Art. 6. Programmazione sanitaria regionale 1. La programmazione sanitaria regionale individua, in coerenza con il piano sanitario nazionale, gli strumenti per assicurare lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali di zona e la loro interazione con i servizi di assistenza sociale. 2. La programmazione-sanitaria regionale si attua sul territorio della Regione attraverso le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere. 3. Sono atti della programmazione sanitaria di ambito regionale: a) il piano sanitario regionale e i relativi strumenti di attuazione di livello regionale; b) i piani attuativi locali; e) i piani attuativi delle aziende ospedaliere; d) le intese e gli accordi risultanti dai procedimenti di concertazione definiti ai sensi dell'art. 11. 4. Sono atti rilevanti per la programmazione sanitaria di ambito regionale: a) la relazione sanitaria regionale; b) la relazione sanitaria aziendale.