Art. 58 Dipartimento della prevenzione 1. Per ciascuna Azienda unita' sanitaria locale viene costituito il dipartimento della prevenzione che si articola in aree funzionali di zona. 2. L'area funzionale organizza la propria attivita', in relazione alla dimensione operativa della zona in unita' funzionali multiprofessionali avendo a riferimento i settori di intervento di seguito indicati: a) igiene e sanita' pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; d) sanita' animale - igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; e) medicina legale. 3. L'articolazione in unita' funzionali dei settori di intervento di cui al comma 2, ed il loro eventuale accorpamento interzonale, e' definita dall'Azienda con atto regolamentare adottato tenuto conto delle dimensioni operative delle zone. 4. L'operativita' zonale viene altresi' garantita attraverso l'organizzazione di appositi gruppi di lavoro orientati a progetti specifici che interessano competenze presenti in piu' strutture organizzativi di zona. 5. A ciascuna area funzionale e' preposto un responsabile nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario. Presso il centro direzionale e' costituito un comitato direttivo dei responsabili delle aree funzionali che assiste la direzione aziendale nella funzione di pianificazione strategica. Allo scopo di garantire il contributo delle varie professionalita' presenti nel dipartimento il direttore generale su proposta del direttore sanitario puo' individuare ulteriori componenti del comitato tra i direttori delle strutture organizzative professionali. Il responsabile del comitato direttivo, nominato dal direttore generale tra i responsabili delle aree funzionali e' il responsabile del dipartimento. 6. A ciascuna struttura organizzativa e' preposto un dirigente nominato dal direttore generale su proposta del responsabile dell'area funzionale. 7. L'organizzazione zonale del dipartimento per gruppi di lavoro orientati a progetti specifici compete al responsabile dell'area funzionale della prevenzione; per le Aziende monozonali la competenza e' attribuita al responsabile del comitato direttivo. 8. Per le Aziende monozonali, al comitato direttivo partecipano i responsabili delle unita' funzionali di cui al comma 2, tra i quali il direttore generale procede alla nomina del responsabile del comitato direttivo. Allo scopo di garantire il contributo delle varie professionalita' presenti nel dipartimento, il direttore generale, su proposta del direttore sanitario puo' individuare ulteriori componenti del comitato tra i direttori delle strutture organizzativi professionali. 9. Il responsabile del dipartimento coadiuva la direzione aziendale nella programmazione delle attivita', svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) concorre per quanto di competenza alla definizione degli obiettivi di pianificazione strategica dell'Azienda, formulando in particolare proposte per l'allocazione territoriale delle risorse; b) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i dipartimenti delle altre Aziende con la finalita' di creare una rete regionale delle attivita' di prevenzione; c) promuove la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori; d) individua strumenti specifici di controllo di gestione e di verifica della qualita' delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti dalla direzione aziendale; e) coordina le attivita' al fine di assicurare che ogni struttura operi attraverso programmi di lavoro protocolli e procedure omogenee sul territorio dell'Azienda; f) assicura l'omogenea realizzazione sul territorio dei programmi dipartimentali previsti nel piano attuativo locale; g) opera in forme coordinate con le strutture territoriali dell'A.R.P.A.T, di cui alla l.r. 66/1995 e successive modificazioni; h) il responsabile del dipartimento assicura altresi' la programmazione e l'impiego delle risorse attribuite ad eventuali strutture a valenza sovrazonale o interaziendale per lo svolgimento di funzioni di prevenzione. 10. Il responsabile dell'area funzionale della prevenzione partecipa al comitato direttivo ed esercita le proprie competenze per quanto concerne: a) l'impiego delle risorse attribuite alla zona nel settore specifico attraverso la gestione di apposito budget di area garantendone l'utilizzo integrato nonche' la fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni al fine di migliorare i livelli qualitativi quantitativi edeconomici delsistema; b) la promozione dell'integrazione tra le attivita' complementari ai fini dell'erogazione delle prestazioni anche attraverso lo sviluppo dei gruppi di lavoro orientati a progetti specifici; c) l'applicazione di metodologie e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati. 11. Per l'esercizio delle proprie competenze il responsabile dell'area funzionale si avvale dei responsabili delle unita' funzionali di cui al comma 2, assicurando comunque l'apporto delle altre figure professionali operanti nell'area funzionale. 12. Le Aziende, in materia di sanita' pubblica veterinaria si avvolgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico scientifica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. 13. Ai fini di favorire lo sviluppo a rete dei servizi di prevenzione collettiva e di elaborare piani di rilevanza interaziendale e regionale e' istituito presso il competente dipartimento della giunta regionale un comitato tecnico nominato dalla giunta regionale. Al comitato partecipano di diritto i responsabili dei dipartimenti della prevenzione delle Aziende. Il comitato puo' operare anche in sezioni corrispondenti alle materie di cui al comma 2, con la partecipazione di esperti di settore ed e' presieduto dal responsabile della struttura operativa competente del centro direzionale della giunta regionale.