Art. 61. Dipartimenti di coordinamento tecnico e dipartimenti operativi interaziendali 1. Le Aziende sanitarie, al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse e la continuita' del percorso assistenziale, nonche' per garantire l'omogeneita' delle procedure operative e l'integrazione tra le prestazioni erogate in regimi diversi, possono costituire appositi dipartimenti di coordinamento tecnico, sia a livello aziendale che interaziendale, cui e' preposto un coordinatore nominato dal direttore generale. I coordinatori di detti dipartimenti, ove costituiti, partecipano nelle forme e con le modalita' stabilite dallo statuto delle Aziende sanitarie ai processi decisionali della direzione aziendale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i direttori generali determinano : a) i protocolli che devono essere elaborati per consentire lo svolgimento delle attivita' programmate; b) le strutture organizzative impegnate nelle attivita' del dipartimento. 3. Per l'esercizio delle proprie competenze il coordinatore puo' avvalersi di un gruppo di lavoro appositamente costituito. Ai fini della concreta attuazione dei protocolli, le proposte elaborate dal coordinatore del dipartimento sono oggetto di apposite determinazioni delle direzioni aziendali delle Aziende sanitarie. Nel caso di dipartimenti interaziendali, agli adempimenti di cui al presente comma provvedono di concerto i direttori generali delle Aziende sanitarie interessate. 4. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di qualificare le prestazioni svolte in piu' presidi ospedalieri, su iniziativa della giunta regionale, le Aziende sanitarie costituiscono dipartimenti operativi a livello interaziendale. A tal fine i direttori generali individuano di concerto: a) il responsabile del budget; b) gli apporti di ciascuna Azienda ai fini della determinazione del budget complessivo; c) il regolamento del dipartimento. 5. La giunta regionale puo' altresi' autorizzare la costituzione di dipartimenti operativi interaziendali tra Aziende unita' sanitarie locali e Aziende ospedaliere, insistenti sul medesimo territorio, finalizzati alla gestione comune delle attivita' di pianificazione strategica e controllo di gestione. 6. Gli atti della programmazione regionale individuano i dipartimenti di coordinamento tecnico da costituire obbligatoriamente.