Art. 59 Presidio ospedaliero di zona 1. Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona che costituisce la struttura funzionale dell'Azienda unita' sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra ospedaliere erogate al di fuori delle unita' funzionali di cui all'art. 54, ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Per l'organizzazione delle attivita' specialistiche ambulatoriali' erogate nel presidio ospedaliero e negli altri presidi territoriali, il responsabile di zona garantisce l'integrazione delle stesse con le altre attivita' di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona. 2. Le strutture organizzative professionali presenti nei presidi ospedalieri di zona sono accorpate, secondo settori specialistici omogenei nelle seguenti aree funzionali: a) area funzionale medica; b) area funzionale chirurgica; c) area funzionale delle terapie intensive; d) area funzionale materno infantile; e) area funzionale delle attivita' di laboratorio; f) area funzionale della diagnostica per immagini. 3. L'Azienda procede alla costituzione delle aree funzionali in relazione alla rilevanza e complessita' dei singoli presidi ospedalieri, individuando, tra i responsabili di aree funzionali omologhe, un coordinatore delle stesse a livello aziendale al fine di assicurare, per i settori specialistici di rispettiva competenza, il funzionamento in rete dei presidi ospedalieri dell'Azienda unita' sanitaria locale. 4. A ciascuna area funzionale sono assegnate le strutture organizzative professionali il cui personale opera esclusivamente nell'area stessa. Per le unita' operative il cui personale presta servizio in piu' aree funzionali, la attribuzione del personale a ciascuna area avviene in sede di predisposizione dei budget, attraverso la concertazione tra il responsabile della unita' operativa, i responsabili di area e il direttore del presidio ospedaliero di cui al comma 5. Le strutture organizzative professionali e le proiezioni presenti nel presidio ospedaliero di zona, non attribuite ad aree funzionali, sono poste in diretto riferimento al direttore del presidio ospedaliero. 5. Per ciascun presidio ospedaliero di zona, il direttore generale nomina, su proposta del direttore sanitario e sentito il responsabile di zona, un dirigente medico in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 6. Tale dirigente, denominato direttore del presidio ospedaliero, opera in conformita' alle disposizioni di competenza del responsabile di zona per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di funzionamento della rete ospedaliera. 7. Il direttore del presidio ospedaliero svolge le funzioni di: a) direttore sanitario del presidio ospedaliero, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto delegato, anche avvalendosi di apposite professionalita' esistenti nel settore dell'igiene e dell'organizzazione ospedaliera; b) coordinamento ed indirizzo gestionale delle aree funzionali ospedaliere, anche attraverso l'utilizzo di apposito personale tecnico, sanitario ed amministrativo; c) controllo e valutazione dell'attivita' svolta nel presidio anche in termini di accessibilita', di qualita', di appropriatezza, ed in riferimento alla responsabilita'di assicurare il percorso assistenziale; d) controllo dell'ottimizzazione nell'impiego delle risorse nell'ambito della gestione dell'apposito budget di presidio; e) direzione delle strutture organizzative non attribuite alle aree funzionali. 8. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore del presidio ospedaliero si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei responsabili delle aree funzionali ospedaliere, ove costituite, e dei direttori delle unita' operative non attribuite a specifiche aree funzionali nonche' di coordinatori delle attivita' infemieristiche e delle attivita' tecnico sanitarie, scelti tra i responsabili delle corrispondenti unita' operative professionali. 9. Per ciascuna area funzionale costituita nel presidio ospedaliero di zona viene individuato, tra i direttori delle unita' operative afferenti all'area, un responsabile nominato dal direttore generale su proposta del direttore del presidio ospedaliero. Il responsabile dell'area funzionale esercita per le attivita' di propria competenza, svolte sia in sede ospedaliera che territoriale, le proprie funzioni per quanto concerne: a) la gestione delle risorse attribuite, garantendo l'utilizzo integrato delle stesse nonche' la fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema; b) la promozione dell'integrazione tra le attivita' complementari ai fini dell'erogazione delle prestazioni, anche attraverso lo sviluppo dei gruppi di lavoro orientati a progetti specifici; c) l'applicazione di metodologie e protocolli comuni perla realizzazione dei compiti affidati. 10. Nei presidi ospedalieri in cui non siano costituite aree funzionali le suddette funzioni sono esercitate dal direttore del presidio ospedaliero. 11. Per ciascuna Azienda e' costituito il comitato direttivo dei presidi ospedalieri, composto dai direttori dei presidi ospedalieri e dai responsabili coordinatori delle aree funzionali ospedaliere. La responsabilita' del comitato direttivo e' attribuita al direttore sanitario dell'Azienda. In relazione alla complessita' ed alle dimensioni dell'Azienda, il direttore sanitario puo' delegare a uno o piu' membri del comitato l'esercizio di specifiche funzioni di propria competenza. Per le Aziende monozonali il comitato direttivo e' costituito dai responsabili delle aree funzionali ospedaliere e dal direttore del presidio ospedaliero. 12. Il comitato direttivo coadiuva il direttore sanitario nella programmazione delle attivita', svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) formulazione di proposte per l'allocazione territoriale delle risorse nei presidi e per la pianificazione attuativa locale; b) promozione di progetti di collaborazione con le altre Aziende sanitarie con la finalita' di creare una rete ospedaliera regionale; c) promozione della definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori; d) individuazione di strumenti specifici di controllo di gestione e di verifica della qualita' delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti dalla direzione aziendale; e) coordinamento delle attivita' al fine di assicurare che ogni presidio ospedaliero operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio dell'Azienda; f) indirizzo delle attivita' per sviluppare l'omogenea realizzazione sul territorio dei programmi di deospedalizzazione previsti nel piano attuativo locale.