Art. 59
                    Presidio ospedaliero di zona
    1.   Gli  ospedali  presenti  nello  stesso  ambito  zonale  sono
accorpati  nel  presidio  ospedaliero  di  zona  che  costituisce  la
struttura funzionale dell'Azienda unita' sanitaria locale finalizzata
all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche
di  ricovero  e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra
ed  extra  ospedaliere erogate al di fuori delle unita' funzionali di
cui  all'art. 54, ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi
e   cura.   Per   l'organizzazione   delle  attivita'  specialistiche
ambulatoriali' erogate nel presidio ospedaliero e negli altri presidi
territoriali, il responsabile di zona garantisce l'integrazione delle
stesse  con  le  altre attivita' di assistenza sanitaria territoriale
presenti nella zona.
    2.  Le strutture organizzative professionali presenti nei presidi
ospedalieri  di  zona  sono  accorpate, secondo settori specialistici
omogenei nelle seguenti aree funzionali:
      a) area funzionale medica;
      b) area funzionale chirurgica;
      c) area funzionale delle terapie intensive;
      d) area funzionale materno infantile;
      e) area funzionale delle attivita' di laboratorio;
      f) area funzionale della diagnostica per immagini.
    3.  L'Azienda  procede alla costituzione delle aree funzionali in
relazione   alla   rilevanza   e  complessita'  dei  singoli  presidi
ospedalieri,  individuando,  tra  i  responsabili  di aree funzionali
omologhe, un coordinatore delle stesse a livello aziendale al fine di
assicurare,  per i settori specialistici di rispettiva competenza, il
funzionamento  in  rete  dei  presidi ospedalieri dell'Azienda unita'
sanitaria locale.
    4.  A  ciascuna  area  funzionale  sono  assegnate  le  strutture
organizzative  professionali  il  cui  personale opera esclusivamente
nell'area  stessa.  Per  le  unita' operative il cui personale presta
servizio  in  piu'  aree  funzionali, la attribuzione del personale a
ciascuna   area  avviene  in  sede  di  predisposizione  dei  budget,
attraverso   la   concertazione  tra  il  responsabile  della  unita'
operativa,  i  responsabili  di  area  e  il  direttore  del presidio
ospedaliero   di   cui   al   comma  5.  Le  strutture  organizzative
professionali  e  le  proiezioni presenti nel presidio ospedaliero di
zona,  non  attribuite  ad  aree  funzionali,  sono  poste in diretto
riferimento al direttore del presidio ospedaliero.
    5.  Per  ciascun  presidio  ospedaliero  di  zona,  il  direttore
generale  nomina,  su  proposta  del direttore sanitario e sentito il
responsabile  di  zona, un dirigente medico in possesso dei requisiti
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484.
    6. Tale dirigente, denominato direttore del presidio ospedaliero,
opera in conformita' alle disposizioni di competenza del responsabile
di   zona   per   il  raggiungimento  degli  obiettivi  aziendali  di
funzionamento della rete ospedaliera.
    7. Il direttore del presidio ospedaliero svolge le funzioni di:
      a) direttore  sanitario  del  presidio  ospedaliero,  ai  sensi
dell'art. 4,  comma  9  del  decreto  delegato,  anche avvalendosi di
apposite   professionalita'   esistenti  nel  settore  dell'igiene  e
dell'organizzazione ospedaliera;
      b) coordinamento  ed indirizzo gestionale delle aree funzionali
ospedaliere,   anche  attraverso  l'utilizzo  di  apposito  personale
tecnico, sanitario ed amministrativo;
      c) controllo  e  valutazione dell'attivita' svolta nel presidio
anche  in  termini di accessibilita', di qualita', di appropriatezza,
ed  in  riferimento  alla  responsabilita'di  assicurare  il percorso
assistenziale;
      d) controllo  dell'ottimizzazione  nell'impiego  delle  risorse
nell'ambito della gestione dell'apposito budget di presidio;
      e) direzione  delle strutture organizzative non attribuite alle
aree funzionali.
    8.  Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il direttore del
presidio  ospedaliero  si avvale, anche attraverso la costituzione di
apposito   comitato,   dei   responsabili   delle   aree   funzionali
ospedaliere,  ove  costituite, e dei direttori delle unita' operative
non  attribuite  a specifiche aree funzionali nonche' di coordinatori
delle  attivita' infemieristiche e delle attivita' tecnico sanitarie,
scelti  tra  i  responsabili  delle  corrispondenti  unita' operative
professionali.
    9.   Per   ciascuna   area  funzionale  costituita  nel  presidio
ospedaliero  di  zona viene individuato, tra i direttori delle unita'
operative  afferenti all'area, un responsabile nominato dal direttore
generale  su  proposta  del  direttore  del  presidio ospedaliero. Il
responsabile  dell'area  funzionale  esercita  per  le  attivita'  di
propria  competenza, svolte sia in sede ospedaliera che territoriale,
le proprie funzioni per quanto concerne:
      a) la  gestione delle risorse attribuite, garantendo l'utilizzo
integrato  delle  stesse  nonche' la fruizione unitaria degli spazi e
delle   attrezzature   comuni,   al  fine  di  migliorare  i  livelli
qualitativi, quantitativi ed economici del sistema;
      b) la    promozione    dell'integrazione   tra   le   attivita'
complementari   ai  fini  dell'erogazione  delle  prestazioni,  anche
attraverso  lo  sviluppo  dei  gruppi  di lavoro orientati a progetti
specifici;
      c) l'applicazione  di  metodologie  e  protocolli  comuni perla
realizzazione dei compiti affidati.
    10.  Nei  presidi  ospedalieri  in  cui non siano costituite aree
funzionali  le  suddette  funzioni  sono esercitate dal direttore del
presidio ospedaliero.
    11.  Per ciascuna Azienda e' costituito il comitato direttivo dei
presidi ospedalieri, composto dai direttori dei presidi ospedalieri e
dai  responsabili  coordinatori delle aree funzionali ospedaliere. La
responsabilita'  del  comitato  direttivo  e' attribuita al direttore
sanitario  dell'Azienda.  In  relazione  alla  complessita'  ed  alle
dimensioni dell'Azienda, il direttore sanitario puo' delegare a uno o
piu'  membri  del  comitato  l'esercizio  di  specifiche  funzioni di
propria  competenza.  Per le Aziende monozonali il comitato direttivo
e'  costituito  dai  responsabili delle aree funzionali ospedaliere e
dal direttore del presidio ospedaliero.
    12.  Il  comitato direttivo coadiuva il direttore sanitario nella
programmazione  delle  attivita', svolgendo in particolare i seguenti
compiti:
      a) formulazione  di  proposte  per  l'allocazione  territoriale
delle risorse nei presidi e per la pianificazione attuativa locale;
      b) promozione  di  progetti  di  collaborazione  con  le  altre
Aziende  sanitarie  con  la  finalita' di creare una rete ospedaliera
regionale;
      c) promozione  della  definizione dei programmi di formazione e
di aggiornamento professionale degli operatori;
      d) individuazione   di  strumenti  specifici  di  controllo  di
gestione  e  di verifica della qualita' delle prestazioni in coerenza
con quelli generali definiti dalla direzione aziendale;
      e) coordinamento delle attivita' al fine di assicurare che ogni
presidio ospedaliero operi attraverso programmi di lavoro, protocolli
e procedure omogenee sul territorio dell'Azienda;
      f) indirizzo   delle   attivita'   per   sviluppare  l'omogenea
realizzazione  sul  territorio  dei  programmi  di deospedalizzazione
previsti nel piano attuativo locale.