Art. 58
                   Dipartimento della prevenzione
    1.  Per ciascuna Azienda unita' sanitaria locale viene costituito
il  dipartimento della prevenzione che si articola in aree funzionali
di zona.
    2. L'area funzionale organizza la propria attivita', in relazione
alla   dimensione   operativa   della   zona   in  unita'  funzionali
multiprofessionali  avendo  a  riferimento i settori di intervento di
seguito indicati:
      a) igiene e sanita' pubblica;
      b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
      c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
      d) sanita'  animale  - igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione  conservazione  e  trasporto  degli  alimenti  di
origine  animale  e  loro derivati - igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche;
      e) medicina legale.
    3. L'articolazione in unita' funzionali dei settori di intervento
di  cui al comma 2, ed il loro eventuale accorpamento interzonale, e'
definita  dall'Azienda  con  atto regolamentare adottato tenuto conto
delle dimensioni operative delle zone.
    4.  L'operativita'  zonale  viene  altresi'  garantita attraverso
l'organizzazione  di  appositi  gruppi di lavoro orientati a progetti
specifici  che  interessano  competenze  presenti  in  piu' strutture
organizzativi di zona.
    5.  A  ciascuna  area  funzionale  e'  preposto  un  responsabile
nominato  dal direttore generale su proposta del direttore sanitario.
Presso  il centro direzionale e' costituito un comitato direttivo dei
responsabili delle aree funzionali che assiste la direzione aziendale
nella  funzione di pianificazione strategica. Allo scopo di garantire
il  contributo delle varie professionalita' presenti nel dipartimento
il  direttore  generale  su  proposta  del  direttore  sanitario puo'
individuare  ulteriori  componenti del comitato tra i direttori delle
strutture  organizzative  professionali. Il responsabile del comitato
direttivo,  nominato  dal direttore generale tra i responsabili delle
aree funzionali e' il responsabile del dipartimento.
    6.  A  ciascuna  struttura organizzativa e' preposto un dirigente
nominato   dal   direttore  generale  su  proposta  del  responsabile
dell'area funzionale.
    7.  L'organizzazione zonale del dipartimento per gruppi di lavoro
orientati  a  progetti  specifici  compete  al responsabile dell'area
funzionale della prevenzione; per le Aziende monozonali la competenza
e' attribuita al responsabile del comitato direttivo.
    8. Per le Aziende monozonali, al comitato direttivo partecipano i
responsabili  delle  unita' funzionali di cui al comma 2, tra i quali
il  direttore  generale  procede  alla  nomina  del  responsabile del
comitato direttivo. Allo scopo di garantire il contributo delle varie
professionalita' presenti nel dipartimento, il direttore generale, su
proposta   del   direttore   sanitario   puo'  individuare  ulteriori
componenti del comitato tra i direttori delle strutture organizzativi
professionali.
    9.   Il  responsabile  del  dipartimento  coadiuva  la  direzione
aziendale   nella   programmazione   delle  attivita',  svolgendo  in
particolare i seguenti compiti:
      a) concorre  per  quanto  di  competenza alla definizione degli
obiettivi  di  pianificazione  strategica dell'Azienda, formulando in
particolare proposte per l'allocazione territoriale delle risorse;
      b) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito
regionale  con i dipartimenti delle altre Aziende con la finalita' di
creare una rete regionale delle attivita' di prevenzione;
      c) promuove  la  definizione  dei  programmi di formazione e di
aggiornamento professionale degli operatori;
      d) individua  strumenti specifici di controllo di gestione e di
verifica  della  qualita'  delle  prestazioni  in coerenza con quelli
generali definiti dalla direzione aziendale;
      e) coordina  le  attivita'  al  fine  di  assicurare  che  ogni
struttura operi attraverso programmi di lavoro protocolli e procedure
omogenee sul territorio dell'Azienda;
      f)  assicura   l'omogenea   realizzazione  sul  territorio  dei
programmi dipartimentali previsti nel piano attuativo locale;
      g) opera  in  forme  coordinate  con  le strutture territoriali
dell'A.R.P.A.T, di cui alla l.r. 66/1995 e successive modificazioni;
      h) il   responsabile  del  dipartimento  assicura  altresi'  la
programmazione  e  l'impiego  delle  risorse  attribuite ad eventuali
strutture  a  valenza sovrazonale o interaziendale per lo svolgimento
di funzioni di prevenzione.
    10.   Il  responsabile  dell'area  funzionale  della  prevenzione
partecipa al comitato direttivo ed esercita le proprie competenze per
quanto concerne:
      a) l'impiego  delle  risorse  attribuite  alla zona nel settore
specifico   attraverso   la  gestione  di  apposito  budget  di  area
garantendone l'utilizzo integrato nonche' la fruizione unitaria degli
spazi  e  delle  attrezzature  comuni al fine di migliorare i livelli
qualitativi quantitativi edeconomici delsistema;
      b) la    promozione    dell'integrazione   tra   le   attivita'
complementari   ai   fini  dell'erogazione  delle  prestazioni  anche
attraverso  lo  sviluppo  dei  gruppi  di lavoro orientati a progetti
specifici;
      c) l'applicazione  di  metodologie  e  protocolli comuni per la
realizzazione dei compiti affidati.
    11.  Per  l'esercizio  delle  proprie  competenze il responsabile
dell'area   funzionale   si  avvale  dei  responsabili  delle  unita'
funzionali  di  cui  al comma 2, assicurando comunque l'apporto delle
altre figure professionali operanti nell'area funzionale.
    12.  Le  Aziende,  in  materia di sanita' pubblica veterinaria si
avvolgono   delle   prestazioni   e   della   collaborazione  tecnico
scientifica  dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni
Lazio e Toscana.
    13.  Ai  fini  di  favorire  lo  sviluppo  a  rete dei servizi di
prevenzione   collettiva   e   di   elaborare   piani   di  rilevanza
interaziendale   e   regionale  e'  istituito  presso  il  competente
dipartimento  della  giunta  regionale  un  comitato tecnico nominato
dalla   giunta  regionale.  Al  comitato  partecipano  di  diritto  i
responsabili  dei  dipartimenti  della  prevenzione delle Aziende. Il
comitato puo' operare anche in sezioni corrispondenti alle materie di
cui  al  comma  2,  con la partecipazione di esperti di settore ed e'
presieduto  dal responsabile della struttura operativa competente del
centro direzionale della giunta regionale.