Art. 57 Organizzazione dei servizi sanitari territoriali di zona 1. Le attivita' di erogazione delle prestazioni salvo quanto espressamente disciplinato da atti di programmazione regionale, sono svolte dai distretti ed organizzate in unita' funzionali multiprofessionali orientate a specifiche funzioni assistenziali ed all'erogazione degli interventi in modo globale ed integrato. 2. Lo statuto disciplina le modalita', le forme e i criteri per la costituzione delle unita' funzionali nonche' gli strumenti opportuni per garantire l'integrazione zonale delle attivita' attribuite alle unita' funzionali assicurando il coordinamento tecnico in materia di: a) assistenza sanitaria di comunita'; b) salute mentale; c) assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti; d) assistenza sociale. 3. Per le attivita' di assistenza infermieristica, di assistenza riabilitativa professionale, di medicina generale, di pediatria di libera scelta e di specialistica ambulatoriale convenzionata, sono individuati specifici coordinatori di zona. 4. I coordinatori di cui ai commi 2 e 3, coadiuvano negli ambiti di rispettiva competenza il responsabile di zona nell'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine provvedono anche alla predisposizione di protocolli di accesso ed assistenziali e di apposite linee guida relative a procedure e modelli operativi avalenza zonale. 5. I coordinatori delle attivita' di cui al comma 2, lett. a), b) e c), sono nominati dal direttore generale su proposta del responsabile di zona tra i responsabili delle unita' funzionali di riferimento; il coordinamento delle attivita' di cui al comma 2, lett. d), e' attribuito, di norma, ad un assistente sociale coordinatore su proposta del responsabile di zona. 6. Nelle Aziende unita' sanitarie locali monozonali le proposte sono formulate, secondo le rispettive competenze dal direttore sanitario e dal coordinatore dei servizi sociali. 7. Il coordinamento delle attivita' infermieristiche e di assistenza riabilitativa professionale di cui al comma 3, e' attribuito dal direttore generale ad un responsabile delle corrispondenti unita' operative professionali; i coordinatori per le attivita' di medicina generale di pediatria di libera scelta e di specialistica ambulatoriale convenzionata sono nominati dal direttore generale su designazione dei medici e degli specialisti convenzionati operanti nella zona. Il coordinamento zonale delle attivita' di cui al comma 3, non e' costituito nel caso in cui la zona coincida con il distretto. 8. I rapporti con i medici convenzionati che fanno parte dell'ufficio di coordinamento del distretto e del coordinamento di zona di cui al comma 3, sono disciplinati con deliberazione - della giunta regionale, sentiti i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. 9. Le unita' funzionali operanti a livello di zona possono essere articolate per moduli operativi multiprofessionali in conformita' a quanto previsto dagli atti della programmazione regionale.