Art. 60 Dipartimenti delle Aziende ospedaliere 1. Ogni Azienda ospedaliera definisce con lo statuto aziendale l'organizzazione delle proprie strutture professionali nei dipartimenti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 517/1999. 2. Per ciascuna struttura semplice o complessa il direttore generale nomina un responsabile, e per ciascun dipartimento nomina un direttore. Alle nomine dei responsabili di struttura e dei direttori di dipartimento il direttore generale procede secondo lc disposizioni del decreto delegato e di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 517/1999. 3. I direttori dei dipartimenti assistono il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera nell'esercizio delle proprie competenze direzionali ed esercitano, nell'ambito delle disposizioni della direzione aziendale, le proprie competenze per quanto concerne: a) la gestione delle risorse attribuite, garantendo l'utilizzo integrato delle stesse nonche' la fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema; b) la promozione dell'integrazione tra le attivita' complementari ai fini dell'erogazione delle prestazioni, anche attraverso lo sviluppo dei gruppi di lavoro orientati a progetti specifici; c) l'applicazione di metodologie e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati. 4. La responsabilita' generale delle strutture funzionali del presidio ospedaliero e' competenza del direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera il quale puo' avvalersi di specifici referenti nel caso di articolazione in piu' ospedali. 5. Le strutture organizzative professionali non attribuite ai dipartimenti sono poste in diretto riferimento al direttore sanitario. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore sanitario si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei responsabili dei dipartimenti ospedalieri, dei direttori e dei responsabili delle strutture organizzative professionali non attribuite a specifici dipartimenti.