Art. 61.
Dipartimenti   di  coordinamento  tecnico  e  dipartimenti  operativi
                           interaziendali
    1.  Le  Aziende sanitarie, al fine di assicurare l'ottimizzazione
delle  risorse  e  la continuita' del percorso assistenziale, nonche'
per    garantire    l'omogeneita'   delle   procedure   operative   e
l'integrazione  tra le prestazioni erogate in regimi diversi, possono
costituire  appositi  dipartimenti  di  coordinamento  tecnico, sia a
livello aziendale che interaziendale, cui e' preposto un coordinatore
nominato   dal   direttore   generale.   I   coordinatori   di  detti
dipartimenti,  ove  costituiti,  partecipano  nelle  forme  e  con le
modalita' stabilite dallo statuto delle Aziende sanitarie ai processi
decisionali della direzione aziendale.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, i direttori generali
determinano :
      a) i  protocolli  che devono essere elaborati per consentire lo
svolgimento delle attivita' programmate;
      b) le  strutture  organizzative  impegnate  nelle attivita' del
dipartimento.
    3.  Per l'esercizio delle proprie competenze il coordinatore puo'
avvalersi  di  un  gruppo di lavoro appositamente costituito. Ai fini
della  concreta  attuazione dei protocolli, le proposte elaborate dal
coordinatore del dipartimento sono oggetto di apposite determinazioni
delle  direzioni  aziendali  delle  Aziende  sanitarie.  Nel  caso di
dipartimenti  interaziendali,  agli  adempimenti  di  cui al presente
comma  provvedono  di  concerto  i  direttori  generali delle Aziende
sanitarie interessate.
    4.   Al   fine  di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  e  di
qualificare  le  prestazioni  svolte  in piu' presidi ospedalieri, su
iniziativa della giunta regionale, le Aziende sanitarie costituiscono
dipartimenti  operativi  a  livello  interaziendale.  A  tal  fine  i
direttori generali individuano di concerto:
      a) il responsabile del budget;
      b) gli apporti di ciascuna Azienda ai fini della determinazione
del budget complessivo;
      c) il regolamento del dipartimento.
    5.  La giunta regionale puo' altresi' autorizzare la costituzione
di dipartimenti operativi interaziendali tra Aziende unita' sanitarie
locali  e  Aziende  ospedaliere,  insistenti sul medesimo territorio,
finalizzati  alla  gestione  comune delle attivita' di pianificazione
strategica e controllo di gestione.
    6.   Gli   atti  della  programmazione  regionale  individuano  i
dipartimenti     di     coordinamento     tecnico    da    costituire
obbligatoriamente.