Art. 57
      Organizzazione dei servizi sanitari territoriali di zona
    1.  Le  attivita'  di  erogazione  delle prestazioni salvo quanto
espressamente  disciplinato da atti di programmazione regionale, sono
svolte   dai   distretti   ed   organizzate   in   unita'  funzionali
multiprofessionali  orientate  a specifiche funzioni assistenziali ed
all'erogazione degli interventi in modo globale ed integrato.
    2.  Lo  statuto disciplina le modalita', le forme e i criteri per
la   costituzione  delle  unita'  funzionali  nonche'  gli  strumenti
opportuni   per   garantire  l'integrazione  zonale  delle  attivita'
attribuite   alle  unita'  funzionali  assicurando  il  coordinamento
tecnico in materia di:
      a) assistenza sanitaria di comunita';
      b) salute mentale;
      c) assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti;
      d) assistenza sociale.
    3.  Per le attivita' di assistenza infermieristica, di assistenza
riabilitativa  professionale,  di  medicina generale, di pediatria di
libera  scelta  e  di specialistica ambulatoriale convenzionata, sono
individuati specifici coordinatori di zona.
    4.  I coordinatori di cui ai commi 2 e 3, coadiuvano negli ambiti
di rispettiva competenza il responsabile di zona nell'esercizio delle
proprie funzioni. A tal fine provvedono anche alla predisposizione di
protocolli  di  accesso  ed  assistenziali  e di apposite linee guida
relative a procedure e modelli operativi avalenza zonale.
    5. I coordinatori delle attivita' di cui al comma 2, lett. a), b)
e   c),   sono  nominati  dal  direttore  generale  su  proposta  del
responsabile  di  zona  tra i responsabili delle unita' funzionali di
riferimento;  il  coordinamento  delle  attivita'  di cui al comma 2,
lett.   d),  e'  attribuito,  di  norma,  ad  un  assistente  sociale
coordinatore su proposta del responsabile di zona.
    6.  Nelle  Aziende unita' sanitarie locali monozonali le proposte
sono  formulate,  secondo  le  rispettive  competenze  dal  direttore
sanitario e dal coordinatore dei servizi sociali.
    7.   Il  coordinamento  delle  attivita'  infermieristiche  e  di
assistenza   riabilitativa  professionale  di  cui  al  comma  3,  e'
attribuito   dal   direttore   generale   ad  un  responsabile  delle
corrispondenti  unita' operative professionali; i coordinatori per le
attivita'  di  medicina  generale  di pediatria di libera scelta e di
specialistica ambulatoriale convenzionata sono nominati dal direttore
generale su designazione dei medici e degli specialisti convenzionati
operanti  nella  zona. Il coordinamento zonale delle attivita' di cui
al comma 3, non e' costituito nel caso in cui la zona coincida con il
distretto.
    8.  I  rapporti  con  i  medici  convenzionati  che  fanno  parte
dell'ufficio  di  coordinamento  del distretto e del coordinamento di
zona  di  cui al comma 3, sono disciplinati con deliberazione - della
giunta  regionale,  sentiti  i  sindacati  di  categoria maggiormente
rappresentativi.
    9. Le unita' funzionali operanti a livello di zona possono essere
articolate  per  moduli operativi multiprofessionali in conformita' a
quanto previsto dagli atti della programmazione regionale.