Art. 6.
                 Programmazione sanitaria regionale
    1.  La  programmazione sanitaria regionale individua, in coerenza
con  il  piano  sanitario  nazionale, gli strumenti per assicurare lo
sviluppo   dei   servizi   di  prevenzione  collettiva,  dei  servizi
ospedalieri  in  rete, dei servizi sanitari territoriali di zona e la
loro interazione con i servizi di assistenza sociale.
    2.  La programmazione-sanitaria regionale si attua sul territorio
della  Regione  attraverso  le  aziende  unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere.
    3. Sono atti della programmazione sanitaria di ambito regionale:
      a) il  piano  sanitario  regionale  e  i  relativi strumenti di
attuazione di livello regionale;
      b) i piani attuativi locali;
      e) i piani attuativi delle aziende ospedaliere;
      d) le  intese  e  gli  accordi  risultanti  dai procedimenti di
concertazione definiti ai sensi dell'art. 11.
    4.  Sono atti rilevanti per la programmazione sanitaria di ambito
regionale:
      a) la relazione sanitaria regionale;
      b) la relazione sanitaria aziendale.