociali. Il responsabile assicura il raggiungimento degli obiettivi e l'uso razionale del complesso delle risorse assegnate al distretto. 4. In ogni distretto e' costituito l'ufficio di coordinamento distrettuale di cui all'articolo 20, comma 5, della l.r. 72/1997 composto da: a) un coordinatore sanitario; b) un coordinatore sociale; c) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati rispettivamente, dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto; d) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nel distretto; e) un rappresentante designato dalle associazioni di volontariato operanti nel distretto; f) un infermiere professionale e un tecnico della riabilitazione nominati dal responsabile di distretto sentiti i rispettivi coordinatori di zona di cui all'art. 57, comma 3. 5. All'ufficio di coordinamento di cui al comma 4 e' preposto il responsabile di distretto. 6. Il responsabile di distretto, coadiuvato dall'ufficio di coordinamento svolge le seguenti funzioni: a) predispone gli strumenti attuativi dei programmi operativi di zona per le attivita' a valenza distrettuale; b) garantisce l'integrazione tra le attivita' sanitarie distrettuali e le attivita' di assistenza sociale; c) partecipa alla attivita' di programmazione zonale; d) e' responsabile del budget di distretto che gestisce in conformita' alle disposizioni del responsabile di zona ovvero, per le Aziende monozonali, a quelle impartite dalla direzione aziendale. 7. L'individuazione dei distretti avviene nel rispetto dei seguenti criteri: a) fatta salva la previsione di cui alla lett, b) del presente comma, l'ambito territoriale del distretto comprende di norma per intero il territorio di uno o piu' comuni; b) l'ampiezza di un distretto infracomunale non deve essere inferiore a quella di una delle circoscrizioni di cui all'art. 13 della legge n. 142/1990; c) la soglia minima di popolazione del distretto e' pari a sessantamila abitanti; d) ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3-quater del decreto delegato, le deroghe alla soglia minima di cui alla lett. c) sono determinate in riferimento alle zone di cui all'art. 2, comma 1, lett. v), e sono quelle di seguito indicate: 1) si procede alla costituzione di un distretto per ciascuna zona anche per zone caratterizzate da popolazione inferiore alla soglia minima; 2) e' consentita la costituzione di un secondo distretto nelle zone con popolazione compresa tra quarantacinquemila e novantamila abitanti se motivata in riferimento a territori montani, insulari o caratterizzati da bassa densita' della popolazione residente; 3) e' consentita altresi' la costituzione di un distretto, secondo i criteri di cui al punto 2., anche nelle zone con popolazione superiore a novantamila abitanti.