Art. 60
               Dipartimenti delle Aziende ospedaliere
    1.  Ogni  Azienda  ospedaliera definisce con lo statuto aziendale
l'organizzazione    delle   proprie   strutture   professionali   nei
dipartimenti,  di  cui  all'art. 2,  comma  1,  lett.  g),  ai  sensi
dell'art. 3 del d.lgs. 517/1999.
    2.  Per  ciascuna  struttura  semplice  o  complessa il direttore
generale nomina un responsabile, e per ciascun dipartimento nomina un
direttore.  Alle nomine dei responsabili di struttura e dei direttori
di dipartimento il direttore generale procede secondo lc disposizioni
del  decreto  delegato  e  di  quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs.
517/1999.
    3.  I direttori dei dipartimenti assistono il direttore sanitario
dell'Azienda  ospedaliera  nell'esercizio  delle  proprie  competenze
direzionali  ed  esercitano,  nell'ambito  delle  disposizioni  della
direzione aziendale, le proprie competenze per quanto concerne:
      a) la  gestione delle risorse attribuite, garantendo l'utilizzo
integrato  delle  stesse  nonche' la fruizione unitaria degli spazi e
delle   attrezzature   comuni,   al  fine  di  migliorare  i  livelli
qualitativi, quantitativi ed economici del sistema;
      b) la    promozione    dell'integrazione   tra   le   attivita'
complementari   ai  fini  dell'erogazione  delle  prestazioni,  anche
attraverso  lo  sviluppo  dei  gruppi  di lavoro orientati a progetti
specifici;
      c) l'applicazione  di  metodologie  e  protocolli comuni per la
realizzazione dei compiti affidati.
    4.  La  responsabilita'  generale  delle strutture funzionali del
presidio   ospedaliero   e'   competenza   del   direttore  sanitario
dell'Azienda   ospedaliera  il  quale  puo'  avvalersi  di  specifici
referenti nel caso di articolazione in piu' ospedali.
    5.  Le  strutture  organizzative  professionali non attribuite ai
dipartimenti   sono   poste   in  diretto  riferimento  al  direttore
sanitario.  Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il direttore
sanitario  si  avvale,  anche  attraverso la costituzione di apposito
comitato,   dei   responsabili   dei  dipartimenti  ospedalieri,  dei
direttori   e   dei   responsabili   delle   strutture  organizzative
professionali non attribuite a specifici dipartimenti.